CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pircli fìlg •42115111217bblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dm, ha concluso chiedendo R ,-Era 2Et Pi c.R.so Com (U, izitj rttA, ;f) g\nE“mnfn pt 0e.i.. 0 qar. 23 c L. ti 4iiDQL C [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 2 dicembre 2020, che ha confermato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato il 20 marzo 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Cosenza, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, come da provvedimento del Tribunale di Cosenza del 30 novembre 2016, non aveva ottemperato agli obblighi imposti; in particolare, il 26 luglio 2017 era stato sorpreso nel territorio del Comune di Pietrafitta mentre si dirigeva verso la Sila, dopo aver abbandonato il territorio del Comune di residenza (Cosenza), senza alcuna valida ragione. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che le dichiarazioni rilasciate dal teste [OSCURATO:PERSONA] non erano attendibili, considerando la velocità alla quale andava l'autoveicolo nel quale si sarebbe trovato l'imputato (che non avrebbe consentito al teste di riconoscere con certezza l'identità del guidatore). Il teste, inoltre, aveva erroneamente indicato il modello dell'autovettura e la targa della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere in diritto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che non possa essere accolto in sede di legittimità il ricorso che si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte territoriale, la quale, fornendo sul punto una motivazione ampia e lineare, ha evidenziato che l'agente [OSCURATO:PERSONA], la cui annotazione di servizio aveva dato origine al presente procedimento, aveva dichiarato di aver riconosciuto, senza ombra di dubbio, l'imputato alla guida di un'autovettura, marca Mazda, al di fuori del suo comune di residenza. Già il giudice di primo grado aveva rilevato che la prova della responsabilità dell'imputato era affidata al riconoscimento dell'imputato da parte dell'agente di polizia, che doveva attenersi attendibile, anche considerando la corrispondenza non solo del colore dell'autovettura descritta dal teste, ma anche la marca di quest'ultima. La Corte territoriale, in modo ineccepibile, aveva ritenuto non convincente la versione dei fatti offerta dalla difesa, apparendo non verosimile che un agente di polizia, che aveva sottoposto a frequenti controlli personali un soggetto attinto da una misura di prevenzione (tanto da averne una precisa conoscenza), potesse incorrere in una svista di tale portata nell'effettuare un riconoscimento diretto a breve distanza e in pieno giorno. Il ricorrente, quindi, non confrontandosi con il fatto così come accertato dai giudici di merito, propone interpretazioni alternative di una prova testimoniale già analizzata in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori, senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro