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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12418/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiIrene Coppola, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA, in Napoli n. 2784/2020 depositata il 09/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. ha ricevuto dal Comune di Portici l’avviso dipagamento TARI n. 311, relativo all’anno 2018, riferito alla filiale bancariasita in via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, per un importo di € 33.604,01. [OSCURATO:PERSONA] già inoltrato, il 26 febbraio 2018, una istanza di rettifica dellacategoria tariffaria, lamentando la sproporzione della tariffa applicata allacategoria 12 (banche) rispetto alle categorie similari — in particolare lacategoria 11 (uffici) — e denunciando la violazione dei criteri diproporzionalità e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999.2.

Non avendo ricevuto risposta, la Banca ha impugnato l’avviso dinanzialla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, sostenendo l’illegittimitàdella delibera comunale n. 16/2018 con cui erano state approvate le tariffeTARI per quell’anno e deducendo l’erronea determinazione dei coefficientitariffari applicati alla categoria bancaria3.

Con sentenza n. 5194/2019, depositata il 18 aprile 2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Napoli ha dichiarato inammissibile ilricorso della Banca, ritenendo non provata la regolare notifica del ricorsoall’ente impositore, che peraltro non si era costituito in giudizio4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale della Campania, depositando il gravame il 31 maggio 2019,documentando l’avvenuta notifica via PEC del ricorso originario, effettuatail 12 giugno 2018, e riproponendo integralmente i motivi di merito relativialla sproporzione tariffaria e alla violazione del principio “chi inquina paga”.5. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n.2784/01/2020, depositata il 9 giugno 2020, ha riconosciuto l’ammissibilitàdel ricorso originario, essendo stata provata la notifica via PEC, ma harigettato l’appello nel merito, ritenendo infondati i motivi della Banca.La CTR ha affermato, in particolare, che, secondo consolidatoorientamento giurisprudenziale, le delibere comunali che fissano le tariffeTARI non richiedono una motivazione puntuale, essendo sufficiente chel’ente persegua la copertura dei costi del servizio.

Ha richiamato in tal sensoNumero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026l’ordinanza della Cassazione n. 1977/2018 e l’art. 1, comma 652, L.147/2013.

Ha inoltre osservato che una banca non è assimilabile a unsemplice ufficio, producendo una maggiore quantità di rifiuti per viadell’affluenza della clientela; e ha evidenziato che gli uffici postali, purrientrando nella categoria 11, sono soggetti a tariffe simili a quelle bancarie,a conferma della maggiore produzione potenziale di rifiuti.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la Banca ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso ilcomune.7.

Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria,chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente contesta la violazionee falsa applicazione degli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, D. Lgs.15.11.1993, n. 507 e dell'art. 3, comma 2, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 241, in relazioneall'art. 360, comma l, n. 3, c.p.c.Si sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe confuso il potere dideterminazione delle tariffe attribuito ai comuni dall'art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993, che comporta l'insussistenza di un obbligo di motivazionedella delibera comunale che tale tariffa determini, con l'obbligo previsto dalsuccessivo art. 69, comma 2, D. Lgs, n. 507/1993 di indicare, ai fini delcontrollo di legittimità "le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe"; obbligoche costituisce una deroga giustificata al principio generale della nonnecessità della motivazione per gli atti a contenuto generale previstodall'art. 3, comma 2, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 241.

Secondo la ricorrente, poiché ladelibera comunale n. 16/2018 determinava rapporti tariffari fra categorie(in particolare fra categorie 12, 11, 22 e 27) non coerenti con i coefficientidi produzione previsti dal D.P.R. 158/1999, il Comune avrebbe dovutoesplicitare tali ragioni.

La mancanza di motivazione renderebbe illegittimala delibera tariffaria.Numero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026Il Comune di Portici sostiene che la censura è inammissibile e infondata,richiamando la giurisprudenza secondo cui le delibere tariffarie nonrichiedono motivazione, essendo atti generali destinati alla copertura deicosti del servizio.

La discrezionalità comunale sarebbe pienamenteesercitabile entro i limiti del metodo normalizzato, senza obbligo di motivarele differenze tra categorie.

Il Comune ribadisce che la pronuncia impugnataha correttamente applicato tali principi e che il ricorso è inammissibile exart. 360‑bis c.p.c.2.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, comma 2, e 6, commi 1 e 2, D.P.R. 27.4.1999, n.158; nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. l, commi 651 e 652,L. 27.12.2013, n. 147 e degli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, D. Lgs.15.11.1993, n. 507; e dell'art. 3, comma 2, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 241, in relazioneall'art. 360, comma l, n. 3, c.p.c.Dal momento che i criteri determinativi delle tariffe per le utenze nondomestiche, adottate dal Comune di Portici nella delibera di ConsiglioComunale n. 16 del 28.3.2018, non sono coerenti e proporzionali con icoefficienti di produzione previsti nelle tabelle 3a e 4a di cui all'Allegato l alD.P.R. n. 158/1999 (al cui metodo normalizzato di applicazione della tariffail Comune di Portici si è conformato), la delibera consiliare sarebbeillegittima in quanto non indica le ragioni che, a norma dell'art. 69, comma2, D. Lgs. n. 507/1993, avrebbero dovuto (e potuto) giustificare i differentirapporti tra le tariffe.

Infatti, secondo BPER, la categoria 12 (banche eistituti di credito) risulta gravata da tariffe enormemente superiori rispettoalle categorie 11, 22 e 27, anche applicando il massimo delle derogheammesse dalla legge 147/2013.

Tale sproporzione sarebbe incompatibilecon il principio “chi inquina paga”, con l’impianto del metodo normalizzatoe imporrebbe la disapplicazione della delibera comunale.Il Comune ha replicato evidenziando che la scelta dei coefficienti rientranella discrezionalità amministrativa; e che il sistema presuntivo del D.P.R.Numero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026158/1999 è conforme anche al diritto europeo.

Inoltre, le delibere tariffarie,quali atti generali, non richiedono motivazione analitica; e l’assetto tariffarioè legittimo purché non manifestamente illogico, considerando anche che nelcaso di specie rispettava i criteri di equità e copertura dei costi.3.

In data 31 marzo 2026 la difesa dell’istituto bancario ha depositatoistanza di cessazione della materia del contendere per intervenutoannullamento in autotutela del provvedimento impositivo impugnato aseguito di decisione passata in giudicato del Consiglio di Stato, il quale, consentenza n.7719/2024, ha annullato la delibera TARI su cui si fondaval’imposizione.In data 3 aprile 2026 anche la controricorrente ha depositato una propriamemoria e ha concluso negli stessi termini, insistendo sulla condanna allespese.4.

Questa Corte si è già espressa sulla peculiarità della ipotesi dicessazione della materia del contendere in seguito ad annullamento inautotutela da parte della amministrazione (cfr. Cass. 01/03/2024, n.05579), precisando che‹‹1.3. ciò posto, l'annullamento in via di autotutela degli atti impositiviimpugnati comporta la cessazione della materia del contendere, a cuiconsegue l’estinzione del processo con l'ulteriore effetto della caducazione«delle pronunce emanate nei precedenti gradi di merito non passate ingiudicato» (Cass. n. 5641 del 20/03/2015);1.4. quanto al regolamento delle spese di lite, in diritto si evidenzia che,diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario, nelprocesso tributario, la cessazione della materia del contendere èespressamente disciplinata dall'art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oveè stabilito che «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi didefinizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro casodi cessazione della materia del contendere», con la precisazione che «lacessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto delNumero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026presidente o con sentenza della commissione.

Il provvedimentopresidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28»;1.5. la stessa disposizione poi precisa che «nei casi di definizione dellependenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate», mentre negli altri casi di estinzionedel giudizio previsti dall'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 si deve invece farericorso al criterio della soccombenza virtuale, applicato dalla giurisprudenzadi legittimità in tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere,come pure si evince dalla sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 della Cortecostituzionale, nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale,per violazione dell'art. 3 Cost., del testo previgente dell'articolo in esame,ove, a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazionedella materia del contendere, precludeva ai giudici tributari di condannarel'Amministrazione virtualmente soccombente;1.6. per quanto riguarda il giudizio di legittimità, l'art. 62, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992 stabilisce che «al ricorso per cassazione e al relativoprocedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile inquanto compatibili con quelle del presente decreto» e numerose sonocomunque le pronunce che hanno espressamente applicato il dispostodell'art. 46, comma 1, d.lgs. cit. ai casi di cessazione della materia delcontendere verificatesi in pendenza del giudizio di legittimità (cfr. Cass. nn.27815/2019, 23377/2019, 18622/2019, 18621/2019, 14634/2019);1.7. questa Corte ha inoltre più volte evidenziato che, nonostantel'estinzione del giudizio, in tali ipotesi, non può darsi una sopravvivenzadella sentenza di merito, in applicazione dell'art. 310, secondo comma, cod.proc. civ., perché il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo,diretto a far venire meno l'oggetto stesso del giudizio (costituito dalleoriginarie contrapposte pretese e difese delle parti), da un lato, priva detteparti dell'interesse ad ottenere una - ormai inutile - pronuncia determinativadella regola del rapporto giuridico sostanziale e, dall'altro, rende del tuttoNumero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto diinteressi, stabilito dalla pronuncia di merito impugnata - che in caso diordinaria declaratoria di estinzione dei giudizio (cfr. l'art. 338 cod. proc.civ., applicabile anche al giudizio di legittimità) o di inammissibilitàsopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato;1.8. secondo tali pronunce, dunque, la decisione impugnata deve esserecassata senza rinvio, non potendo riconoscersi l'idoneità al passaggio ingiudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale(cfr. Cass., nn. 9753/2017, 17817/2016, 19533/2011; v. anche Cass., Sez.5, n. 18125/2019) .4.

In conclusione deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere, come richiesta dalle parti, econseguentemente deve essere cassata senza rinvio la decisioneimpugnata.5.

Le spese, su cui la banca ha insistito, seguono la soccombenzavirtuale (confermata dall’annullamento in autotutela da parte dellaamministrazione stessa) e sono liquidate nella misura indicata indispositivo.6.

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene ilraddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (cfr. Cass. n. 23175 del 12/11/2015; cui adde Cass. n. 6888del 03/04/2015 in motivazione) e, trattandosi di misura eccezionale, latosensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 19562del 30/09/2015 in motivazione) e, come tale, non suscettibile diinterpretazione estensiva o analogica.

P.Q.MLa Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere;cassa la sentenza impugnata senza rinvio;Numero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026Condanna il comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità infavore della ricorrente, che liquida in euro 5.500,00 per compensi oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiIrene Coppola, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA, in Napoli n. 2784/2020 depositata il 09/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. ha ricevuto dal Comune di Portici l’avviso dipagamento TARI n. 311, relativo all’anno 2018, riferito alla filiale bancariasita in via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, per un importo di € 33.604,01. [OSCURATO:PERSONA] già inoltrato, il 26 febbraio 2018, una istanza di rettifica dellacategoria tariffaria, lamentando la sproporzione della tariffa applicata allacategoria 12 (banche) rispetto alle categorie similari — in particolare lacategoria 11 (uffici) — e denunciando la violazione dei criteri diproporzionalità e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999.2. Non avendo ricevuto risposta, la Banca ha impugnato l’avviso dinanzialla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, sostenendo l’illegittimitàdella delibera comunale n. 16/2018 con cui erano state approvate le tariffeTARI per quell’anno e deducendo l’erronea determinazione dei coefficientitariffari applicati alla categoria bancaria3. Con sentenza n. 5194/2019, depositata il 18 aprile 2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Napoli ha dichiarato inammissibile ilricorso della Banca, ritenendo non provata la regolare notifica del ricorsoall’ente impositore, che peraltro non si era costituito in giudizio4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale della Campania, depositando il gravame il 31 maggio 2019,documentando l’avvenuta notifica via PEC del ricorso originario, effettuatail 12 giugno 2018, e riproponendo integralmente i motivi di merito relativialla sproporzione tariffaria e alla violazione del principio “chi inquina paga”.5. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n.2784/01/2020, depositata il 9 giugno 2020, ha riconosciuto l’ammissibilitàdel ricorso originario, essendo stata provata la notifica via PEC, ma harigettato l’appello nel merito, ritenendo infondati i motivi della Banca.La CTR ha affermato, in particolare, che, secondo consolidatoorientamento giurisprudenziale, le delibere comunali che fissano le tariffeTARI non richiedono una motivazione puntuale, essendo sufficiente chel’ente persegua la copertura dei costi del servizio. Ha richiamato in tal sensoNumero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026l’ordinanza della Cassazione n. 1977/2018 e l’art. 1, comma 652, L.147/2013. Ha inoltre osservato che una banca non è assimilabile a unsemplice ufficio, producendo una maggiore quantità di rifiuti per viadell’affluenza della clientela; e ha evidenziato che gli uffici postali, purrientrando nella categoria 11, sono soggetti a tariffe simili a quelle bancarie,a conferma della maggiore produzione potenziale di rifiuti.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la Banca ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso ilcomune.7. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria,chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente contesta la violazionee falsa applicazione degli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, D. Lgs.15.11.1993, n. 507 e dell'art. 3, comma 2, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 241, in relazioneall'art. 360, comma l, n. 3, c.p.c.Si sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe confuso il potere dideterminazione delle tariffe attribuito ai comuni dall'art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993, che comporta l'insussistenza di un obbligo di motivazionedella delibera comunale che tale tariffa determini, con l'obbligo previsto dalsuccessivo art. 69, comma 2, D. Lgs, n. 507/1993 di indicare, ai fini delcontrollo di legittimità "le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe"; obbligoche costituisce una deroga giustificata al principio generale della nonnecessità della motivazione per gli atti a contenuto generale previstodall'art. 3, comma 2, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 241. Secondo la ricorrente, poiché ladelibera comunale n. 16/2018 determinava rapporti tariffari fra categorie(in particolare fra categorie 12, 11, 22 e 27) non coerenti con i coefficientidi produzione previsti dal D.P.R. 158/1999, il Comune avrebbe dovutoesplicitare tali ragioni. La mancanza di motivazione renderebbe illegittimala delibera tariffaria.Numero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026Il Comune di Portici sostiene che la censura è inammissibile e infondata,richiamando la giurisprudenza secondo cui le delibere tariffarie nonrichiedono motivazione, essendo atti generali destinati alla copertura deicosti del servizio. La discrezionalità comunale sarebbe pienamenteesercitabile entro i limiti del metodo normalizzato, senza obbligo di motivarele differenze tra categorie. Il Comune ribadisce che la pronuncia impugnataha correttamente applicato tali principi e che il ricorso è inammissibile exart. 360‑bis c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, comma 2, e 6, commi 1 e 2, D.P.R. 27.4.1999, n.158; nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. l, commi 651 e 652,L. 27.12.2013, n. 147 e degli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, D. Lgs.15.11.1993, n. 507; e dell'art. 3, comma 2, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 241, in relazioneall'art. 360, comma l, n. 3, c.p.c.Dal momento che i criteri determinativi delle tariffe per le utenze nondomestiche, adottate dal Comune di Portici nella delibera di ConsiglioComunale n. 16 del 28.3.2018, non sono coerenti e proporzionali con icoefficienti di produzione previsti nelle tabelle 3a e 4a di cui all'Allegato l alD.P.R. n. 158/1999 (al cui metodo normalizzato di applicazione della tariffail Comune di Portici si è conformato), la delibera consiliare sarebbeillegittima in quanto non indica le ragioni che, a norma dell'art. 69, comma2, D. Lgs. n. 507/1993, avrebbero dovuto (e potuto) giustificare i differentirapporti tra le tariffe. Infatti, secondo BPER, la categoria 12 (banche eistituti di credito) risulta gravata da tariffe enormemente superiori rispettoalle categorie 11, 22 e 27, anche applicando il massimo delle derogheammesse dalla legge 147/2013. Tale sproporzione sarebbe incompatibilecon il principio “chi inquina paga”, con l’impianto del metodo normalizzatoe imporrebbe la disapplicazione della delibera comunale.Il Comune ha replicato evidenziando che la scelta dei coefficienti rientranella discrezionalità amministrativa; e che il sistema presuntivo del D.P.R.Numero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026158/1999 è conforme anche al diritto europeo. Inoltre, le delibere tariffarie,quali atti generali, non richiedono motivazione analitica; e l’assetto tariffarioè legittimo purché non manifestamente illogico, considerando anche che nelcaso di specie rispettava i criteri di equità e copertura dei costi.3. In data 31 marzo 2026 la difesa dell’istituto bancario ha depositatoistanza di cessazione della materia del contendere per intervenutoannullamento in autotutela del provvedimento impositivo impugnato aseguito di decisione passata in giudicato del Consiglio di Stato, il quale, consentenza n.7719/2024, ha annullato la delibera TARI su cui si fondaval’imposizione.In data 3 aprile 2026 anche la controricorrente ha depositato una propriamemoria e ha concluso negli stessi termini, insistendo sulla condanna allespese.4. Questa Corte si è già espressa sulla peculiarità della ipotesi dicessazione della materia del contendere in seguito ad annullamento inautotutela da parte della amministrazione (cfr. Cass. 01/03/2024, n.05579), precisando che‹‹1.3. ciò posto, l'annullamento in via di autotutela degli atti impositiviimpugnati comporta la cessazione della materia del contendere, a cuiconsegue l’estinzione del processo con l'ulteriore effetto della caducazione«delle pronunce emanate nei precedenti gradi di merito non passate ingiudicato» (Cass. n. 5641 del 20/03/2015);1.4. quanto al regolamento delle spese di lite, in diritto si evidenzia che,diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario, nelprocesso tributario, la cessazione della materia del contendere èespressamente disciplinata dall'art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oveè stabilito che «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi didefinizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro casodi cessazione della materia del contendere», con la precisazione che «lacessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto delNumero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimentopresidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28»;1.5. la stessa disposizione poi precisa che «nei casi di definizione dellependenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate», mentre negli altri casi di estinzionedel giudizio previsti dall'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 si deve invece farericorso al criterio della soccombenza virtuale, applicato dalla giurisprudenzadi legittimità in tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere,come pure si evince dalla sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 della Cortecostituzionale, nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale,per violazione dell'art. 3 Cost., del testo previgente dell'articolo in esame,ove, a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazionedella materia del contendere, precludeva ai giudici tributari di condannarel'Amministrazione virtualmente soccombente;1.6. per quanto riguarda il giudizio di legittimità, l'art. 62, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992 stabilisce che «al ricorso per cassazione e al relativoprocedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile inquanto compatibili con quelle del presente decreto» e numerose sonocomunque le pronunce che hanno espressamente applicato il dispostodell'art. 46, comma 1, d.lgs. cit. ai casi di cessazione della materia delcontendere verificatesi in pendenza del giudizio di legittimità (cfr. Cass. nn.27815/2019, 23377/2019, 18622/2019, 18621/2019, 14634/2019);1.7. questa Corte ha inoltre più volte evidenziato che, nonostantel'estinzione del giudizio, in tali ipotesi, non può darsi una sopravvivenzadella sentenza di merito, in applicazione dell'art. 310, secondo comma, cod.proc. civ., perché il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo,diretto a far venire meno l'oggetto stesso del giudizio (costituito dalleoriginarie contrapposte pretese e difese delle parti), da un lato, priva detteparti dell'interesse ad ottenere una - ormai inutile - pronuncia determinativadella regola del rapporto giuridico sostanziale e, dall'altro, rende del tuttoNumero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto diinteressi, stabilito dalla pronuncia di merito impugnata - che in caso diordinaria declaratoria di estinzione dei giudizio (cfr. l'art. 338 cod. proc.civ., applicabile anche al giudizio di legittimità) o di inammissibilitàsopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato;1.8. secondo tali pronunce, dunque, la decisione impugnata deve esserecassata senza rinvio, non potendo riconoscersi l'idoneità al passaggio ingiudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale(cfr. Cass., nn. 9753/2017, 17817/2016, 19533/2011; v. anche Cass., Sez.5, n. 18125/2019) .4. In conclusione deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere, come richiesta dalle parti, econseguentemente deve essere cassata senza rinvio la decisioneimpugnata.5. Le spese, su cui la banca ha insistito, seguono la soccombenzavirtuale (confermata dall’annullamento in autotutela da parte dellaamministrazione stessa) e sono liquidate nella misura indicata indispositivo.6. Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene ilraddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (cfr. Cass. n. 23175 del 12/11/2015; cui adde Cass. n. 6888del 03/04/2015 in motivazione) e, trattandosi di misura eccezionale, latosensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 19562del 30/09/2015 in motivazione) e, come tale, non suscettibile diinterpretazione estensiva o analogica. P.Q.MLa Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere;cassa la sentenza impugnata senza rinvio;Numero registro generale 2491/2021Numero sezionale 3193/2026Numero di raccolta generale 12418/2026Data pubblicazione 03/05/2026Condanna il comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità infavore della ricorrente, che liquida in euro 5.500,00 per compensi oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 12418/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris