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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 35744/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 249 cod.pen. per aver violato i sigilli apposti dal servizio veterinario ASP di Trapani sulle celle frigorifere contenenti mezzene di suino, in attesa dell'effettuazioni di analisi.

Il ricorrente presenta un unico motivo di ricorso, violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità e alla qualificazione del ricorrente ora come socio di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e ora come referente aziendale per gli operai, essendo il signor [OSCURATO:PERSONA] il responsabile della struttura.

La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che il teste Croce ha affermato che il ricorrente era continuamente presente all'interno dell'azienda, che tutti prendevano ordini da lui, e di non aver mai visto il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice ha evidenziato che il ricorrente era nella disponibilità delle tithiavi dello stabilimento ed era perfettamente informato dell'apposizione dei sigilli, che era il referente dei lavoratori e dei medici, e che egli, al momento delle contestazioni dell'apertura della cella su cui erano apposti i sigilli e della constatazione dell'assenza delle parti di suini sottoposte a sequestro, non ha neppure indicato quale referente un altro soggetto.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30/05/2025 consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 249 cod.pen. per aver violato i sigilli apposti dal servizio veterinario ASP di Trapani sulle celle frigorifere contenenti mezzene di suino, in attesa dell'effettuazioni di analisi. Il ricorrente presenta un unico motivo di ricorso, violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità e alla qualificazione del ricorrente ora come socio di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e ora come referente aziendale per gli operai, essendo il signor [OSCURATO:PERSONA] il responsabile della struttura. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che il teste Croce ha affermato che il ricorrente era continuamente presente all'interno dell'azienda, che tutti prendevano ordini da lui, e di non aver mai visto il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice ha evidenziato che il ricorrente era nella disponibilità delle tithiavi dello stabilimento ed era perfettamente informato dell'apposizione dei sigilli, che era il referente dei lavoratori e dei medici, e che egli, al momento delle contestazioni dell'apertura della cella su cui erano apposti i sigilli e della constatazione dell'assenza delle parti di suini sottoposte a sequestro, non ha neppure indicato quale referente un altro soggetto. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 35744/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris