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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1997

Cassazione n. 48200/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 10/02/2022, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 12/07/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 4, 628 comma primo e terzo n. 1) cod. pen. ed art. 4 e 7 L. 110/1975; considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; valutato, pure, che il predetto motivo afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte, secondo la quale in tema di reato concorsuale, qualora il reato sia realizzato da soggetto maggiore di età in concorso con un minorenne, l'accertamento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 4 cod. pen. nei confronti del maggiorenne prescinde dalla verifica circa le capacità del minore di resistere alle azioni suggestive altrui, atteso che la "ratto" della predetta aggravante è soltanto quella di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti del maggiorenne che commetta, in concorso con minori, reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza (cfr. Sent. n. 27975 del 01/03/2017, dep. 06/06/2017, Rv. 270173 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/10/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 10/02/2022, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 12/07/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 4, 628 comma primo e terzo n. 1) cod. pen. ed art. 4 e 7 L. 110/1975; considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; valutato, pure, che il predetto motivo afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte, secondo la quale in tema di reato concorsuale, qualora il reato sia realizzato da soggetto maggiore di età in concorso con un minorenne, l'accertamento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 4 cod. pen. nei confronti del maggiorenne prescinde dalla verifica circa le capacità del minore di resistere alle azioni suggestive altrui, atteso che la "ratto" della predetta aggravante è soltanto quella di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti del maggiorenne che commetta, in concorso con minori, reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza (cfr. Sent. n. 27975 del 01/03/2017, dep. 06/06/2017, Rv. 270173 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022
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