Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 17595/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4738/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE , che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.567/2018, depositata i l 26/11/2018 , R.G.N . 319/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n.567/2018, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in una con [OSCURATO:SOCIETA]. quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, in favore di Marcianò(suo dipendente transitato da precedente datore di lavoro in forza di cessione del contratto di appalto con la predetta società, avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari), della somma pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a lui spettante, a titolo di importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra l’1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012, solo parzialmente corrisposto dalla datrice di lavoro, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall’1 settembre 2012, nonostante l’impegno assunto nel documento “verbale di accordo” del 1.8.2013 ;

2. preliminarmente, essa ha ravvisato, per avere il lavoratore prestato servizio presso la platea di lavaggio di via [OSCURATO:PERSONA], la competenza territoriale dell’adito Tribunale di tale città, contestata genericamente (per l’ubicazione delle proprie sedi in Napoli e Paola) dalla datrice, senza tuttavia una puntuale negazione di ubicazione in essa della struttura o di sua configurazione, per consistenza ovvero destinazione, alla stregua di “dipendenza”;

3. nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto spettante al lavoratore l’importo una tantum rivendicato, interamente a carico, in quanto da erogare con la retribuzione, del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, in esito alla sua argomentata interpretazione, in combinazione con il “verbale di accordo” di assunzione dell’impegno, avuto anche riguardo al tenore dell’art. 4 Agens-Ancp, pur non applicabile a [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto (non già innovativo, ma) attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012; e di conseguenza, essa ha pure ribadito l’obbligazione solidale della committente [OSCURATO:SOCIETA]., accertata dal Tribunale e non impugnata dalla società in via autonoma, né incidentale;

4. Avverso la predetta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c., cui con distinti controricorsi hanno resistito il lavoratore e aderito [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

5. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362 – 1371 c.c., dell’allegato A CCNL Mobilità d el 2012 e dell’art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, spettante alla Corte di legittimità per equiparazione alla violazione di norme di diritto, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dall’1 agosto 2011 al 31 agosto 2012), l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di [OSCURATO:SOCIETA].

E ciò nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A di corresponsione, “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, dell’indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell’indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici (secondo motivo);

6. esso è fondato; deve richiamarsi precedente di questa Corte ( Cass.n. 36648/2022) assolutamente in termini rispetto alla questione in esame, il cuipercorso motivazionale sarà qui riproposto per coerenza decisionale;

6.1. nell'esercizio della funzione cd. paranomofilattica coerente con la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 2006 (Cass. 19 marzo 2014 n. 6335; Cass. 18 dicembre 2014 n. 26738; Cass. 28 maggio 2018, n. 13265; Cass. 18 novembre 2019, n. 29893; Cass. 12 aprile 2021, n. 9583), questa Corte, in vicenda analoga all’odierna, è pervenuta alla conclusione che l’indennità di vacanza contrattuale (alla quale è riconducibile l’una tantum in oggetto, secondo quanto è dato evincere oltre che dal tenore delle difese spiegate nel ricorso principale, dal fatto che essa è riconosciuta “a copertura” del periodo 1° gennaio 2009 -31 agosto 2012) «ha … la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustificacon i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva»; ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”» (Cass. 14 gennaio 2021, n. 554 e n. 555, in motivazione sub p.ti da

9. a 9.3.).

6.1. nella sostanziale irrilevanza –ai fini dell’interpretazione in questione –dell’art. 4 dell’accordo Agens-Ancp, in quanto “non si applica per dato pacifico” a [OSCURATO:SOCIETA]. (così al primo capoverso di pg. 5, p.to b5 della sentenza), si deve pertanto ritenere che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, possa essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo;

7. alla luce delle suesposte argomentazioni, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato e il secondo accolto; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, con decisione nel merito non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte c.p.c., rigetto della originaria domanda del lavoratore;

7. la novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti.

P.Q.M.

La Corte; accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavora

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4738/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE , che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.567/2018, depositata i l 26/11/2018 , R.G.N . 319/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.567/2018, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in una con [OSCURATO:SOCIETA]. quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, in favore di Marcianò(suo dipendente transitato da precedente datore di lavoro in forza di cessione del contratto di appalto con la predetta società, avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari), della somma pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a lui spettante, a titolo di importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra l’1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012, solo parzialmente corrisposto dalla datrice di lavoro, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall’1 settembre 2012, nonostante l’impegno assunto nel documento “verbale di accordo” del 1.8.2013 ; 2. preliminarmente, essa ha ravvisato, per avere il lavoratore prestato servizio presso la platea di lavaggio di via [OSCURATO:PERSONA], la competenza territoriale dell’adito Tribunale di tale città, contestata genericamente (per l’ubicazione delle proprie sedi in Napoli e Paola) dalla datrice, senza tuttavia una puntuale negazione di ubicazione in essa della struttura o di sua configurazione, per consistenza ovvero destinazione, alla stregua di “dipendenza”; 3. nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto spettante al lavoratore l’importo una tantum rivendicato, interamente a carico, in quanto da erogare con la retribuzione, del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, in esito alla sua argomentata interpretazione, in combinazione con il “verbale di accordo” di assunzione dell’impegno, avuto anche riguardo al tenore dell’art. 4 Agens-Ancp, pur non applicabile a [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto (non già innovativo, ma) attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012; e di conseguenza, essa ha pure ribadito l’obbligazione solidale della committente [OSCURATO:SOCIETA]., accertata dal Tribunale e non impugnata dalla società in via autonoma, né incidentale; 4. Avverso la predetta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c., cui con distinti controricorsi hanno resistito il lavoratore e aderito [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 5. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362 – 1371 c.c., dell’allegato A CCNL Mobilità d el 2012 e dell’art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, spettante alla Corte di legittimità per equiparazione alla violazione di norme di diritto, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dall’1 agosto 2011 al 31 agosto 2012), l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di [OSCURATO:SOCIETA]. E ciò nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A di corresponsione, “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, dell’indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell’indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici (secondo motivo); 6. esso è fondato; deve richiamarsi precedente di questa Corte ( Cass.n. 36648/2022) assolutamente in termini rispetto alla questione in esame, il cuipercorso motivazionale sarà qui riproposto per coerenza decisionale; 6.1. nell'esercizio della funzione cd. paranomofilattica coerente con la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 2006 (Cass. 19 marzo 2014 n. 6335; Cass. 18 dicembre 2014 n. 26738; Cass. 28 maggio 2018, n. 13265; Cass. 18 novembre 2019, n. 29893; Cass. 12 aprile 2021, n. 9583), questa Corte, in vicenda analoga all’odierna, è pervenuta alla conclusione che l’indennità di vacanza contrattuale (alla quale è riconducibile l’una tantum in oggetto, secondo quanto è dato evincere oltre che dal tenore delle difese spiegate nel ricorso principale, dal fatto che essa è riconosciuta “a copertura” del periodo 1° gennaio 2009 -31 agosto 2012) «ha … la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustificacon i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva»; ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”» (Cass. 14 gennaio 2021, n. 554 e n. 555, in motivazione sub p.ti da 9. a 9.3.). 6.1. nella sostanziale irrilevanza –ai fini dell’interpretazione in questione –dell’art. 4 dell’accordo Agens-Ancp, in quanto “non si applica per dato pacifico” a [OSCURATO:SOCIETA]. (così al primo capoverso di pg. 5, p.to b5 della sentenza), si deve pertanto ritenere che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, possa essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo; 7. alla luce delle suesposte argomentazioni, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato e il secondo accolto; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, con decisione nel merito non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte c.p.c., rigetto della originaria domanda del lavoratore; 7. la novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti. P.Q.M. La Corte; accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavora
Sentenza Cassazione n. 17595/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris