CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente e controricorrente sul ricorso incidentalecontroPam [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.570/2025 depositata il 28/01/2025.Numero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di sopralluogo eseguito in data 8.9.2021 dagli agentiaccertatori di [OSCURATO:PERSONA] presso il punto vendita [OSCURATO:PERSONA] di ViaPasso Falzarego n. 19, [OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti delcontribuente l’avviso di accertamento n. 37079 per infedele denuncia,richiedendo il pagamento del maggior importo a titolo di TARI per l’annualità2016, quale conseguenza di accertamento di una maggiore superficietassabile.2. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso il predetto avviso diaccertamento e avverso i relativi avvisi di pagamento, e la CGT di I gradodi Roma accoglieva il ricorso.3. La sentenza veniva appellata da [OSCURATO:PERSONA] e, all’esito delgravame, con sentenza n. 570/2025 emessa in data 17/10/2024 edepositata in data 28/01/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II gradodel Lazio respingeva l’appello in quanto ”la sentenza della CTP indicachiaramente e con adeguata motivazione la ragione fondamentale delladecisione secondo cui l’applicabilità delle agevolazioni in esame in materiadi TARI deve essere effettuata sul condivisibile criterio secondo cui debbaessere riconosciuta la prevista agevolazione della tassa per i locali in cui siproducono soltanto rifiuti speciali pe i quali la contribuente provvede aproprie spese allo smaltimento (…) la società ha prodotto documentazioneidonea a dimostrare che le superfici assoggettate a TARI sono adibite amagazzini nei quali si producevano rifiuti speciali (imballaggi) i quanto perdette aree la società contribuente ha provato che anche per tali rifiuti siera avvalsa di ditte specializzate ai fini del reato smaltimento, con l’evidentecorollario della necessaria esclusione della tassazione erroneamenteapplicata dal Comune”.Numero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/20264. Avverso la sentenza di II grado ha proposto ricorso per cassazioneRoma Capitale, affidato ad un motivo.5. [OSCURATO:SOCIETA] depositava controricorso con ricorso incidentale.6. [OSCURATO:PERSONA] depositava controricorso al ricorso incidentale.7. [OSCURATO:SOCIETA] depositava memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge n. 147/2013, dell’art.62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 184, comma 3, lett. e), d.lgs. n.152/2006, nonché dell’art. 8 del reg. comunale TARI; violazione dell’art.2697 c.c., erroneità, illogicità, contraddittorietà, travisamento deipresupposti impositivi e violazione delle regole di riparto dell’onere dellaprova, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente,il giudice d’appello è incorso in errore ed ha violato le disposizioni legislativee regolamentari e i principi giurisprudenziali sopra richiamati, nella parte incui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia debitamente assolto al proprioonere probatorio per il riconoscimento dell’esenzione. Inoltre, haindebitamente escluso dall’applicazione dell’imposta, sia per la parte fissa,che per la parte variabile, le maggiori superfici dell’esercizio commerciale diVia Passo di Falzarego n. 19, accertate da [OSCURATO:PERSONA] ed adibite amagazzini e rimesse (cat. 4) ed alla vendita di cibi e di vestiario (cat. 22),in relazione alla loro asserita idoneità a produrre solamente rifiuti speciali.A ben vedere la pronuncia del Giudice di Appello non è coerente all’indirizzoin base al quale “in tema di determinazione della TARI, le superfici dove siproducono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabiledella imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del meropossesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione dirifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali diinvestimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività,indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti eNumero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamenteapprestato e messo a disposizione della collettività») ed è contraria allanormativa, in quanto la TARI è comunque sempre dovuta per la parte fissa,mentre per la parte variabile, sebbene la contribuente abbia prodotto ingiudizio i contratti sottoscritti con le ditte private incaricate dell’avvio arecupero dei rifiuti speciali, non ha mai dimostrato quali fossero le areespecificamente delimitate, in cui vengono prodotti esclusivamente ocomunque in misura prevalente rifiuti speciali non assimilabili a quelliurbani. Inoltre, la CGT di II grado ha escluso dall’applicazione dell’imposta,oltre le maggiori aree adibite a magazzino e rimesse (cat. 4), anche lemaggiori superfici adibite ad attività di vendita di generi alimentari; haerroneamente identificato gli imballaggi terziari con i rifiuti speciali ed haritenuto che negli spazi oggetto di controversia si producano «soltanto rifiutispeciali», laddove invece vengono prodotte diverse tipologie di imballaggio;ha in sostanza disposto la totale esenzione dalla tassa rifiuti, ritenendo chenelle corsie di vendita di cibi, di abbigliamento e di prodotti alimentari ingenere, nei magazzini e nelle rimesse dell’esercizio di [OSCURATO:PERSONA] di Falzaregon. 19, vengano prodotti esclusivamente o, comunque, in via prevalente,imballaggi terziari, ovvero gli unici ad essere qualificati come rifiuti speciali.In definitiva, secondo il ricorrente, il Giudice di appello non hacorrettamente inquadrato la fattispecie in esame ed ha completamentetravisato i presupposti per il riconoscimento dell’esenzione totale del tributo,avuto riguardo alla tipologia dell’attività svolta dalla Società (grandedistribuzione), alle categorie funzionali delle superfici dell’esercizio, ed allecaratteristiche dei rifiuti prodotti, che ha indebitamente ritenuto di potercondurre sotto l’unica categoria di rifiuti speciali non assimilabili a quelliurbani.1.1. Il motivo è fondato.1.2 Il ricorso ha ad oggetto avviso di accertamento TARI del 2016. Comepremesso, la CGT di II ha accolto il ricorso del contribuente sul presuppostoNumero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026che «l’applicabilità delle agevolazioni in esame in materia di TARI deveessere effettuata sulla base del condivisibile criterio secondo cui debbaessere riconosciuta la prevista agevolazione della tassa per i locali in cui siproducono soltanto rifiuti speciali per i quali la contribuente provvede aproprie spese allo smaltimento […]. La società ha prodotto documentazioneidonea a dimostrare che le superfici assoggettate a TARI sono adibite amagazzini nei quali si producevano rifiuti speciali (Imballaggi), in quantoper dette aree la Società contribuente ha provato che anche per tali rifiutisi era avvalsa di ditte specializzate ai fini del relativo smaltimento, conl'evidente corollario della necessaria esclusione della tassazioneerroneamente applicata dal Comune».Ha aggiunto che è «palese: - sia la volontà del legislatore, ex art. 62,comma 3, d. lgs. 507/1993 (“nella determinazione della superficie tassabilenon si tiene conto di quella parte di essa ove per caratteristiche strutturalio per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allosmaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttoristessi in base alle norme vigenti”) di escludere dal calcolo della TARI i localiproduttivi di rifiuti speciali per i quali ogni onere di raccolta e smaltimentoè posto a carico non dell’ente locale, ma dello stesso soggetto produttore;- sia la situazione di fatto relativa ai locali utilizzati dalla contribuente,avendo la Società prodotto idonea documentazione che dimostra come peri rifiuti speciali si provvedesse allo smaltimento mediante l’intervento, aspese della Società stessa, di ditte specializzate; - sia, infine, che il Comunenon aveva attivato un proprio servizio di raccolta e smaltimento di rifiutispeciali da imballaggi».1.3. A ben vedere, il tema oggetto della presente controversia attiene albeneficio previsto dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, secondo ilquale “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelladeterminazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamentoriduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiutiNumero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo,direttamente o tramite soggetti autorizzati”.Dunque, innanzitutto, la CGT2 ha errato ad individuare il referentenormativo, poiché ha indicato il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62,relativo alla TARSU, mentre l’imposta in esame è la TARI.Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di esaminare il complessonormativo in discorso - considerato sostanzialmente omogeneo a quello che(già) connotava la disciplina della TARSU - ed ha rilevato che il presuppostoimpositivo della TARI rimane, pur sempre, correlato alla occupazione o allaconduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, cosìche, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornirela prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuentedimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzionedella superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezionerispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbaninelle zone del territorio comunale (Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; Cass.,15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130).Così come, dunque, già statuito con riferimento alla TARSU:- il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell'areaproduttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto dioccupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con unapresunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dallaprova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551;Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass.,23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459);- l’esenzione dal tributo, - che, a differenza del previgente regime (d. lgs.n. 507/1993, art. 62, c. 3) che lo correlava a «quella parte di essa ove perspecifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola,rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti aprovvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»Numero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026(v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858;Cass., 4 aprile 2012, n. 5377), è ora prevista per quella parte di superficieove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente», ed acondizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «nedimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente».Il presupposto di tale esenzione integra, pur sempre, l’oggetto diun’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intendaottenerla.Ciò in quanto, se è vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fontedell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il dirittoall’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, ancheparziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte ditutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territoriocomunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n.17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351;Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775). Va quindiaffermato che tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni dellesuperfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra lestesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).1.4. Ciò premesso, quanto alla riduzione tariffaria che è in contestazione trale parti si osserva che la l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, applicabileal caso di specie, ha, in effetti, una struttura tripartita in quanto contempla:(I) superfici che vengono detassate perché ivi «si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali» (sempreché oggetto diNumero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026«trattamento in conformità alla normativa vigente» da parte del relativoproduttore);(II) superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, cheusufruiscono di una riduzione della quota variabile del tributo in proporzione«alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di averavviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati»;(III) (ancora una volta) superfici oggetto di detassazione perché costituiteda «magazzini di materie prime e di merci funzionalmente edesclusivamente collegati all'esercizio di (…) attività produttive» di rifiutispeciali non assimilabili (magazzini, questi, cui «si estende il divieto diassimilazione»).Allora, occorre precisare che se la formazione «continuativa e prevalente»di rifiuti speciali (non riconducibili al potere di assimilazione il cui legittimoesercizio ascriverebbe la superfice di produzione dei relativi rifiuti assimilatialla categoria della riduzione tariffaria) dà senz’altro titolo alla detassazione,il collegamento di magazzini di materie prime e di merci alle aree diproduzione di rifiuti speciali non assimilabili deve risultare strettamentefunzionale, ed esclusivo, di modo che non possa concepirsi una loroutilizzazione (e la loro stessa esistenza) in assenza di quelle aree diproduzione dei rifiuti speciali. Ne discende che l’autonoma (ed ulteriore)produzione di rifiuti, per lo svolgimento di specifiche attività nei magazzinicosì considerati, ne ascriverebbe il regime a quello previsto nelle precedentidisposizioni (di detassazione o di riduzione tariffaria), secondo la rispettivaconnotazione qualitativa (di assimilabilità o meno) e quantitativa (in terminidi continuità prevalente o meno) dei rifiuti (così) ulteriormente prodotti (v.Cass., 14 maggio 2025, n. 12902).1.6. In questo quadro, la sentenza impugnata è del tutto carente in ordinea molteplici profili. Innanzitutto, perché la motivazione fosse munita dilogicità, il giudice del merito avrebbe dovuto verificare l’esattoadempimento, da parte del contribuente, dell’onere dichiarativo e delleNumero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026successive variazioni, in relazione al verbale di accertamento che ha datoorigine all’avviso in rettifica, quale conseguenza di una divergenza dellesuperfici dichiarate; in secondo luogo, avrebbe dovuto accertare di qualirifiuti si trattasse nella specie: se speciali o urbani, speciali assimilati o menoo non assimilabili. Avrebbe dovuto verificare, nel caso di rifiuti speciali, larelativa produzione, accertando se si trattasse, o meno, di produzione in viacontinuativa e prevalente. Infine, solo nel caso di produzione di rifiutispeciali assimilati avrebbe potuto porsi la questione della riduzione tariffariae, unicamente, per la sola quota variabile.1.7. Invero, come sopra precisato, la attuale disciplina TARI contiene unasignificativa deroga al portato normativo dell’art. 62, d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, in quanto mentre ai sensi dell’art. 62 la detassazione disuperfici produttive di rifiuti speciali presupponeva la produzione esclusivadi detti rifiuti, ora, l’art. 1, comma 649, cit., ritiene sufficiente la produzionein via continuativa e prevalente. Tuttavia, si osserva che dalla lettura dellasentenza impugnata non è possibile ricavare una serie di dati essenzialiindispensabili per comprendere la vicenda, tra i quali appunto cosa siproducesse in termini di rifiuti, in quali ambienti del locale commerciale dellacontribuente, con quali modalità, se continuative e prevalenti e infine, perquali superfici.Nella specie, la CGT di II grado, infatti si limita a affermare che lacontribuente avrebbe «prodotto idonea documentazione che dimostra comeper i rifiuti speciali si provvedesse allo smaltimento mediante l’intervento,a spese della Società stessa, di ditte specializzate» e che deve «essereconcessa la agevolazione quando il servizio (di smaltimento dei rifiutispeciali) non sia attivo, e pertanto l’utente non abbia la possibilità diavvalersene». Tuttavia, resta del tutto oscuro, quanto alla dedottadocumentazione prodotta dalla contribuente, di che natura essa fosse, se sitrattasse di una dichiarazione di variazione o di un mero invio di documenti.Ed invero, la l. n. 147 del 2013, cit., nell’istituire la TARI - che, qualeNumero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026componente della IUC, è «destinata a finanziare i costi del servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore» (art. 1, c. 639),- ha riproposto una articolata disciplina degli obblighi di denuncia edinformazione posti a carico dei soggetti passivi del tributo (art. 1, commi646, 684, 685 e 686) - disciplina già presente nel d.lgs. n. 507 del 1993,art. 70 (in tema di TARSU) - con ciò ribadendo la cd. ultrattività delladichiarazione - alla cui stregua la dichiarazione «ha effetto anche per glianni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiaratida cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, ladichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quelloin cui sono intervenute le predette modificazioni.» (art. 1, comma 685, cit.)- e, da ultimo, disponendo che «Per tutto quanto non previsto dalledisposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27dicembre 2006, n. 296.».1.8. Se, dunque, una dichiarazione fosse stata in ipotesi resa dallacontribuente, con riferimento ai rifiuti speciali prodotti, l’avvenutapresentazione ne avrebbe legittimato l’integrazione, in caso dicontestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio (Cass., 1febbraio 2024, n. 2993; Cass., 13 aprile 2023, n. 9913; Cass., 23 maggio2022, n. 16641). Altrimenti vigendo la regola generale secondo la quale ildifetto della dichiarazione non può che essere sanato (solo) per il futuro, ariguardo, dunque, degli anni di imposta non ancora scaduti, dovendosiescludere che la dichiarazione possa esplicare efficacia retroattiva (Cass.,30 marzo 2023, n. 9051; Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 23febbraio 2018, n. 4602; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile2005, n. 7915; Cass., 13 agosto 2004, n. 15867).1.9. In definitiva, il motivo va accolto in quanto la sentenza non solo nontratta e non motiva circa il tema dell’obbligo di dichiarazione da parte delcontribuente, ma - come già rilevato - difetta di uno specifico accertamentoNumero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026tanto sulla tipologia dei rifiuti speciali prodotti (definiti genericamenteimballaggi) quanto sulla connotazione (continuativa e prevalente) dellaproduzione di rifiuti nei magazzini. Inoltre, dalla motivazione sembra potersiricavare che il giudice abbia desunto il diritto del contribuente all’esenzione(completa, sia della parte fissa che di quella variabile) dal tributo dalla provadello smaltimento in proprio («in quanto per dette aree la Societàcontribuente ha provato che anche per tali rifiuti si era avvalsa di dittespecializzate ai fini del relativo smaltimento, con l'evidente corollario dellanecessaria esclusione della tassazione erroneamente applicata dalComune»), il che non è evidentemente ammissibile, alla stregua dellaricostruzione normativa sopra riportata.1.10. Il ricorso principale deve quindi trovare accoglimento e la Corte diGiustizia di II grado dovrà, nel giudizio di rinvio, attenersi all’interpretazionedell’art. 1 comma 649 della l. n. 147 del 2013, come sopra esplicata, conla precisazione che in tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione non sonoapplicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente diaindicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella divariazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idoneadocumentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazionesuccessiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa allatipologia di rifiuto prodotto.2. Viene ora in esame il ricorso incidentale.3. Con il primo motivo è dedotta, ex art. 360, c.1, n. 4 c.p.c., la nullitàdella sentenza per omessa pronuncia e conseguente violazione dell’art. 111,c. 6, Cost. e degli art. 112, art. 132 c.2 n.4, art. 279 c.p.c. e dell’art. 118,c.1, disp. att. c.p.c. - Mancato esame del (e difetto assoluto di motivazionein relazione al) l’eccezione di violazione del combinato disposto degli artt.342 c.p.c. e 53 D.L.vo 546/1992 - Inammissibilità dell’atto di appello perviolazione del principio di specificità dei motivi.3.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sebbene in effetti la CGT di II grado non si sia pronunciata sull’eccezionesollevata in via preliminare dalla contribuente, il motivo deve comunqueessere disatteso, in base al principio che nel processo tributario la sanzionedi inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, previstadall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretatarestrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi didisposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosiconsentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà dicontestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul meritodell'impugnazione (Cass. n. 707/2019).D’altronde, la causa petendi della pretesa impositiva è rinvenibile nell’attoimpositivo, sicché la relativa riproposizione in appello assolve all’onere dispecificità quando la sentenza impugnata abbia ritenuto illegittima lapretesa impositiva esposta. Ed invero, la specificità dei motivi di appello nelrito tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53) non è esclusa dallariproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamentodel ricorso introduttivo del giudizio, quando queste ex se esprimano leragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., explurimis, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n.24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908).Per di più, detta specificità va correlata al tenore complessivo dell’atto digravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto diimpugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto diimpugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse infatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., 21novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., 31marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio2007, n. 1224). Nel caso di specie, anche considerate le motivazioni dellasentenza di II grado, non emergono profili di inammissibilità dell’appello e,d’altronde, la stessa difesa spiegata dalla ricorrente in ordine agli argomentiNumero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026sollevati dall’ente impositore smentisce la dedotta mancata specificità deimotivi.4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la contribuente deduce,ex art. 360, c.1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronunciae conseguente violazione dell’art. 111, c.6, Cost. e degli art. 112, art. 132c.2 n.4, art. 279 c.p.c. e dell’art. 118, c.1, disp. att. c.p.c. - Mancato esamedel (e difetto assoluto di motivazione in relazione al) l’eccezione di giudicatointerno sul capo di sentenza che ha riconosciuto l’illegittimità delRegolamento comunale, il divieto di assimilazione degli imballaggi terziari,l’illegittimità della disciplina comunale per abnormità delle sogliequantitative di assimilazione. Si chiede con tale motivo di riconoscerel’intervenuta formazione del giudicato sul rapporto tributario cristallizzatonelle Sentenze [OSCURATO:PERSONA]° Lazio, Sez. XIII, 29 dicembre 2023 n. 7551 e CGTII° Lazio, Sez. XIII, 29 febbraio 2024 n. 1426, e di conformare la decisionedel presente giudizio all’intervenuto accertamento incontrovertibiledell’illegittimità del tributo richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per le superfici divendita, i magazzini, i laboratori e i vani tecnici dei punti vendita di PamPanorama4.1 Il motivo, sotto il profilo del giudicato interno, è inammissibile. Infattiè evidente che, per come esposte le doglianze del contribuente, il giudicatodi cui si lamenta il mancato rispetto – avente ad oggetto l’accertamento delgiudice di I grado circa divieto di assimilazione e l’illegittimità stessa delregolamento comunale (“correttamente, il Giudice a quo ha valutatoentrambi e deciso su entrambi i punti; quindi ha riconosciuto l’illegittimitàdel Regolamento e ne ha disposto la disapplicazione”) - avrebbe ad oggettonon un accertamento in fatto ma una interpretazione giuridica.Questa Corte ha ripetutamente statuito che l’efficacia espansiva delgiudicato trova ostacolo in relazione alla "interpretazione giuridica" dellanorma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalladecisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice eNumero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può maicostituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibiledi passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essacui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispettoalla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento,tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (Cass., 15 dicembre2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 1 giugno 2021, n.15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723).Nel resto, dall’accoglimento del ricorso principale consegue che, nel rilevatodifetto di ogni specifico accertamento da parte del giudice del gravame, laquestione relativa alla tipologia dei rifiuti da imballaggio prodotti non puòche rimanere assorbita in questa sede, ferma restando la possibilità di unasua riproponibilità in fatto.5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotta, ex art. 360, c.1,nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia econseguente violazione dell’art. 111, c.6, Cost. e degli art. 112, art. 132 c.2n.4, art. 279 c.p.c. e dell’art. 118, c.1, disp. att. c.p.c. – Difetto di pronunciasu (e difetto assoluto di motivazione in relazione al) l’eccezione di giudicatoesterno formatosi sulla Sentenza [OSCURATO:PERSONA]° Lazio n. 7551/13/23 - Giudicatosopravvenuto sulla Sentenza [OSCURATO:PERSONA]° Lazio n. 1426/13/24 - Violazione delprincipio di effettività della tutela giurisdizionale in relazione agli artt. 24 e111 Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 12 Legge212/2000.5.1 Il motivo è infondato. Ed invero, in tema di efficacia ultrattiva delgiudicato, le Sezioni Unite della Corte hanno, difatti, rilevato che «Qualoradue giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapportogiuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero allasoluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentalecomune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabileNumero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude ilriesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se ilsuccessivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito loscopo ed il "petitum" del primo»; nonché, ha statuito che detta efficacia,riguardante anche i rapporti di durata, «non trova ostacolo, in materiatributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quantol'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad undeterminato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dellostesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovaresignificative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazioneai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo aperiodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e nonanche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosiad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumonocarattere tendenzialmente permanente» (così Cass. Sez. U., 16 giugno2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152;Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300;Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675).E questa Corte ha avuto modo di rimarcare, per l’appunto, chel’accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra,- così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti, - elemento difattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile dimodifiche, e variazioni, dall’uno all’altro periodo di imposta (v., in tema diTari, Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; v. altresì, in tema di TARSU, Cass., 30marzo 2023, n. n. 8990; Cass., 7 luglio 2022, n. 21555; Cass., 29 luglio2021, n. 21680; Cass., 1 ottobre 2020, n. 20969; Cass., 12 dicembre 2019,n. 32741; in tema di [OSCURATO:PERSONA]., 15 novembre 2024, n. 29538).Numero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/20266. Con il quarto motivo di ricorso incidentale è dedotta ex art. 360, c.1,n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia e conseguenteviolazione dell’art. 111, c.6, Cost. e degli art. 112, art. 132 c.2 n.4, art. 279c.p.c. e dell’art. 118, c.1, disp. att. c.p.c. – Difetto di pronuncia su (e difettoassoluto di motivazione in relazione al) la censura di violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 c. 641 L.147/2013 e dell’art. 8 Reg. TARI in relazioneall’art. 817 c.c. - Eccesso di potere per errore sul presupposto etravisamento - Erronea determinazione della superficie tassabile, conriferimento alla “intassabilità dei parcheggi gratuiti riservati ai clienti”. Lasentenza gravata risulterebbe viziata nella parte in cui ha omesso dipronunciare sulla censura di illegittimità della tassazione del parcheggiogratuito riservato ai clienti del punto vendita.7. Con il quinto motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità dellasentenza per omessa pronuncia e conseguente violazione dell’art. 111, c.6,Cost. e degli art. 112, art. 132 c.2 n.4, art. 279 c.p.c. e dell’art. 118, c.1,disp. att. c.p.c. - Mancato esame del (e difetto assoluto di motivazione inrelazione al) la censura di violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo,dell’art. 1, c. 641 L. 147/2013 e dell’art. 8 e Allegato A al Reg. TARI inrelazione all’art. 817 c.c. - Eccesso di potere per errore sul presupposto etravisamento - Erronea determinazione della superficie tassabile -Intassabilità delle uscite di sicurezza e delle vie di fuga dei parcheggi gratuitiriservati ai clienti.8. Con il sesto motivo di ricorso incidentale è dedotta ex art. 360, c.1,n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia e conseguenteviolazione dell’art. 111, c.6, Cost. e degli art. 112, art. 132 c.2 n.4, art. 279c.p.c. e dell’art. 118, c.1, disp. att. c.p.c. - Difetto di pronuncia su (e difettoassoluto di motivazione in relazione al) la censura di violazione e falsaapplicazione del D.L.vo. 186/2012 e all’art. 1, c. 649 L. 147/2013 anche inrelazione al Regolamento CE 1069/2009 - Violazione dell’art. 8 del Reg.TARI - Intassabilità dei laboratori pescheria e macelleria del punto vendita.Numero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/20269. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta ex art 360, c.1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza per omessa pronuncia e conseguente violazionedell’art. 111, c.6, Cost. e degli art. 112, art. 132 c.2 n.4, art. 279 c.p.c. edell’art. 118, c.1, disp. att. c.p.c. - Motivazione del tutto omessa in relazionealla censura di violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1c. 641 L.147/2013 in relazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Finanze 95/1994 -Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 2 lett. a) del Reg. TARI -Intassabilità dei Vani tecnici - Difetto di istruttoria.10. I predetti motivi, per la loro sostanziale assimilabilità, possono essereesaminati congiuntamente e sono fondati. Ed invero, [OSCURATO:SOCIETA], fin dalricorso di I grado aveva proposto specifica censura in merito alla illegittimatassazione del parcheggio gratuito, delle vie di fuga, dei laboratori pescheriae macelleria del punto vendita, nonché dei vani tecnici, poi ribadite nellecontrodeduzioni in appello, sul quale la CGT di II ha omesso di pronunciarsi,limitandosi a rigettare l’appello di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, dunque, di questioni riproposte in appello e non esaminate, cherendono in parte qua viziata la sentenza, la quale conseguentemente vacassata sui relativi punti rimasti senza statuizione.11. Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale, è dedotta ex art 360, c.1,n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia e conseguenteviolazione dell’art. 111, c.6, Cost. e degli art. 112, art. 132 c.2 n.4, art. 279c.p.c. e dell’art. 118, c.1, disp. att. c.p.c. - Motivazione del tutto omessa inrelazione alla censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, c.649 L.147/2013 in relazione all’art. 184, c. 3, lett. e) e art. 238 D.L.vo 152/2006- Violazione del principio comunitario ‘chi inquina paga’- Illegittimità dell’art.16 Reg. TARI per violazione del principio di proporzionalità in relazione allariduzione della tariffa per avvio a recupero.11.1. La contribuente con tale motivo insiste perché venga riconosciutal’illegittimità della disposizione regolamentare che fissa un limite massimoalla riduzione tariffaria per l’avvio a recupero trattandosi di un limite nonNumero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/2026previsto dal legislatore, il quale altera il criterio di proporzionalità e nonsarebbe, quindi, consentita. In questo senso, l’art. 23 del Regolamento TARI[nel caso in esame l’art. 21 c.1] rischierebbe di operare una indebitaduplicazione dei costi in capo al contribuente, disponendo una riduzione nonproporzionata alla totalità dei rifiuti speciali prodotti dal punto vendita - edelle relative spese sostenute – per i quali la ricorrente ha dimostrato diavere avviato le operazioni di recupero (Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio2019, n. 585; in termini anche TAR Campania, Sez. I, 2 febbraio 2023 n.758; TAR Toscana, Firenze, 11 maggio 2023 n. 457; TAR Puglia, Lecce, Sez.II, 26 gennaio 2023, n. 124).11.2 Il motivo in esame deve dichiararsi assorbito nell’accoglimento delricorso principale. Infatti, come già motivato, la CGT di II grado ha ritenuto,sic et simpliciter detassabili le superfici destinate a magazzino (definite qualiaree produttive di rifiuti speciali - imballaggi) senza ulterioriapprofondimenti delle questioni giuridiche legate alla qualificazione deirifiuti speciali e ai presupposti per godere delle esenzioni. Qualeconseguenza della cassazione della sentenza, in accoglimento del ricorsoprincipale, l’accertamento in fatto andrà svolto, previa verificadell’assolvimento dell’onere dichiarativo e della esatta individuazione dellesuperfici, in punto di individuazione specifica della tipologia di rifiuti specialiprodotti, e delle relative modalità di produzione, il che precede – e in questasede assorbe - la questione relativa alle riduzioni tariffarie sollevata nelpresente motivo del controricorso incidentale. Infatti, la riduzioneespressamente prevista dall’art. 1, comma 649, (come sopra esaminata)presuppone che si tratti di rifiuti speciali assimilati; se, poi, la relativaproduzione risultasse continuativa e prevalente dovrebbe discutersi,eventualmente, di detassazione (per la quota variabile), non di riduzione.In definitiva, si tratta di questione assorbita in questa fase, ma riproponibilein fatto, alla luce dei motivi di accoglimento del ricorso principale.Numero registro generale 17318/2025Numero sezionale 4096/2026Numero di raccolta generale 17751/2026Data pubblicazione 03/06/202612. In conclusione, va accolto il ricorso principale; vanno accolti i motiviquarto, quinto, sesto e settimo del ricorso incidentale, assorbito l’ottavo erespinti i rimanenti.L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio della causa, ancheper la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione,procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di dirittosopra esposti. P.Q.MLa Corte accoglie ricorso principale; accoglie i motivi quarto, quinto, sestoe settimo del ricorso incidentale, assorbito l’ottavo e rigetta i residui motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio che, in diversacomposizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto