CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11422-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; fiCOtteilte - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011tfOlíCOlTente - avverso la sentenza n. 4049/26/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia - Brescia che ha confermato la pronuncia della CTP di Brescia, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di classamento catastale; che la parte contribuente SNAM rete gas ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; CONSIDERATO che viene proposto unico motivo di ricorso; che con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2, comma quarantesimo, d.l. n. 262/2006 e dell'art. 8 del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano di cui al r.d. 1142/1942, nella sostanza per non aver applicato la categoria "D" ad un opificio speciale, qual è quello gestito dalla contribuente; che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali "E/1", "E/2", "E/3", "E/4", "E/5", "E/6" ed "E/9" non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, Ric. 2020 n.11422 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 40 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230). Nella specie, anche alla luce degli atti menzionati in motivazione, la CTR si è uniformata al principio enunciato, avendo escluso che il fabbricato predisposto per il punto di intercettazione di linea e derivazione della condotta del metanodotto abbia autonomia funzionale e reddituale, in quanto opera meramente accessoria e strumentale al funzionamento dell'impianto; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.settemilaottocento /00, oltre Ric. 2020 n. 11422 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Così deciso in Roma, 11 22 febbraio 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Simona DEPOSATATO e Th [OSCURATO:PERSONA] j' r