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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 39223/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / R.G. n. 16725/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, generici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / R.G. n. 16725/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, generici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 39223/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris