CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 40962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 18 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 06/09/2023 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell'art. 41bis ord. pen., come modificato dalla legge n. 94 del 15/07/2009, la sospensione dell'applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando il preesistente regime speciale; Ritenuto che il motivo di ricorso proposto ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. lamenta la carenza di motivazione per l'omessa valutazione delle critiche difensive e il carente esame dei presupposti di attualità delle condizioni di applicazione del regime speciale; che nella sostanza, pertanto, si denunciano vizi di motivazione, visto che il ricorso ripercorre tutti i dati e gli episodi ritenuti rilevanti nel provvedimento, criticando le valutazioni del Tribunale di sorveglianza circa la superfluità degli approfondimenti istruttori richiesti dalla difesa; che ai sensi dell'art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene « il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361-01); che tuttavia «ai fini della prProga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912); sicchè, a fronte di un'adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannata nella cosca, sulla sussistenza di successivi elementi significativi del mantenime suoi legami (tra questi certamente hanno rilievo i colloqui ritenuti a missive di cui è stato disposto il trattenimento), come pure della possibilità di coltivarli, nonchè infine sull'assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque ad elementi inequivocamente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga; che nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione, ancora composta da familiari del condannato, sia sulla perdurante operatività del sodalizio criminale; Per queste .ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobr