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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10037/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31887-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54 INT. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54 INT. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 6707/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]Arpino, avvalendosi di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 6707/2019 del Tribunale di Roma, resa pubblica in data 28 marzo 2019.

Resiste e propone ricorso incidentale condizionato Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA], cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Arpino.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, adito da [OSCURATO:PERSONA]Arpino, aveva, con la sentenza n. 75848-2014, accolto la domanda dell'odierno ricorrente e condannato, ex art. 2041 c.c., Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dell'importo di euro 2400,00 a titolo risarcitorio per i danni alla carrozzeria riportati dall'autocarro, detenuto in comodato dall'attore, nell'impatto con i rami di un albero che ingombrava la seconda corsia di marcia.

Il Tribunale di Roma, invece, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, ritenendo carente la titolarità del diritto a pretendere il risarcimento da parte dell'appellato, non essendo sufficiente, a fronte della chiara e tempestiva contestazione della stessa da parte di Autostrade per l'Italia, la Ric. 2019 n. 31887 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -2- mera affermazione di essere detentore, priva di valido riscontro, essendo assolutamente inammissibile la tardiva produzione in appello del documento nuovo da parte della difesa dell'appellato, riproducente il contenuto di un contratto di comodato: documento di cui affermava di non dover tener conto.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che: Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]Arpino 1.11 ricorrente, con un unico motivo di ricorso, rimprovera alla sentenza impugnata di avere omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere «tenuto conto dell'istruttoria espletata o meglio dei documenti acquisiti, con particolare riferimento al contratto di comodato che, considerato decisivo per la controversia, non è stato esaminato nonostante fosse presente agli atti fin dal primo grado di giudizio».

In particolare, a suo avviso, il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto non dimostrata la sua legittimazione ad agire, non avendo considerato che nell'indice degli atti e dei documenti, al punto n. 9, era indicato il deposito di note istruttorie autorizzate dal Giudice di Pace nel corso dell'udienza del 21 novembre 2013, ridepositate nel giudizio di appello, con timbro della cancelleria, costituite da una pagina contenente il contratto, stipulato in data 23 ottobre 2009 e registrato il 26 ottobre 2010, da cui risultava comodatario dell'autocarro danneggiato.

Ric. 2019 n. 31887 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -3- Pertanto, la conclusione del ricorrente è che, proprio per il rilievo centrale riconosciuto alla mancanza del contratto di comodato, al fine della dimostrazione della legittimazione attiva, tanto da avere accolto l'eccezione di Autostrade per l'Italia e ritenuto assorbite tutte le ulteriori censure, il giudice a quo abbia omesso erroneamente l'esame del documento contrattuale che avrebbe inequivocabilmente provato che egli deteneva il bene danneggiato in quanto comodatario e, quindi, determinato un diverso esito della controversia.

Ricorso incidentale condizionato di Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]

2. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2058, 2697 c.c.

La tesi sostenuta è che, essendo pacifica la mancata riparazione dell'autocarro, per ottenere il risarcimento del danno sarebbe stato necessario dimostrare la ricorrenza di un danno patrimoniale conseguente al sinistro e non invece un danno futuribile, atteso che esso avrebbe potuto essere reclamato solo dal proprietario del mezzo, poiché funzionale a ripristinare lo status quo ante del suo patrimonio.

A supporto di quanto argomentato è richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il detentore non è sufficiente che provi di essere obbligato a tenere indenne il bene, richiedendosi da parte sua la dimostrazione di avere adempiuto detta obbligazione nei confronti del proprietario, onde escludere che il proprietario possa, a sua volta, rivolgersi al terzo danneggiante per chiedere di essere risarcito.

Esclude, altresì, Autostrade per l'italia la possibilità per il comodatario di invocare l'obbligo futuro di ripristinare il bene, in applicazione analogica della responsabilità ex recepto del Ric. 2019 n. 31887 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -4- depositario, perché il comodatario potrebbe liberarsi dell'obbligazione dimostrando, ex art. 1218 c.c., la non imputabilità dell'inadempimento.

Ricorda, ancora, che, ai sensi dell'art. 1804 e dell'art. 1805 c.c., dettati in materia di comodato, non si presume che il comodatario abbia ricevuto la cosa in stato di conservazione ottimale o normale né che vi sia un obbligo del comodatario di restituirla in perfetta efficienza e quindi non vi sarebbe alcuna inversione dell'onere della prova a vantaggio del comodante rispetto all'onere di provare la ricorrenza del danno.

3. Con il secondo motivo è lamentato il mancato accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, per essersi avvalsa la decisione impugnata del principio della ragione più liquida.

4. Il ricorso principale è inammissibile.

Il ricorrente lamenta l'omesso esame di un documento decisivo, contenente il contratto di comodato, da cui trarrebbe la legittimazione ad agire, ma tale censura non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto non superata da parte dell'odierno ricorrente l'eccezione di difetto di titolarità da parte sua del diritto a pretendere il risarcimento, perché la affermazione di essere detentore (come pure comodatario) è risultata priva di riscontro: non essendo ammissibile perché tardivo e nuovo il documento prodotto in appello.

Questa ratio decidendi, giusta o sbagliata che sia, non è stata idoneamente impugnata dal motivo in esame, perché il vizio denunciato implica un difetto di motivazione della sentenza imputabile alla pretermissione di quei dati materiali, già acquisiti e dibattuti nel giudizio, aventi portata idonea a determinare un diverso esito del giudizio.

Ric. 2019 n. 31887 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -5- Nel caso di specie, il documento asseritamente non esaminato non è stato ammesso, in quanto è stato ritenuto tardivamente prodotto in giudizio, perciò la motivazione c'è ed è quella di inammissibilità del documento.

Il ricorrente, quindi, avrebbe dovuto eventualmente impugnare detta statuizione per vizio revocatorio, cioè lamentando l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Tribunale, per avere ritenuto prodotto per la prima volta in appello il documento che, invece, risultava già prodotto in primo grado.

La memoria, depositata da [OSCURATO:PERSONA]Arpino in vista dell'oduerna Camera di Consiglio, non contiene elementi che giustichino l'adozione di una conclusione diversa.

5. Dalla inammissibilità del ricorso principale deriva l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

7. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente principale l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

Pq m La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale condizionato e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da Ric. 2019 n. 31887 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -6- corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31887-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54 INT. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54 INT. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 6707/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]Arpino, avvalendosi di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 6707/2019 del Tribunale di Roma, resa pubblica in data 28 marzo 2019. Resiste e propone ricorso incidentale condizionato Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA], cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Arpino. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, adito da [OSCURATO:PERSONA]Arpino, aveva, con la sentenza n. 75848-2014, accolto la domanda dell'odierno ricorrente e condannato, ex art. 2041 c.c., Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dell'importo di euro 2400,00 a titolo risarcitorio per i danni alla carrozzeria riportati dall'autocarro, detenuto in comodato dall'attore, nell'impatto con i rami di un albero che ingombrava la seconda corsia di marcia. Il Tribunale di Roma, invece, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, ritenendo carente la titolarità del diritto a pretendere il risarcimento da parte dell'appellato, non essendo sufficiente, a fronte della chiara e tempestiva contestazione della stessa da parte di Autostrade per l'Italia, la Ric. 2019 n. 31887 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- mera affermazione di essere detentore, priva di valido riscontro, essendo assolutamente inammissibile la tardiva produzione in appello del documento nuovo da parte della difesa dell'appellato, riproducente il contenuto di un contratto di comodato: documento di cui affermava di non dover tener conto. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]Arpino 1.11 ricorrente, con un unico motivo di ricorso, rimprovera alla sentenza impugnata di avere omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere «tenuto conto dell'istruttoria espletata o meglio dei documenti acquisiti, con particolare riferimento al contratto di comodato che, considerato decisivo per la controversia, non è stato esaminato nonostante fosse presente agli atti fin dal primo grado di giudizio». In particolare, a suo avviso, il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto non dimostrata la sua legittimazione ad agire, non avendo considerato che nell'indice degli atti e dei documenti, al punto n. 9, era indicato il deposito di note istruttorie autorizzate dal Giudice di Pace nel corso dell'udienza del 21 novembre 2013, ridepositate nel giudizio di appello, con timbro della cancelleria, costituite da una pagina contenente il contratto, stipulato in data 23 ottobre 2009 e registrato il 26 ottobre 2010, da cui risultava comodatario dell'autocarro danneggiato. Ric. 2019 n. 31887 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- Pertanto, la conclusione del ricorrente è che, proprio per il rilievo centrale riconosciuto alla mancanza del contratto di comodato, al fine della dimostrazione della legittimazione attiva, tanto da avere accolto l'eccezione di Autostrade per l'Italia e ritenuto assorbite tutte le ulteriori censure, il giudice a quo abbia omesso erroneamente l'esame del documento contrattuale che avrebbe inequivocabilmente provato che egli deteneva il bene danneggiato in quanto comodatario e, quindi, determinato un diverso esito della controversia. Ricorso incidentale condizionato di Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] 2. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2058, 2697 c.c. La tesi sostenuta è che, essendo pacifica la mancata riparazione dell'autocarro, per ottenere il risarcimento del danno sarebbe stato necessario dimostrare la ricorrenza di un danno patrimoniale conseguente al sinistro e non invece un danno futuribile, atteso che esso avrebbe potuto essere reclamato solo dal proprietario del mezzo, poiché funzionale a ripristinare lo status quo ante del suo patrimonio. A supporto di quanto argomentato è richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il detentore non è sufficiente che provi di essere obbligato a tenere indenne il bene, richiedendosi da parte sua la dimostrazione di avere adempiuto detta obbligazione nei confronti del proprietario, onde escludere che il proprietario possa, a sua volta, rivolgersi al terzo danneggiante per chiedere di essere risarcito. Esclude, altresì, Autostrade per l'italia la possibilità per il comodatario di invocare l'obbligo futuro di ripristinare il bene, in applicazione analogica della responsabilità ex recepto del Ric. 2019 n. 31887 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- depositario, perché il comodatario potrebbe liberarsi dell'obbligazione dimostrando, ex art. 1218 c.c., la non imputabilità dell'inadempimento. Ricorda, ancora, che, ai sensi dell'art. 1804 e dell'art. 1805 c.c., dettati in materia di comodato, non si presume che il comodatario abbia ricevuto la cosa in stato di conservazione ottimale o normale né che vi sia un obbligo del comodatario di restituirla in perfetta efficienza e quindi non vi sarebbe alcuna inversione dell'onere della prova a vantaggio del comodante rispetto all'onere di provare la ricorrenza del danno. 3. Con il secondo motivo è lamentato il mancato accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, per essersi avvalsa la decisione impugnata del principio della ragione più liquida. 4. Il ricorso principale è inammissibile. Il ricorrente lamenta l'omesso esame di un documento decisivo, contenente il contratto di comodato, da cui trarrebbe la legittimazione ad agire, ma tale censura non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto non superata da parte dell'odierno ricorrente l'eccezione di difetto di titolarità da parte sua del diritto a pretendere il risarcimento, perché la affermazione di essere detentore (come pure comodatario) è risultata priva di riscontro: non essendo ammissibile perché tardivo e nuovo il documento prodotto in appello. Questa ratio decidendi, giusta o sbagliata che sia, non è stata idoneamente impugnata dal motivo in esame, perché il vizio denunciato implica un difetto di motivazione della sentenza imputabile alla pretermissione di quei dati materiali, già acquisiti e dibattuti nel giudizio, aventi portata idonea a determinare un diverso esito del giudizio. Ric. 2019 n. 31887 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -5- Nel caso di specie, il documento asseritamente non esaminato non è stato ammesso, in quanto è stato ritenuto tardivamente prodotto in giudizio, perciò la motivazione c'è ed è quella di inammissibilità del documento. Il ricorrente, quindi, avrebbe dovuto eventualmente impugnare detta statuizione per vizio revocatorio, cioè lamentando l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Tribunale, per avere ritenuto prodotto per la prima volta in appello il documento che, invece, risultava già prodotto in primo grado. La memoria, depositata da [OSCURATO:PERSONA]Arpino in vista dell'oduerna Camera di Consiglio, non contiene elementi che giustichino l'adozione di una conclusione diversa. 5. Dalla inammissibilità del ricorso principale deriva l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo 7. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente principale l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto. Pq m La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale condizionato e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da Ric. 2019 n. 31887 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -6- corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se