Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15378/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso._ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dello stesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione distaccata di Gragnano, in data 6 luglio 2010, irrevocabile il 16 ottobre 2010, di condanna dello stesso alla pena di mesi sei di reclusione.

Il Tribunale, ordinata la sospensione dell'esecuzione della predetta sentenza, ha disposto la rinnovazione della notifica dell'avviso di deposito dei motivi non contestuali relativi alla sentenza suindicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi difensori.

2. Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza ai sensi dell'art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., osservando che, dall'esame del fascicolo relativo al procedimento conclusosi con la suindicata sentenza di patteggiamento, risultava che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato era - a suo avviso correttamente - avvenuta presso il domicilio dallo stesso indicato, ovverosia presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

A nulla valeva l'avvenuta nomina da parte di Cuomo di altro difensore, poiché tale nuova nomina non era stata accompagnata dalla revoca del precedente difensore e della precedente elezione di domicilio.

3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], qualificata l'opposizione quale ricorso per cassazione, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 5 ottobre 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure infondate e dev'essere rigettato.

2. Secondo la prospettazione del Procuratore della Repubblica ricorrente l'indagato, nell'ambito del procedimento penale in contestazione e, segnatamente il 23 febbraio 2009, aveva eletto domicilio presso il suo unico difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'udienza per la celebrazione del cd patteggiannento era celebrata nell'assenza di detto difensore, ma alla presenza di altro difensore, sostituito del primo, che depositava atto di nomina in suo favore, senza alcuna revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'avviso di deposito della sentenza era notificato a Cuomo, il giorno 8 settembre 2010, presso il domicilio da lui indicato, ovverosia lo studio professionale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il successivo 10 ottobre 2010 era dichiarata l'esecutività della sentenza.

Secondo la tesi del ricorrente - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - l'avviso di deposito della sentenza era stato notificato correttamente, sicché il condannato avrebbe dovuto impugnare la sentenza della quale aveva avuto regolare conoscenza.

3. La tesi in parola non può essere condivisa.

La situazione fattuale - come rilevato dalla consultazione degli atti consentita al Collegio in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/01/2001, Policastro, Rv. 220093) - è quella indicata dal Pubblico ministero ricorrente.

Per ciò che qui interessa, effettivamente l'avviso di deposito della motivazione non contestuale della sentenza di patteggiamento risultava notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale domiciliatario dell'imputato.

Ebbene - in disparte ogni considerazione sulla mera irritualità della notificazione avvenuta mediante consegna all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia domiciliatario, di un'unica copia dell'atto da notificare, ove risulti esplicitato o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario (ex multis, Sez. 2 n. 19277 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269916) - in ogni caso risulta dagli atti e dalla stessa prospettazione del ricorrente, che l'avviso di deposito non sia stato notificato al secondo difensore di fiducia, la cui nomina era stata comunicata in udienza.

Fermo è nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la mancata notifica dell'avviso a uno dei difensori riguardo all'avvenuto deposito della sentenza di primo grado rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., e sempre possibile l'impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello e che nel caso di applicazione della pena su richiesta «la motivazione deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso dinnancato depositocontestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento» (Sez.

U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934).

Non essendosi verificata la condizione della notifica quantomeno al secondo difensore, la sentenza non poteva considerarsi irrevocabile, sicché correttamente il Giudice dell'esecuzione ne ha disposta la rinnovazione, previa sospensione dell'esecutività della stessa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso._ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dello stesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione distaccata di Gragnano, in data 6 luglio 2010, irrevocabile il 16 ottobre 2010, di condanna dello stesso alla pena di mesi sei di reclusione. Il Tribunale, ordinata la sospensione dell'esecuzione della predetta sentenza, ha disposto la rinnovazione della notifica dell'avviso di deposito dei motivi non contestuali relativi alla sentenza suindicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi difensori. 2. Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza ai sensi dell'art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., osservando che, dall'esame del fascicolo relativo al procedimento conclusosi con la suindicata sentenza di patteggiamento, risultava che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato era - a suo avviso correttamente - avvenuta presso il domicilio dallo stesso indicato, ovverosia presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. A nulla valeva l'avvenuta nomina da parte di Cuomo di altro difensore, poiché tale nuova nomina non era stata accompagnata dalla revoca del precedente difensore e della precedente elezione di domicilio. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], qualificata l'opposizione quale ricorso per cassazione, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 5 ottobre 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e dev'essere rigettato. 2. Secondo la prospettazione del Procuratore della Repubblica ricorrente l'indagato, nell'ambito del procedimento penale in contestazione e, segnatamente il 23 febbraio 2009, aveva eletto domicilio presso il suo unico difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'udienza per la celebrazione del cd patteggiannento era celebrata nell'assenza di detto difensore, ma alla presenza di altro difensore, sostituito del primo, che depositava atto di nomina in suo favore, senza alcuna revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'avviso di deposito della sentenza era notificato a Cuomo, il giorno 8 settembre 2010, presso il domicilio da lui indicato, ovverosia lo studio professionale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il successivo 10 ottobre 2010 era dichiarata l'esecutività della sentenza. Secondo la tesi del ricorrente - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - l'avviso di deposito della sentenza era stato notificato correttamente, sicché il condannato avrebbe dovuto impugnare la sentenza della quale aveva avuto regolare conoscenza. 3. La tesi in parola non può essere condivisa. La situazione fattuale - come rilevato dalla consultazione degli atti consentita al Collegio in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/01/2001, Policastro, Rv. 220093) - è quella indicata dal Pubblico ministero ricorrente. Per ciò che qui interessa, effettivamente l'avviso di deposito della motivazione non contestuale della sentenza di patteggiamento risultava notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale domiciliatario dell'imputato. Ebbene - in disparte ogni considerazione sulla mera irritualità della notificazione avvenuta mediante consegna all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia domiciliatario, di un'unica copia dell'atto da notificare, ove risulti esplicitato o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario (ex multis, Sez. 2 n. 19277 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269916) - in ogni caso risulta dagli atti e dalla stessa prospettazione del ricorrente, che l'avviso di deposito non sia stato notificato al secondo difensore di fiducia, la cui nomina era stata comunicata in udienza. Fermo è nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la mancata notifica dell'avviso a uno dei difensori riguardo all'avvenuto deposito della sentenza di primo grado rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., e sempre possibile l'impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello e che nel caso di applicazione della pena su richiesta «la motivazione deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso dinnancato depositocontestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento» (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934). Non essendosi verificata la condizione della notifica quantomeno al secondo difensore, la sentenza non poteva considerarsi irrevocabile, sicché correttamente il Giudice dell'esecuzione ne ha disposta la rinnovazione, previa sospensione dell'esecutività della stessa. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 15378/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris