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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 04075/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuta in regime di cui all'art. 41- bis ord. Pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale in atto a suo carico, per la durata di anni due.

Considerato che, i motivi dedotti, a mezzo del difensore (violazione di legge in relazione agli artt. 4-bis e 41-bis ord. pen. e contestuale vizio di motivazione per aver fondato la propria decisione su elementi totalmente inconferenti, ovvero una condanna non definitiva, l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 19 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a carico di soggetti diversi da Buttone e dai di lei familiari e per aver omesso di valutare la documentazione allegata al reclamo attinente l'attuale inesistenza del sodalizio di appartenenza, ossia il clan Belforte) non sono consentiti in questa sede perché deducono, erroneamente, vizi di motivazione ove, al contrario, le uniche doglianze ammesse sono quelle inerenti alla violazione di legge e, inoltre, risultano manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Considerato, in particolare che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221); Ritenuto che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente mol:ivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale della ricorrente (a riguardo si fa riferimento non solo alla biografia della Buttone ma, come si legge a pag. 2 del provvedimento impugnato, alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia nonché al ruolo svolto all'interno della stessa compagine associativa e legato alla di lei posizione in quanto in diretto e fattivo rapporto con il capoclan, cfr. p. 5 e 6 dell'ordinanza) e l'esistenza di elementi idonei a far ritenere sussistente tendenziale continuità di contatti con la realtà criminale di provenienza.

Ritenuto, inoltre, che a fronte di tali elementi, a nulla rileva, rispetto all'attenuazione del pericolo, il tempo di detenzione o dal comportamento tenuto durante la reclusione ed anzi, come si legge a p. 7 dell'ordinanza non è emerso alcun dato da cui derivare che Buttone abbia spezzato il proprio legame con il sodalizio o che il di lei ruolo sia divenuto marginale e per questo non più in condizione di mantenere i rapporti con lo stesso.Considerata, da ultimo, la ritenuta perdurante e attuale operatività del clan (certamente provata dalla perdurante attività delle articolazioni del sodalizio, secondo il provvedimento censurato : sull'operare del clan Belforte anche detto Mazzacane cfr. p. 2; sull'articolazione diretta da Malavita p. 3; sempre sul clan Mazzacane i cui sodali sono stati attinti nel 2023 da un ordine di custodia cautelare, p. 6).

Osservato, peraltro ed infine, che la ricorrente non ha opposto alcun rilievo critico specifico alle razionali argomentazioni addotte nell'ordinanza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuta in regime di cui all'art. 41- bis ord. Pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale in atto a suo carico, per la durata di anni due. Considerato che, i motivi dedotti, a mezzo del difensore (violazione di legge in relazione agli artt. 4-bis e 41-bis ord. pen. e contestuale vizio di motivazione per aver fondato la propria decisione su elementi totalmente inconferenti, ovvero una condanna non definitiva, l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 19 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a carico di soggetti diversi da Buttone e dai di lei familiari e per aver omesso di valutare la documentazione allegata al reclamo attinente l'attuale inesistenza del sodalizio di appartenenza, ossia il clan Belforte) non sono consentiti in questa sede perché deducono, erroneamente, vizi di motivazione ove, al contrario, le uniche doglianze ammesse sono quelle inerenti alla violazione di legge e, inoltre, risultano manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Considerato, in particolare che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221); Ritenuto che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente mol:ivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale della ricorrente (a riguardo si fa riferimento non solo alla biografia della Buttone ma, come si legge a pag. 2 del provvedimento impugnato, alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia nonché al ruolo svolto all'interno della stessa compagine associativa e legato alla di lei posizione in quanto in diretto e fattivo rapporto con il capoclan, cfr. p. 5 e 6 dell'ordinanza) e l'esistenza di elementi idonei a far ritenere sussistente tendenziale continuità di contatti con la realtà criminale di provenienza. Ritenuto, inoltre, che a fronte di tali elementi, a nulla rileva, rispetto all'attenuazione del pericolo, il tempo di detenzione o dal comportamento tenuto durante la reclusione ed anzi, come si legge a p. 7 dell'ordinanza non è emerso alcun dato da cui derivare che Buttone abbia spezzato il proprio legame con il sodalizio o che il di lei ruolo sia divenuto marginale e per questo non più in condizione di mantenere i rapporti con lo stesso.Considerata, da ultimo, la ritenuta perdurante e attuale operatività del clan (certamente provata dalla perdurante attività delle articolazioni del sodalizio, secondo il provvedimento censurato : sull'operare del clan Belforte anche detto Mazzacane cfr. p. 2; sull'articolazione diretta da Malavita p. 3; sempre sul clan Mazzacane i cui sodali sono stati attinti nel 2023 da un ordine di custodia cautelare, p. 6). Osservato, peraltro ed infine, che la ricorrente non ha opposto alcun rilievo critico specifico alle razionali argomentazioni addotte nell'ordinanza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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