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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22059/2026

Testo disponibile della fonte

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sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alitalia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in A.S., in persona del commissariostraordinario pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n. 874/2023 depositato il15/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivodi [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’esclusione del propriocredito di € 131.759,30 al chirografo, relativo a quattro fatture rimasteinsolute per la fornitura di elementi di arredo (sale VIP degli aeroporti diRoma Fiumicino e [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal ricorso) per difetto diNumero registro generale 26583/2024Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 22059/2026Data pubblicazione 27/06/2026prova.

Ha dedotto l’opponente che il credito risultava dalle fatture e dalladocumentazione allegata, rappresentando, inoltre, che il debitore avevariconosciuto il proprio debito.2.

Il Tribunale di Civitavecchia, con il decreto qui impugnato, harigettato l’opposizione.

Ha ritenuto il Tribunale che le fatture noncostituissero piena prova del rapporto sottostante e che le scritturecontabili del debitore non potessero formare prova nei confronti dellamassa dei creditori.

Ha, poi, ritenuto inutilizzabili le notizie stampa e i DDTprodotti, in quanto non sottoscritti dal debitore, risultando così carente laprova della consegna della merce; né risultavano opponibili – ad avvisodel decreto impugnato - le @mail provenienti dalla società debitrice, siaper la terzietà dell’organo commissariale, sia perché non era stataspecificata «l’effettiva capacità degli interlocutori asseritamente dipendentidella società Alitalia di impegnare la medesima».3.

Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi;l’amministrazione straordinaria intimata non si è costituita in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2702, 2727 e 2729 cod. civ. nonché dell’art. 99 l.fall., nella parte incui il decreto impugnato ha escluso la valenza probatoria delladocumentazione prodotta.

Si osserva che le prove prodotte si sarebberodovute valutare complessivamente anziché singolarmente; il tribunale,inoltre, avrebbe errato nel non valutare i riconoscimenti di debito(trascritti nella parte narrativa del ricorso), in quanto provenienti daaccount aziendali.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo ai finidel giudizio, costituito dalla documentazione prodotta (@mail, comunicatistampa, pagamenti parziali, mancata contestazione della fornitura),n. 26583/2024 R.G.Numero registro generale 26583/2024Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 22059/2026Data pubblicazione 27/06/2026riproponendo analoga censura in relazione alle circostanze di cui alsuperiore motivo.3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per difetto oapparenza della motivazione, posto che non sarebbe stato esplicitato ilpercorso logico seguito ai fini della decisione.4.

Il terzo motivo, il quale è pregiudiziale agli altri, è infondato, nonapparendo il decreto impugnato al di sotto del «minimo costituzionale»(Cass., Sez.

U., n. 8053/2014); risulta chiaro, infatti, il percorsomotivazionale seguito dal decreto impugnato, che ha ritenuto insufficientile prove documentali addotte dal creditore.

Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto insufficienti le prove addotte, risultandoinutilizzabili le scritture contabili e le fatture, ed ha reputato non provatala consegna della merce indicata in fattura, perché i DDT non erano statisottoscritti dal destinatario; ha aggiunto, inoltre, che non potevanoconsiderarsi riconoscimenti di debito le mail prodotte, sia per la terzietàdell’organo commissariale, sia per la mancata indicazione della caricaricoperta in Alitalia dai soggetti che avevano inviato le mail.5.

I primi due motivi, i quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono inammissibili, in quanto non contengono unadoglianza concernente le regole di riparto dell’onere della prova ol’erronea valutazione di prove legali, ma solo una censura di cattivoesercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito, che non dà luogo a vizio denunciabile con il ricorso percassazione (Cass., n. 11892/2016; Cass., n. 23153/2018), essendo la lorovalutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.6.

Inoltre, non è stato censurato, ai fini della non configurabilità comericonoscimenti di debito delle mail trascritte dal ricorrente, l’accertamentoin fatto compiuto nel decreto impugnato, secondo cui non era statospecificato dal creditore se e in che termini gli interlocutori che avevanon. 26583/2024 R.G.Numero registro generale 26583/2024Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 22059/2026Data pubblicazione 27/06/2026inviato le mail dagli account aziendali potessero impegnare la volontà diAlitalia S.p.A. («l’effettiva capacità degli interlocutori asseritamentedipendenti della società Alitalia di impegnare la medesima»), dovendo ilterzo che riconosce un debito essere legittimato dal punto di vistasostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata(Cass., n. 29078/2024).

Parimenti, non è stato censuratal’argomentazione in diritto secondo cui il riconoscimento (in tesi) di debitonon vincola l’organo commissariale.7.

Né, infine, il novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. consente didedurre come omesso esame di un fatto storico l’erronea od omessavalutazione delle prove, non essendo il cattivo esercizio, da parte delgiudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi naturalegale soggetto a valutazione nel giudizio di legittimità (Cass., n.30837/2025).8.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spesein assenza di costituzione in giudizio dell’intimato.

Sussistono i presuppostiper il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 26583/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alitalia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in A.S., in persona del commissariostraordinario pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n. 874/2023 depositato il15/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivodi [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’esclusione del propriocredito di € 131.759,30 al chirografo, relativo a quattro fatture rimasteinsolute per la fornitura di elementi di arredo (sale VIP degli aeroporti diRoma Fiumicino e [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal ricorso) per difetto diNumero registro generale 26583/2024Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 22059/2026Data pubblicazione 27/06/2026prova. Ha dedotto l’opponente che il credito risultava dalle fatture e dalladocumentazione allegata, rappresentando, inoltre, che il debitore avevariconosciuto il proprio debito.2. Il Tribunale di Civitavecchia, con il decreto qui impugnato, harigettato l’opposizione. Ha ritenuto il Tribunale che le fatture noncostituissero piena prova del rapporto sottostante e che le scritturecontabili del debitore non potessero formare prova nei confronti dellamassa dei creditori. Ha, poi, ritenuto inutilizzabili le notizie stampa e i DDTprodotti, in quanto non sottoscritti dal debitore, risultando così carente laprova della consegna della merce; né risultavano opponibili – ad avvisodel decreto impugnato - le @mail provenienti dalla società debitrice, siaper la terzietà dell’organo commissariale, sia perché non era stataspecificata «l’effettiva capacità degli interlocutori asseritamente dipendentidella società Alitalia di impegnare la medesima».3. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi;l’amministrazione straordinaria intimata non si è costituita in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2702, 2727 e 2729 cod. civ. nonché dell’art. 99 l.fall., nella parte incui il decreto impugnato ha escluso la valenza probatoria delladocumentazione prodotta. Si osserva che le prove prodotte si sarebberodovute valutare complessivamente anziché singolarmente; il tribunale,inoltre, avrebbe errato nel non valutare i riconoscimenti di debito(trascritti nella parte narrativa del ricorso), in quanto provenienti daaccount aziendali.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo ai finidel giudizio, costituito dalla documentazione prodotta (@mail, comunicatistampa, pagamenti parziali, mancata contestazione della fornitura),n. 26583/2024 R.G.Numero registro generale 26583/2024Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 22059/2026Data pubblicazione 27/06/2026riproponendo analoga censura in relazione alle circostanze di cui alsuperiore motivo.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per difetto oapparenza della motivazione, posto che non sarebbe stato esplicitato ilpercorso logico seguito ai fini della decisione.4. Il terzo motivo, il quale è pregiudiziale agli altri, è infondato, nonapparendo il decreto impugnato al di sotto del «minimo costituzionale»(Cass., Sez. U., n. 8053/2014); risulta chiaro, infatti, il percorsomotivazionale seguito dal decreto impugnato, che ha ritenuto insufficientile prove documentali addotte dal creditore. Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto insufficienti le prove addotte, risultandoinutilizzabili le scritture contabili e le fatture, ed ha reputato non provatala consegna della merce indicata in fattura, perché i DDT non erano statisottoscritti dal destinatario; ha aggiunto, inoltre, che non potevanoconsiderarsi riconoscimenti di debito le mail prodotte, sia per la terzietàdell’organo commissariale, sia per la mancata indicazione della caricaricoperta in Alitalia dai soggetti che avevano inviato le mail.5. I primi due motivi, i quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono inammissibili, in quanto non contengono unadoglianza concernente le regole di riparto dell’onere della prova ol’erronea valutazione di prove legali, ma solo una censura di cattivoesercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito, che non dà luogo a vizio denunciabile con il ricorso percassazione (Cass., n. 11892/2016; Cass., n. 23153/2018), essendo la lorovalutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.6. Inoltre, non è stato censurato, ai fini della non configurabilità comericonoscimenti di debito delle mail trascritte dal ricorrente, l’accertamentoin fatto compiuto nel decreto impugnato, secondo cui non era statospecificato dal creditore se e in che termini gli interlocutori che avevanon. 26583/2024 R.G.Numero registro generale 26583/2024Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 22059/2026Data pubblicazione 27/06/2026inviato le mail dagli account aziendali potessero impegnare la volontà diAlitalia S.p.A. («l’effettiva capacità degli interlocutori asseritamentedipendenti della società Alitalia di impegnare la medesima»), dovendo ilterzo che riconosce un debito essere legittimato dal punto di vistasostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata(Cass., n. 29078/2024). Parimenti, non è stato censuratal’argomentazione in diritto secondo cui il riconoscimento (in tesi) di debitonon vincola l’organo commissariale.7. Né, infine, il novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. consente didedurre come omesso esame di un fatto storico l’erronea od omessavalutazione delle prove, non essendo il cattivo esercizio, da parte delgiudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi naturalegale soggetto a valutazione nel giudizio di legittimità (Cass., n.30837/2025).8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spesein assenza di costituzione in giudizio dell’intimato. Sussistono i presuppostiper il raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 26583/2024 R.G.
Decreto Cassazione n. 22059/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris