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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09168/2026

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ne telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 825/2023depositata il 9/5/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riassumeva nel pienomerito il giudizio di sequestro conservativo ante causam con il quale avevachiesto di disporre il predetto provvedimento cautelare nei confronti diConcetto Trombetta esponendo che:- la società fallita aveva trasferito a [OSCURATO:SOCIETA]., con atto dicompravendita del 5 settembre 2007, un proprio complessoimmobiliare concordando, dopo l’acconto versato in adempimentodel precedente preliminare di vendita, il pagamento in parte indenaro e in parte attraverso l’accollo, da parte della societàacquirente, di una quota frazionata del mutuo originariamentegravante sull’immobile;- la società Dafne si era resa inadempiente agli obblighi assuntiomettendo di pagare le rate mensili di ammortamento del mutuo;- la Curatela aveva esercitato l’azione di risoluzione del contratto dicompravendita in uno a quella di risarcimento del danno, e avevaanche accertato che beneficiario di parte dei pagamenti effettuatidall’acquirente era stato [OSCURATO:PERSONA], il quale avevasottoscritto il preliminare di vendita in forza di una procuraspeciale notarile a lui conferita dalla società [OSCURATO:PERSONA],riversando alla società fallita solo in minima parte le sommeintroitate;- la Curatela aveva quindi chiesto e ottenuto il sequestroconservativo nei confronti degli ex amministratori della fallita,nonché dei loro eredi e, dopo avere richiesto chiarimenti aTrombetta in ordine all’utilizzo delle somme incassate indipendenza del preliminare, ritenute non plausibili le spiegazionifornite, aveva chiesto e ottenuto il menzionato sequestroconservativo anche sui beni dello stesso;il convenuto, costituendosi:Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026- allegava di aver utilizzato gli incassi secondo gli ordini dipagamento impartiti da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentatedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società all’epoca in bonis e fallita quattroanni dopo, il tutto secondo il rendiconto del 28 novembre 2006,come attestato dai fax provenienti dall’amministratore e dagliestratti conto a dimostrazione della destinazione dei pagamenti;- articolava istanze di prova per testi nei confronti dell’examministratore della società, volte a confermare la dinamica deifatti, e di [OSCURATO:PERSONA], che su ordine dell’amministratore erastato il destinatario in specie di due pagamenti riportati sulrendiconto;il Tribunale accoglieva la domanda per quanto di ragione conpronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:- il convenuto aveva stipulato il contratto preliminare di vendita inforza di mandato con rappresentanza collegato alla procura, percui non veniva in rilievo la diretta imputazione degli effettipatrimoniali del negozio traslativo in capo alla societàrappresentata, bensì, nei rapporti tra questa e il rappresentantemandatario, l’applicazione delle obbligazioni derivanti dal sottesocontratto di mandato che imponevano all’incaricato di rimetterealla mandante venditrice le somme incassate e invecepacificamente confluite nel conto personale di Trombetta;- non era stata offerta prova, con data certa opponibileall’amministrazione fallimentare, dell’approvazione del rendicontoriferito all’utilizzo delle somme che sarebbe stato fatto per pagarecreditori sociali, profilo, quest’ultimo, escluso dal Tribunaleosservando sia che la quietanza rilasciata in uno all’atto divendita aveva attestato la ricezione delle somme ma non avevaespresso il riconoscimento dell’utilizzo delle stesse secondoindicazioni riconducibili alla rappresentata, sia che non vi eraNumero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026stata prova delle ragioni degli indicati creditori della società, tracui lo stesso Trombetta, cui erano stati riversati gli importi;- era inammissibile la prova per testi articolata in ordine alla soladatazione degli ordini di pagamento e del rendiconto, poichéavrebbe dovuto altrimenti dimostrarsi un fatto equipollente aquella, né le prove de quibus avrebbero potuto avere ad oggetto- i fax prodotti non erano idonei al suddetto fine «essendo principiodi comune esperienza che i telefax (specie quelli dell’epoca diriferimento) consent[ivano] alla parte trasmittente di impostareautonomamente la data e l’ora di inoltro del messaggio con laconseguenza che la data impressa nelle scritture prodotte [era]priva della necessaria certezza come invece, ad esempio, latimbratura postale quando viene eseguita da un pubblicoufficiale»;- era infondato anche il richiamo all'approvazione tacita previstadall'art. 1712 c.c., con riferimento alla comunicazionedell'eseguito mandato, a fronte della quale il silenzio delmandante poteva valere come assenso alle operazioni svolte,laddove il successivo art. 1713 c.c. non prevedeva che, in caso disilenzio del mandante, questo potesse valere approvazione tacitadel rendiconto;propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, VincenzoTrombetta, quale figlio ed erede dell’originario convenuto, dopo il cuidecesso la Curatela aveva quindi riassunto in primo grado il processo;resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Curatela delRilevato checon il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1704, 2033 e 1475-bis c.c., poiché la Corte di appello avrebbe erratoNumero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026in particolare mancando di considerare che l’azione di ripetizione dellesomme non avrebbe potuto rivolgersi al mandatario con rappresentanza,vista la diretta efficacia degli atti posti in essere da quest’ultimo in capoalla mandante rappresentata, laddove l’istante aveva ricevuto via fax ledisposizioni sui pagamenti e, parimenti, l’approvazione del relativo einviato rendiconto, quattro anni prima del fallimento;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2704, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratomancando in particolare di considerare «tra i fatti equipollenti, che dannocertezza al rendiconto del 28.11.2006, il richiamo in seno all’atto pubblicostipulato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della caparraconfirmatoria – con relativa quietanza da parte della società – oggettodella procura all’incasso rilasciata all’[OSCURATO:PERSONA], in quantoproprio questa conferma, ossia quella di aver incassato le somme di cui alrendiconto, è uno di quei fatti che stabilisce in modo egualmente certol’anteriorità della formazione del documento (il rendiconto) e diconseguenza libera il professionista da qualsivoglia responsabilitàsull’impiego delle predette somme, escludendosi l’esistenza della condottadistrattiva a suo carico»: in questo contesto avrebbero dovuto apprezzarsii fax, pacificamente ricevuti, contenenti le disposizioni sui pagamenti el’approvazione del rendiconto;con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1712 e 1713 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe erratoomettendo di considerare che il rendiconto, approvato come esposto nellaseconda censura, non era stato contestato per quattro anni, finoall’apertura della procedura concorsuale, dall’amministratore che del restoaveva percepito gran parte delle somme, utilizzate inoltre con bonificibancari dotati quindi di data certa, e i cui beneficiari erano creditori dellasocietà allora in bonis.Considerato che:Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;la censura non si misura – e, anzi, per altro verso si contrapponeinfondatamente, reiterando semplicemente le deduzioni svolte in appello –con la ragione decisoria che ha distinto il rapporto di rappresentanza, ed isuoi effetti d’imputazione degli atti del rappresentante in capo alrappresentato, con le obbligazioni, in primis quella di eseguire il mandatosecondo le direttive del mandante rendendo il relativo rendiconto,derivanti da tale ultimo contratto vincolante, nei rapporti interni,mandante e mandatario, sia pure con rappresentanza;il tutto fermo quanto si sta per osservare, scrutinando le successivee distinte censure specifiche, in ordine all’opponibilità dei documentiinerenti agli atti del mandatario e alla pretesa di approvazione tacita diquelli e del relativo rendiconto;va ribadito, infatti, che la procura, quale negozio unilaterale con cuiil rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un attogiuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamenteun rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza dideduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursial mandato – come accertato nel caso di specie senza specifiche censuresu tale punto – distinguendosi (quella) da questo contratto in quanto,mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi,il mandato involge il (solo) rapporto interno tra rappresentante erappresentato (cfr. Cass. 17/6/2025 n. 16374, che, in applicazione di quelprincipio, ha statuito che, poiché il complessivo rapporto è regolato siadalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato,rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso,l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso exart. 1395 c.c., può concorrere con l'azione di danni per l'infedeleesecuzione del mandato ex art. 1710 c.c., trattandosi di azioni fondate sutitoli distinti e autonomi);Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026in questo senso, il principio della diretta imputazione alrappresentato degli effetti dell'atto posto in essere, in suo nome, dalrappresentante, non comporta, nel caso di riscossione di somme da partedel mandatario, ancorché con rappresentanza, l'acquisto automatico dellestesse da parte del mandante, così come la legittimazione delrappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacialiberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude chei rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regoledel mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligodel mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le sommeriscosse (Cass. 12/5/2016 n. 9775; Cass. 31/3/2011 n. 7510);la difesa ricorrente non contrasta davvero questo principiomisurandosi compiutamente con esso, e afferma anche la “nonpertinenza” del precedente del 2011 di questa Corte (richiamato purenella sentenza in questa sede gravata) in modo apodittico, senza spiegareperché, articolando cioè e diversamente contrapposte ragioni nel meritocassatorio afferente specificatamente al profilo in esame;nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dev'essere dedotto, a penad'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumonoviolate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni,contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumono incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazionefornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina,prospettando quindi criticamente una valutazione comparativa fra leopposte soluzioni (cfr., solo ad esempio, Cass. 27/7/2024 n. 20870 eCass. 28/2/2012 n. 3010);il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;la Corte di appello, in parte narrativa, ha richiamato (a pag. 8) lastatuizione del Tribunale, non a caso sottolineata da parteNumero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026controricorrente, secondo cui il richiamo nel rogito notarile di vendita dellacaparra confirmatoria, con relativa quietanza, oggetto della procura ancheall’incasso rilasciata a Trombetta, non poteva essere consideratacorrispondente all’approvazione del rendiconto e delle relative operazioniquali riconducibili alle direttive della mandante rappresentata;la contraria prospettazione della difesa ricorrente pure in questocaso non spiega come potrebbe superarsi tale osservazione, ovveroperché quella quietanza implicherebbe l’utilizzo delle somme secondo gliordini della mandante e perché darebbe data certa al relativo rendiconto:in tal senso l’affermazione resta apodittica;peraltro, come eccepito anche da parte controricorrente, la partericorrente neppure riporta nel ricorso l’esatto contenuto della quietanzaper cui, al di là della sintesi esposta nello stesso gravame, non è possibileapprezzare ulteriori riferimenti, ivi eventualmente presenti, agli atti delmandatario con rappresentanza: oltre tale insufficiente perimetro lacensura rimane aspecifica;della sopra ricostruita apoditticità è conclusivamente consapevole lastessa parte ricorrente, che richiama quindi i fax indicati come volti atrasmettere gli ordini di pagamento e l’approvazione del rendiconto;sul punto la censura non si misura con la ragione decisoria dellaCorte di appello secondo cui, come anticipato in parte narrativa, i fax nonerano idonei al suddetto fine (prova dell’anteriorità opponibile allaCuratela), «essendo principio di comune esperienza che i telefax (speciequelli dell’epoca di riferimento) consent[ivano] alla parte trasmittente diimpostare autonomamente la data e l’ora di inoltro del messaggio con laconseguenza che la data impressa nelle scritture prodotte [era] priva dellanecessaria certezza come invece ad esempio la timbratura postale quandoviene eseguita da un pubblico ufficiale» (pag. 15 della sentenza in questasede gravata);Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026non vi è stata censura al diniego di ammissione delle provecostituende, mentre, quanto ai bonifici di pagamento indicati avere datacerta opponibile (e in particolare richiamati in tal senso nell’ultima censuradi successivo scrutinio), non è stata compiutamente censurata la ragionedecisoria con cui la Corte di appello ha correttamente richiamato lagiurisprudenza di questa Corte per cui il giudice di merito, quando intendaconsentire l’ingresso di una tale prova e sia dedotto un fatto diverso daquelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso,la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento,con il limite del carattere obiettivo del fatto, «che non deve esserericonducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto allasua disponibilità» (Cass. 22/3/2024 n. 7753, che conferma una costantenomofilachia, esemplificabile negli anni anche con Cass. 26/2/2018 n.4509, Cass. 27/9/2016 n. 18938 e Cass. 1/4/2009 n. 7964);in questo quadro, le disposizioni bancarie di pagamento effettuateda Trombetta, per come allegato, non potevano essere ritenute idonee alfine di dimostrare, in modo opponibile alla Curatela, un utilizzorendicontato delle somme, ottemperante alle direttive della mandante cuinon erano state rimesse;il terzo motivo è inammissibile;esclusa, nei termini detti, l’opponibilità alla Curatela dei bonifici inuno alle scritture indicate come contenenti gli ordini di pagamento el’approvazione del relativo rendiconto, la censura in scrutinio si concentrasul silenzio quadriennale della mandante rappresentata, a fronte dellecomplessive disposizioni patrimoniali de quibus, fino all’apertura dellaprocedura concorsuale, valorizzando altresì il fatto che i pagamentisarebbero stati effettuati in favore dei creditori della società allora inbonis;quanto al primo profilo, la Corte di appello ha osservato che:- l’art. 1713 c.c. non prevede l’approvazione tacita del rendiconto;Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026- l’art. 1712 c.c. prevede l’approvazione tacita delle singoleoperazioni a fronte della comunicazione dell’eseguito mandato;quanto al primo profilo, il terzo mezzo del ricorso non si misura nécon la ragione decisoria della Corte territoriale, né con l’accertamentofattuale inerente, come sopra ricostruito, all’inopponibilità dello scambio difax tra mandante e mandatario;quanto all’obliterazione del silenzio della società in bonis, da partedel giudice di appello, occorre osservare che:- l’omesso esame della circostanza, in tale risolvendosi la criticasvolta, è precluso dalla doppia conforme delle decisioni di merito,come eccepito anche dalla controricorrente, non avendo parteistante dimostrato che siano state adottate sulla base diaccertamenti di fatto differenti (Cass. 28/2/2023 n. 5947; Cass.22/12/2016 n. 26774);- la valutazione del silenzio in parola avrebbe comunque dovutodirsi rientrare negli apprezzamenti fattuali riservati ai giudici dimerito;al contempo, quanto all’affermazione che con le somme indiscussione sarebbero stati pagati creditori della società poi fallita (a partele somme che sarebbero state percepite dall’allora amministratore, nonoggetto di distinta censura anche a fronte del diverso giudizio instauratonei confronti degli ex amministratori di cui la Corte di appello ha dato attoa pag. 2), deve rimarcarsi che:- con il terzo motivo di appello, come riferito dalla Corte territoriale(a pag. 10), si era censurata la statuizione del Tribunale cheescludeva l’intervenuta prova di ciò;- la Corte di appello, nel rigettare il gravame, non ha modificatotale accertamento fattuale – ovvero non risulta allegato edimostrato specificatamente che sia avvenuto – né risultaNumero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026censurata un’omessa pronuncia specifica su tale motivo diappello;ne consegue che neppure tale affermazione può dirsi essere stataprocessualmente acquisita;ne deriva quanto anticipato;spese secondo soccombenza.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese allaparte controricorrente, liquidate in 10.000 euro, oltre a 200 euro peresborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, sedovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 825/2023depositata il 9/5/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riassumeva nel pienomerito il giudizio di sequestro conservativo ante causam con il quale avevachiesto di disporre il predetto provvedimento cautelare nei confronti diConcetto Trombetta esponendo che:- la società fallita aveva trasferito a [OSCURATO:SOCIETA]., con atto dicompravendita del 5 settembre 2007, un proprio complessoimmobiliare concordando, dopo l’acconto versato in adempimentodel precedente preliminare di vendita, il pagamento in parte indenaro e in parte attraverso l’accollo, da parte della societàacquirente, di una quota frazionata del mutuo originariamentegravante sull’immobile;- la società Dafne si era resa inadempiente agli obblighi assuntiomettendo di pagare le rate mensili di ammortamento del mutuo;- la Curatela aveva esercitato l’azione di risoluzione del contratto dicompravendita in uno a quella di risarcimento del danno, e avevaanche accertato che beneficiario di parte dei pagamenti effettuatidall’acquirente era stato [OSCURATO:PERSONA], il quale avevasottoscritto il preliminare di vendita in forza di una procuraspeciale notarile a lui conferita dalla società [OSCURATO:PERSONA],riversando alla società fallita solo in minima parte le sommeintroitate;- la Curatela aveva quindi chiesto e ottenuto il sequestroconservativo nei confronti degli ex amministratori della fallita,nonché dei loro eredi e, dopo avere richiesto chiarimenti aTrombetta in ordine all’utilizzo delle somme incassate indipendenza del preliminare, ritenute non plausibili le spiegazionifornite, aveva chiesto e ottenuto il menzionato sequestroconservativo anche sui beni dello stesso;il convenuto, costituendosi:Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026- allegava di aver utilizzato gli incassi secondo gli ordini dipagamento impartiti da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentatedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società all’epoca in bonis e fallita quattroanni dopo, il tutto secondo il rendiconto del 28 novembre 2006,come attestato dai fax provenienti dall’amministratore e dagliestratti conto a dimostrazione della destinazione dei pagamenti;- articolava istanze di prova per testi nei confronti dell’examministratore della società, volte a confermare la dinamica deifatti, e di [OSCURATO:PERSONA], che su ordine dell’amministratore erastato il destinatario in specie di due pagamenti riportati sulrendiconto;il Tribunale accoglieva la domanda per quanto di ragione conpronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:- il convenuto aveva stipulato il contratto preliminare di vendita inforza di mandato con rappresentanza collegato alla procura, percui non veniva in rilievo la diretta imputazione degli effettipatrimoniali del negozio traslativo in capo alla societàrappresentata, bensì, nei rapporti tra questa e il rappresentantemandatario, l’applicazione delle obbligazioni derivanti dal sottesocontratto di mandato che imponevano all’incaricato di rimetterealla mandante venditrice le somme incassate e invecepacificamente confluite nel conto personale di Trombetta;- non era stata offerta prova, con data certa opponibileall’amministrazione fallimentare, dell’approvazione del rendicontoriferito all’utilizzo delle somme che sarebbe stato fatto per pagarecreditori sociali, profilo, quest’ultimo, escluso dal Tribunaleosservando sia che la quietanza rilasciata in uno all’atto divendita aveva attestato la ricezione delle somme ma non avevaespresso il riconoscimento dell’utilizzo delle stesse secondoindicazioni riconducibili alla rappresentata, sia che non vi eraNumero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026stata prova delle ragioni degli indicati creditori della società, tracui lo stesso Trombetta, cui erano stati riversati gli importi;- era inammissibile la prova per testi articolata in ordine alla soladatazione degli ordini di pagamento e del rendiconto, poichéavrebbe dovuto altrimenti dimostrarsi un fatto equipollente aquella, né le prove de quibus avrebbero potuto avere ad oggetto- i fax prodotti non erano idonei al suddetto fine «essendo principiodi comune esperienza che i telefax (specie quelli dell’epoca diriferimento) consent[ivano] alla parte trasmittente di impostareautonomamente la data e l’ora di inoltro del messaggio con laconseguenza che la data impressa nelle scritture prodotte [era]priva della necessaria certezza come invece, ad esempio, latimbratura postale quando viene eseguita da un pubblicoufficiale»;- era infondato anche il richiamo all'approvazione tacita previstadall'art. 1712 c.c., con riferimento alla comunicazionedell'eseguito mandato, a fronte della quale il silenzio delmandante poteva valere come assenso alle operazioni svolte,laddove il successivo art. 1713 c.c. non prevedeva che, in caso disilenzio del mandante, questo potesse valere approvazione tacitadel rendiconto;propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, VincenzoTrombetta, quale figlio ed erede dell’originario convenuto, dopo il cuidecesso la Curatela aveva quindi riassunto in primo grado il processo;resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Curatela delRilevato checon il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1704, 2033 e 1475-bis c.c., poiché la Corte di appello avrebbe erratoNumero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026in particolare mancando di considerare che l’azione di ripetizione dellesomme non avrebbe potuto rivolgersi al mandatario con rappresentanza,vista la diretta efficacia degli atti posti in essere da quest’ultimo in capoalla mandante rappresentata, laddove l’istante aveva ricevuto via fax ledisposizioni sui pagamenti e, parimenti, l’approvazione del relativo einviato rendiconto, quattro anni prima del fallimento;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2704, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratomancando in particolare di considerare «tra i fatti equipollenti, che dannocertezza al rendiconto del 28.11.2006, il richiamo in seno all’atto pubblicostipulato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della caparraconfirmatoria – con relativa quietanza da parte della società – oggettodella procura all’incasso rilasciata all’[OSCURATO:PERSONA], in quantoproprio questa conferma, ossia quella di aver incassato le somme di cui alrendiconto, è uno di quei fatti che stabilisce in modo egualmente certol’anteriorità della formazione del documento (il rendiconto) e diconseguenza libera il professionista da qualsivoglia responsabilitàsull’impiego delle predette somme, escludendosi l’esistenza della condottadistrattiva a suo carico»: in questo contesto avrebbero dovuto apprezzarsii fax, pacificamente ricevuti, contenenti le disposizioni sui pagamenti el’approvazione del rendiconto;con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1712 e 1713 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe erratoomettendo di considerare che il rendiconto, approvato come esposto nellaseconda censura, non era stato contestato per quattro anni, finoall’apertura della procedura concorsuale, dall’amministratore che del restoaveva percepito gran parte delle somme, utilizzate inoltre con bonificibancari dotati quindi di data certa, e i cui beneficiari erano creditori dellasocietà allora in bonis.Considerato che:Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;la censura non si misura – e, anzi, per altro verso si contrapponeinfondatamente, reiterando semplicemente le deduzioni svolte in appello –con la ragione decisoria che ha distinto il rapporto di rappresentanza, ed isuoi effetti d’imputazione degli atti del rappresentante in capo alrappresentato, con le obbligazioni, in primis quella di eseguire il mandatosecondo le direttive del mandante rendendo il relativo rendiconto,derivanti da tale ultimo contratto vincolante, nei rapporti interni,mandante e mandatario, sia pure con rappresentanza;il tutto fermo quanto si sta per osservare, scrutinando le successivee distinte censure specifiche, in ordine all’opponibilità dei documentiinerenti agli atti del mandatario e alla pretesa di approvazione tacita diquelli e del relativo rendiconto;va ribadito, infatti, che la procura, quale negozio unilaterale con cuiil rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un attogiuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamenteun rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza dideduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursial mandato – come accertato nel caso di specie senza specifiche censuresu tale punto – distinguendosi (quella) da questo contratto in quanto,mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi,il mandato involge il (solo) rapporto interno tra rappresentante erappresentato (cfr. Cass. 17/6/2025 n. 16374, che, in applicazione di quelprincipio, ha statuito che, poiché il complessivo rapporto è regolato siadalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato,rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso,l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso exart. 1395 c.c., può concorrere con l'azione di danni per l'infedeleesecuzione del mandato ex art. 1710 c.c., trattandosi di azioni fondate sutitoli distinti e autonomi);Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026in questo senso, il principio della diretta imputazione alrappresentato degli effetti dell'atto posto in essere, in suo nome, dalrappresentante, non comporta, nel caso di riscossione di somme da partedel mandatario, ancorché con rappresentanza, l'acquisto automatico dellestesse da parte del mandante, così come la legittimazione delrappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacialiberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude chei rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regoledel mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligodel mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le sommeriscosse (Cass. 12/5/2016 n. 9775; Cass. 31/3/2011 n. 7510);la difesa ricorrente non contrasta davvero questo principiomisurandosi compiutamente con esso, e afferma anche la “nonpertinenza” del precedente del 2011 di questa Corte (richiamato purenella sentenza in questa sede gravata) in modo apodittico, senza spiegareperché, articolando cioè e diversamente contrapposte ragioni nel meritocassatorio afferente specificatamente al profilo in esame;nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dev'essere dedotto, a penad'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumonoviolate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni,contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumono incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazionefornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina,prospettando quindi criticamente una valutazione comparativa fra leopposte soluzioni (cfr., solo ad esempio, Cass. 27/7/2024 n. 20870 eCass. 28/2/2012 n. 3010);il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;la Corte di appello, in parte narrativa, ha richiamato (a pag. 8) lastatuizione del Tribunale, non a caso sottolineata da parteNumero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026controricorrente, secondo cui il richiamo nel rogito notarile di vendita dellacaparra confirmatoria, con relativa quietanza, oggetto della procura ancheall’incasso rilasciata a Trombetta, non poteva essere consideratacorrispondente all’approvazione del rendiconto e delle relative operazioniquali riconducibili alle direttive della mandante rappresentata;la contraria prospettazione della difesa ricorrente pure in questocaso non spiega come potrebbe superarsi tale osservazione, ovveroperché quella quietanza implicherebbe l’utilizzo delle somme secondo gliordini della mandante e perché darebbe data certa al relativo rendiconto:in tal senso l’affermazione resta apodittica;peraltro, come eccepito anche da parte controricorrente, la partericorrente neppure riporta nel ricorso l’esatto contenuto della quietanzaper cui, al di là della sintesi esposta nello stesso gravame, non è possibileapprezzare ulteriori riferimenti, ivi eventualmente presenti, agli atti delmandatario con rappresentanza: oltre tale insufficiente perimetro lacensura rimane aspecifica;della sopra ricostruita apoditticità è conclusivamente consapevole lastessa parte ricorrente, che richiama quindi i fax indicati come volti atrasmettere gli ordini di pagamento e l’approvazione del rendiconto;sul punto la censura non si misura con la ragione decisoria dellaCorte di appello secondo cui, come anticipato in parte narrativa, i fax nonerano idonei al suddetto fine (prova dell’anteriorità opponibile allaCuratela), «essendo principio di comune esperienza che i telefax (speciequelli dell’epoca di riferimento) consent[ivano] alla parte trasmittente diimpostare autonomamente la data e l’ora di inoltro del messaggio con laconseguenza che la data impressa nelle scritture prodotte [era] priva dellanecessaria certezza come invece ad esempio la timbratura postale quandoviene eseguita da un pubblico ufficiale» (pag. 15 della sentenza in questasede gravata);Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026non vi è stata censura al diniego di ammissione delle provecostituende, mentre, quanto ai bonifici di pagamento indicati avere datacerta opponibile (e in particolare richiamati in tal senso nell’ultima censuradi successivo scrutinio), non è stata compiutamente censurata la ragionedecisoria con cui la Corte di appello ha correttamente richiamato lagiurisprudenza di questa Corte per cui il giudice di merito, quando intendaconsentire l’ingresso di una tale prova e sia dedotto un fatto diverso daquelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso,la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento,con il limite del carattere obiettivo del fatto, «che non deve esserericonducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto allasua disponibilità» (Cass. 22/3/2024 n. 7753, che conferma una costantenomofilachia, esemplificabile negli anni anche con Cass. 26/2/2018 n.4509, Cass. 27/9/2016 n. 18938 e Cass. 1/4/2009 n. 7964);in questo quadro, le disposizioni bancarie di pagamento effettuateda Trombetta, per come allegato, non potevano essere ritenute idonee alfine di dimostrare, in modo opponibile alla Curatela, un utilizzorendicontato delle somme, ottemperante alle direttive della mandante cuinon erano state rimesse;il terzo motivo è inammissibile;esclusa, nei termini detti, l’opponibilità alla Curatela dei bonifici inuno alle scritture indicate come contenenti gli ordini di pagamento el’approvazione del relativo rendiconto, la censura in scrutinio si concentrasul silenzio quadriennale della mandante rappresentata, a fronte dellecomplessive disposizioni patrimoniali de quibus, fino all’apertura dellaprocedura concorsuale, valorizzando altresì il fatto che i pagamentisarebbero stati effettuati in favore dei creditori della società allora inbonis;quanto al primo profilo, la Corte di appello ha osservato che:- l’art. 1713 c.c. non prevede l’approvazione tacita del rendiconto;Numero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026- l’art. 1712 c.c. prevede l’approvazione tacita delle singoleoperazioni a fronte della comunicazione dell’eseguito mandato;quanto al primo profilo, il terzo mezzo del ricorso non si misura nécon la ragione decisoria della Corte territoriale, né con l’accertamentofattuale inerente, come sopra ricostruito, all’inopponibilità dello scambio difax tra mandante e mandatario;quanto all’obliterazione del silenzio della società in bonis, da partedel giudice di appello, occorre osservare che:- l’omesso esame della circostanza, in tale risolvendosi la criticasvolta, è precluso dalla doppia conforme delle decisioni di merito,come eccepito anche dalla controricorrente, non avendo parteistante dimostrato che siano state adottate sulla base diaccertamenti di fatto differenti (Cass. 28/2/2023 n. 5947; Cass.22/12/2016 n. 26774);- la valutazione del silenzio in parola avrebbe comunque dovutodirsi rientrare negli apprezzamenti fattuali riservati ai giudici dimerito;al contempo, quanto all’affermazione che con le somme indiscussione sarebbero stati pagati creditori della società poi fallita (a partele somme che sarebbero state percepite dall’allora amministratore, nonoggetto di distinta censura anche a fronte del diverso giudizio instauratonei confronti degli ex amministratori di cui la Corte di appello ha dato attoa pag. 2), deve rimarcarsi che:- con il terzo motivo di appello, come riferito dalla Corte territoriale(a pag. 10), si era censurata la statuizione del Tribunale cheescludeva l’intervenuta prova di ciò;- la Corte di appello, nel rigettare il gravame, non ha modificatotale accertamento fattuale – ovvero non risulta allegato edimostrato specificatamente che sia avvenuto – né risultaNumero registro generale 25411/2023Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 9168/2026Data pubblicazione 11/04/2026censurata un’omessa pronuncia specifica su tale motivo diappello;ne consegue che neppure tale affermazione può dirsi essere stataprocessualmente acquisita;ne deriva quanto anticipato;spese secondo soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese allaparte controricorrente, liquidate in 10.000 euro, oltre a 200 euro peresborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, sedovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 09168/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris