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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 36/2024

ECLI:EU:T:2024:496
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0207_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 17 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑207/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizione in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche o oggetto di restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Iscrizione e mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Posizione di erede di una persona già colpita da misure restrittive – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Responsabilità extracontrattuale»

1. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 1) (v. punti 25, 29)

2. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Obbligo per il ricorrente di corredare detta domanda di motivi e argomenti adattati – Assenza, salvo in caso di differenze sostanziali tra i due atti – Obbligo di verifica del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 4) (v. punti 35‑37)

3. Procedimento giurisdizionale – Adattamento delle conclusioni in pendenza di giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Trasposizione dei motivi iniziali – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 4) (v. punti 38, 39)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Limitazioni – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/242, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2022/237] (v. punti 51‑54, 56, 58, 61)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2) (v. punto 67)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/242 e (PESC) 2023/1035, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2022/237 e 2023/1027] (v. punti 75‑81)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua appartenenza alle famiglie Assad o Makhlouf – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/242 e (PESC) 2023/1035, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2022/237 e 2023/1027] (v. punti 82, 85, 86)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 1 e 2, a) e b), e 28, §§ 1 e 2; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2015/1828, art. 15, §§ 1, a), e 1 bis, b)] (v. punti 88‑91, 93)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 1‑3, e 28, §§ 1‑3; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2015/1828, art. 15, §§ 1, a), 1 bis, b), e 1 ter] (v. punti 92, 94‑109, 114, 115)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizioni del diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Artt. 5, § 4, e 29 TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/242 e (PESC) 2023/1035, art. 28, § 6; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2022/237 e 2023/1027, art. 16] (v. punti 120‑144, 148)

11. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 152, 156, 157) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 237 del 20.6.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0207_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 17 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑207/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizione in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche o oggetto di restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Iscrizione e mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Posizione di erede di una persona già colpita da misure restrittive – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Responsabilità extracontrattuale» 1. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 1) (v. punti 25, 29) 2. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Obbligo per il ricorrente di corredare detta domanda di motivi e argomenti adattati – Assenza, salvo in caso di differenze sostanziali tra i due atti – Obbligo di verifica del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 4) (v. punti 35‑37) 3. Procedimento giurisdizionale – Adattamento delle conclusioni in pendenza di giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Trasposizione dei motivi iniziali – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 4) (v. punti 38, 39) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Limitazioni – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/242, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2022/237] (v. punti 51‑54, 56, 58, 61) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2) (v. punto 67) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/242 e (PESC) 2023/1035, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2022/237 e 2023/1027] (v. punti 75‑81) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua appartenenza alle famiglie Assad o Makhlouf – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/242 e (PESC) 2023/1035, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2022/237 e 2023/1027] (v. punti 82, 85, 86) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 1 e 2, a) e b), e 28, §§ 1 e 2; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2015/1828, art. 15, §§ 1, a), e 1 bis, b)] (v. punti 88‑91, 93) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 1‑3, e 28, §§ 1‑3; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2015/1828, art. 15, §§ 1, a), 1 bis, b), e 1 ter] (v. punti 92, 94‑109, 114, 115) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizioni del diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Artt. 5, § 4, e 29 TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/242 e (PESC) 2023/1035, art. 28, § 6; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2022/237 e 2023/1027, art. 16] (v. punti 120‑144, 148) 11. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 152, 156, 157) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 237 del 20.6.2022 .
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