Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26328/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome lungi dall'individuare uno specifico vizio di violazione di legge e di motivazione, si limita a citare in rubrica gli artt. 133 e 62 bis c.p., operando deduzioni meramente rivalutative nella misura in cui si asserisce la mancata illustrazione della congruità del trattamento sanzionatorio e la avvenuta rappresentazione in appello di elementi non considerati, quali la collaborazione prestata, la scelta del rito, l'ammissione dell'addebito oltre che l'esiguo quantitativo di droga.

Il tutto senza confronto con la sentenza, che spiega il giudizio di equivalenza, con la recidiva, delle attenuanti generiche, concesse per il comportamento processuale, valorizza il curriculum criminale, la gravità del fatto, così spiegando il trattamento sanzionatorio nel quadro di una lettura complessiva della decisione, laddove il ricorrente, invece, indugia, lo si ripete, in una personale rivalutazione di dati, sebbene in questa sede sia escluso ogni sindacato di merito.

Quanto alle ritenute mancate considerazioni di doglianze difensive, a fronte della assenza della individuazione di passaggi motivazionali e di precisi vizi da cui sarebbero affetti, con puntuale indicazione delle ragioni giustificative di tali asserzioni (attività che costituisce il nucleo imprescindibile per impostare un ricorso che possa ambire ad essere accolto), è sufficiente ricordare che, in ogni caso, le doglianze difensive, con specifico riferimento ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, devono rappresentare - diversamente dal caso di specie - deficit di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici - come nel caso in esame - (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome lungi dall'individuare uno specifico vizio di violazione di legge e di motivazione, si limita a citare in rubrica gli artt. 133 e 62 bis c.p., operando deduzioni meramente rivalutative nella misura in cui si asserisce la mancata illustrazione della congruità del trattamento sanzionatorio e la avvenuta rappresentazione in appello di elementi non considerati, quali la collaborazione prestata, la scelta del rito, l'ammissione dell'addebito oltre che l'esiguo quantitativo di droga. Il tutto senza confronto con la sentenza, che spiega il giudizio di equivalenza, con la recidiva, delle attenuanti generiche, concesse per il comportamento processuale, valorizza il curriculum criminale, la gravità del fatto, così spiegando il trattamento sanzionatorio nel quadro di una lettura complessiva della decisione, laddove il ricorrente, invece, indugia, lo si ripete, in una personale rivalutazione di dati, sebbene in questa sede sia escluso ogni sindacato di merito. Quanto alle ritenute mancate considerazioni di doglianze difensive, a fronte della assenza della individuazione di passaggi motivazionali e di precisi vizi da cui sarebbero affetti, con puntuale indicazione delle ragioni giustificative di tali asserzioni (attività che costituisce il nucleo imprescindibile per impostare un ricorso che possa ambire ad essere accolto), è sufficiente ricordare che, in ogni caso, le doglianze difensive, con specifico riferimento ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, devono rappresentare - diversamente dal caso di specie - deficit di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici - come nel caso in esame - (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen
Sentenza Cassazione n. 26328/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris