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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15401/2026

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'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 228/2024 depositata il 24/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17407/2024Numero sezionale 3998/2026Numero di raccolta generale 15401/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con l'avviso di accertamento n.

TD3030400056/2015, relativo all’anno diimposta 2011, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], l’IVA relativa ad operazioni divendita a società spagnole di pellami e bovini, contestando la naturaintracomunitaria delle cessioni sulla base della mancata prova deltrasferimento in Spagna della merce.[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, adita dalla contribuente,accoglieva il ricorso ritenendo che le cessioni fossero avvenute all’internodel territorio spagnolo.

La ricorrente aveva, infatti, dedotto di avereacquistato in Spagna dei capi bovini, che erano stati macellati in loco, e diaver ceduto alcuni dei bovini e tutto il pellame ricavato dalla macellazionealle società spagnole [OSCURATO:PERSONA] SL e [OSCURATO:PERSONA] S.A.,provvedendo, al contempo, ad importare in Italia il restante quantitativo dicarne, che non era stato venduto in Spagna, unitamente alle relativefrattaglie.

Tali deduzioni in fatto erano state ritenute provate ai sensidell’art. 115 c.p.c., in quanto non contestate dall’Agenzia delle Entrate.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dall’Agenzia delleEntrate, accoglieva l’appello osservando che quest’ultima avevacorrettamente contestato le operazioni de quibus stante il rilevato difetto dicontratti, di documenti di trasporto o di consegna, o di altra documentazioneidonea a dimostrare che tali cessioni fossero avvenute in Spagna, nonchéla mancata indicazione di dette cessioni da parte della Ilcar negli elenchiINTRASTAT (che dovevano confluire nel modello Intra-1).Avverso la suddetta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 17407/2024Numero sezionale 3998/2026Numero di raccolta generale 15401/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 115c.p.c., dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, convertito in l. n. 427 del 1993,degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c.1.1.

Sostiene la ricorrente che i giudici di seconde cure sarebbero incorsinelle violazioni denunciate avendo ritenuto che la società non abbia provatola consegna dei beni compravenduti agli acquirenti spagnoli, mentre, sia nelprocesso verbale di costatazione che nell’avviso di accertamento, lacontribuente ha sostenuto che la merce non si è mai spostata dalla Spagna(dove i capi bovini sono stati macellati con cessione del relativo pellame adoperatori economici spagnoli e importazione in Italia solo della carne e dellefrattaglie), circostanza fattuale mai contestata dall’amministrazionefinanziaria, tanto che il giudice di prime cure ha fatto applicazione dell’art.115 c.p.c.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione su un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.,degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993,convertito in l. n.427 del 1993 e degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n.633 del 1972.2.1.

Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbeconsiderato le circostanze decisive evincibili dalla documentazionedepositata dalla società nel primo grado di giudizio, così da dimostrare,quantomeno ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., che il pellame ceduto sitrovava in Spagna e non in Italia.

A tal fine vengono riprodotte nel ricorsola fattura n. 11042955 emessa da [OSCURATO:PERSONA] SL in favore dellaNumero registro generale 17407/2024Numero sezionale 3998/2026Numero di raccolta generale 15401/2026Data pubblicazione 20/05/2026contribuente e relativa alla macellazione di bovini avvenuta in Spagna indata 29.11.2011, la fattura n. 15230 del 31.12.2011 emessa dallacontribuente in favore della [OSCURATO:PERSONA] SL e avente ad oggetto la cessionedel pellame relativo ai bovini macellati in data 29.11.2011 e i documentinonché la ricezione della merce in Italia in data 2.01.2012.

Si osserva,infine, che tale documentazione è coerente con l’oggetto sociale dellacontribuente che riguarda solo ed esclusivamente la commercializzazione inItalia di carni fresche (e non di pellame)3.

Con il terzo motivo di ricorso, la società eccepisce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione su un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, e, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.p., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, convertito in l. n. 427della 1993 e degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 633 del 1972.3.1.

Ritiene la ricorrente che i giudici di secondo grado avrebbero omessodi pronunciarsi in relazione all’applicazione, al caso di specie, dell’art. 115c.p.c., nemmeno specificando le motivazioni in ordine alle quali taleprincipio non può trovare accoglimento nella fattispecie in esame.4.

L’Agenzia delle Entrate, nel proprio controricorso, sostiene che i motivi diricorso sono inammissibili, in quanto finalizzati ad ottenere in sede dilegittimità una rivalutazione del merito della questione e una rivalutazionedelle emergenze probatorie.4.1.

Sostiene, inoltre, la controricorrente che i motivi sono anche infondati,in quanto i giudici di secondo grado hanno ritenuto correttamente di aderirealla tesi dell’Ufficio con affermazioni supportate da elementi di fatto e didiritto che hanno consentito di accertare la legittimità della pretesatributaria per cui è causa.

In particolare, si evidenzia che la contribuente siè limitata ad affermare che la merce venduta non si è mai spostata dallaNumero registro generale 17407/2024Numero sezionale 3998/2026Numero di raccolta generale 15401/2026Data pubblicazione 20/05/2026Spagna, allegando, a riprova di quanto asserito, solo la copia di una delle54 fatture di vendita di pellame, che non è idonea a dimostrare che (tutto)quel pellame compravenduto (o per esso il bestiame da cui era statoricavato) non fosse mai uscito dal territorio della Spagna e fosse statoconsegnato direttamente da un operatore commerciale spagnolo alla VinalsSoler SL.

Inoltre, si rileva che la società contribuente non ha neppurecompilato il modello INTRASTAT-1 riguardo a dette vendite in Spagna.5.

I motivi di ricorsi, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono infondati.5.1.

Quanto al tema relativo all’applicabilità dell’art. 115 c.p.c., deveosservarsi che il processo tributario è caratterizzato dall'impugnazione diuna pretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivonel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati.

Entro questoperimetro, per condivisibile interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass.Sez. 5, n. 16984 del 14/06/2023) il principio di non contestazione di cuiall’art. 115 c.p.c. non implica a carico dell'amministrazione finanziaria, afronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriorerispetto a quanto conte stato nell'atto impugnato.Inoltre, traendo argomenti dalla giurisprudenza della Corte, in particolaredalle decisioni n. 334707/2022 e n. 9732/2016, va specificato nellapresente fattispecie il principio secondo il quale la non contestazione di cuiall’art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, ildiverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdottodal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivicontestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda (cfr. Cass., Sez.5, n. 22616 del 09/08/2024, Rv. 672256-01.Ciò premesso, deve osservarsi che, a fronte delle contestazionidell’amministrazione finanziaria, gravava sul contribuente l’onere di provareche i bovini erano stati macellati in Spagna, che ivi era stato venduto ilpellame e che in Italia erano state importate solo le carni.

Tuttavia, laNumero registro generale 17407/2024Numero sezionale 3998/2026Numero di raccolta generale 15401/2026Data pubblicazione 20/05/2026documentazione citata dalla ricorrente a dimostrazione della propria lineadifensiva attiene ad una singola operazione, mentre è rimasto indimostratoche il pellame oggetto delle restanti fatture di vendita a società spagnolenon fosse mai transitato per il territorio italiano, in difetto di documenti ditrasporto o consegna o di contratti.6.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza evengono liquidate in dispositivo.7.

Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché ilcontribuente sia assoggettato al versamento del c.d. doppio contributo.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore delcontroricorrente, le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.400,oltre euro 200,00 per esborsi e oltre spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dàparte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 228/2024 depositata il 24/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17407/2024Numero sezionale 3998/2026Numero di raccolta generale 15401/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con l'avviso di accertamento n. TD3030400056/2015, relativo all’anno diimposta 2011, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], l’IVA relativa ad operazioni divendita a società spagnole di pellami e bovini, contestando la naturaintracomunitaria delle cessioni sulla base della mancata prova deltrasferimento in Spagna della merce.[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, adita dalla contribuente,accoglieva il ricorso ritenendo che le cessioni fossero avvenute all’internodel territorio spagnolo. La ricorrente aveva, infatti, dedotto di avereacquistato in Spagna dei capi bovini, che erano stati macellati in loco, e diaver ceduto alcuni dei bovini e tutto il pellame ricavato dalla macellazionealle società spagnole [OSCURATO:PERSONA] SL e [OSCURATO:PERSONA] S.A.,provvedendo, al contempo, ad importare in Italia il restante quantitativo dicarne, che non era stato venduto in Spagna, unitamente alle relativefrattaglie. Tali deduzioni in fatto erano state ritenute provate ai sensidell’art. 115 c.p.c., in quanto non contestate dall’Agenzia delle Entrate.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dall’Agenzia delleEntrate, accoglieva l’appello osservando che quest’ultima avevacorrettamente contestato le operazioni de quibus stante il rilevato difetto dicontratti, di documenti di trasporto o di consegna, o di altra documentazioneidonea a dimostrare che tali cessioni fossero avvenute in Spagna, nonchéla mancata indicazione di dette cessioni da parte della Ilcar negli elenchiINTRASTAT (che dovevano confluire nel modello Intra-1).Avverso la suddetta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 17407/2024Numero sezionale 3998/2026Numero di raccolta generale 15401/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 115c.p.c., dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, convertito in l. n. 427 del 1993,degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c.1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di seconde cure sarebbero incorsinelle violazioni denunciate avendo ritenuto che la società non abbia provatola consegna dei beni compravenduti agli acquirenti spagnoli, mentre, sia nelprocesso verbale di costatazione che nell’avviso di accertamento, lacontribuente ha sostenuto che la merce non si è mai spostata dalla Spagna(dove i capi bovini sono stati macellati con cessione del relativo pellame adoperatori economici spagnoli e importazione in Italia solo della carne e dellefrattaglie), circostanza fattuale mai contestata dall’amministrazionefinanziaria, tanto che il giudice di prime cure ha fatto applicazione dell’art.115 c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione su un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.,degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993,convertito in l. n.427 del 1993 e degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n.633 del 1972.2.1. Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbeconsiderato le circostanze decisive evincibili dalla documentazionedepositata dalla società nel primo grado di giudizio, così da dimostrare,quantomeno ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., che il pellame ceduto sitrovava in Spagna e non in Italia. A tal fine vengono riprodotte nel ricorsola fattura n. 11042955 emessa da [OSCURATO:PERSONA] SL in favore dellaNumero registro generale 17407/2024Numero sezionale 3998/2026Numero di raccolta generale 15401/2026Data pubblicazione 20/05/2026contribuente e relativa alla macellazione di bovini avvenuta in Spagna indata 29.11.2011, la fattura n. 15230 del 31.12.2011 emessa dallacontribuente in favore della [OSCURATO:PERSONA] SL e avente ad oggetto la cessionedel pellame relativo ai bovini macellati in data 29.11.2011 e i documentinonché la ricezione della merce in Italia in data 2.01.2012. Si osserva,infine, che tale documentazione è coerente con l’oggetto sociale dellacontribuente che riguarda solo ed esclusivamente la commercializzazione inItalia di carni fresche (e non di pellame)3. Con il terzo motivo di ricorso, la società eccepisce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione su un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, e, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.p., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, convertito in l. n. 427della 1993 e degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 633 del 1972.3.1. Ritiene la ricorrente che i giudici di secondo grado avrebbero omessodi pronunciarsi in relazione all’applicazione, al caso di specie, dell’art. 115c.p.c., nemmeno specificando le motivazioni in ordine alle quali taleprincipio non può trovare accoglimento nella fattispecie in esame.4. L’Agenzia delle Entrate, nel proprio controricorso, sostiene che i motivi diricorso sono inammissibili, in quanto finalizzati ad ottenere in sede dilegittimità una rivalutazione del merito della questione e una rivalutazionedelle emergenze probatorie.4.1. Sostiene, inoltre, la controricorrente che i motivi sono anche infondati,in quanto i giudici di secondo grado hanno ritenuto correttamente di aderirealla tesi dell’Ufficio con affermazioni supportate da elementi di fatto e didiritto che hanno consentito di accertare la legittimità della pretesatributaria per cui è causa. In particolare, si evidenzia che la contribuente siè limitata ad affermare che la merce venduta non si è mai spostata dallaNumero registro generale 17407/2024Numero sezionale 3998/2026Numero di raccolta generale 15401/2026Data pubblicazione 20/05/2026Spagna, allegando, a riprova di quanto asserito, solo la copia di una delle54 fatture di vendita di pellame, che non è idonea a dimostrare che (tutto)quel pellame compravenduto (o per esso il bestiame da cui era statoricavato) non fosse mai uscito dal territorio della Spagna e fosse statoconsegnato direttamente da un operatore commerciale spagnolo alla VinalsSoler SL. Inoltre, si rileva che la società contribuente non ha neppurecompilato il modello INTRASTAT-1 riguardo a dette vendite in Spagna.5. I motivi di ricorsi, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono infondati.5.1. Quanto al tema relativo all’applicabilità dell’art. 115 c.p.c., deveosservarsi che il processo tributario è caratterizzato dall'impugnazione diuna pretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivonel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati. Entro questoperimetro, per condivisibile interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass.Sez. 5, n. 16984 del 14/06/2023) il principio di non contestazione di cuiall’art. 115 c.p.c. non implica a carico dell'amministrazione finanziaria, afronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriorerispetto a quanto conte stato nell'atto impugnato.Inoltre, traendo argomenti dalla giurisprudenza della Corte, in particolaredalle decisioni n. 334707/2022 e n. 9732/2016, va specificato nellapresente fattispecie il principio secondo il quale la non contestazione di cuiall’art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, ildiverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdottodal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivicontestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda (cfr. Cass., Sez.5, n. 22616 del 09/08/2024, Rv. 672256-01.Ciò premesso, deve osservarsi che, a fronte delle contestazionidell’amministrazione finanziaria, gravava sul contribuente l’onere di provareche i bovini erano stati macellati in Spagna, che ivi era stato venduto ilpellame e che in Italia erano state importate solo le carni. Tuttavia, laNumero registro generale 17407/2024Numero sezionale 3998/2026Numero di raccolta generale 15401/2026Data pubblicazione 20/05/2026documentazione citata dalla ricorrente a dimostrazione della propria lineadifensiva attiene ad una singola operazione, mentre è rimasto indimostratoche il pellame oggetto delle restanti fatture di vendita a società spagnolenon fosse mai transitato per il territorio italiano, in difetto di documenti ditrasporto o consegna o di contratti.6. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza evengono liquidate in dispositivo.7. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché ilcontribuente sia assoggettato al versamento del c.d. doppio contributo. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore delcontroricorrente, le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.400,oltre euro 200,00 per esborsi e oltre spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dàparte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 15401/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris