CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 09873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza emessa il 10 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli. Considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è priva di specificità, atteso che dalla ricostruzione dea fatti, non contestata dal ricorrente che ha rinunciato ai motivi di merito, emerge la sussistenza dell'aggravante de qua, atteso che è risultato accertato che "il 6 febbraio 2018 Gaiatto, Celentano e quattro guardaspalle giunsero presso lo studio della Petruska e si presentarono come appartenenti al clan camorristico dei Casalesi, incaricati di recuperare le somme che il clan campano aveva affidato a Gaiatto"; rilevato che questa Corte (Sez. 2, n. 3061 del 3/2/2000, Rv. 215555 - 01) è ferma nel ritenere che, per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", non è necessario che sia stata contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica della violenza o della minaccia mafiosa, quali derivanti dalla prospettazione della provenienza dal sodalizio criminoso con tutta la penetrante forza intimidatoria dell'evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti; ritenuto che il secondo motivo sulla mancanza di motivazione sugli aumenti a titolo di continuazione è anch'esso privo di specificità, desumendosi dalla lettura della sentenza che gli aumenti in questione sono stati determinati tenuto conto della "specificità dei plurimi precedenti a carico dell'imputato, valutati alla luce della condotta in esame"; considerato che la doglianza, sollevata nei motivi nuovi, relativa all'omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello, non è consentita, atteso che l'imputato era assistito anche da un altro difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]), sicché l'omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuta eccepire in appello, trattandosi di nullità a regime intermedio: circostanza non verificatasi e neppure dedotta dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere