CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13149/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, sicché difettano del necessario carattere di specificità risultando soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata; considerato, infatti, quanto al primo motivo che il Giudice di merito ha adeguatamente motivato (pag. 2) l'insussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. in virtù dell'importo non tenue della truffa, della mancata restituzione della somma versata dalla vittima; quanto al secondo motivo, che il Giudice di appello ha posto a base del diniego della concessione dell'attenuante ex art.62, comma 1, n. 4 cod. pen. l'importo oggetto della truffa, escludendo la possibilità di ritenerlo di speciale tenuità con argomento non manifestamente illogico e coerente con l'orientamento che riconosce il carattere della speciale tenuità alle sole ipotesi di danno irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01); quanto al terzo motivo che il Giudice di merito ha adempiuto all'obbligo di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e commisurazione della pena applicata, avendo considerato la presenza di precedenti condanne e il difetto di qualsivoglia elemento positivo in favore dello stesso, così adeguandosi allo standard motivazionale richiesto dal costante insegnamento di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); allo stesso modo, ha valutato le modalità del fatto, la somma oggetto del delitto e la manifestata recidiva, quali cause giustificanti il tenue aumento rispetto al minimo edittale previsto dall'art.640 cod. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio