CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 42122/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2016 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREda.›-erGvis le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] o Ronza avverso la sente.oza in epigrafe indicata, con la quale era stato assolto dalla fattispecie di cui all'art. 116, commi I e 13, cod. strada perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La difesa censura la sentenza impugnata, richiedendo la declaratoria di estinzione dei reato per intervenuta prescrizione. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod proc. pen.) e inammissibile. Dalla consultazione dell'elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato predetto, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impucinazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 dei 13/11/2013, Scolaro, Rv: 253009; Sez. 3, n. 2933 del 14/07/1998, Allegretti, Pv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore