CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 13903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29239-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'ESSI, che la rappresenta e difende unitameyte all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato sTEFANIÀ [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] M \RCIIA,O, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 737/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],A. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata pubblicata all'udienza del 21 novembre 2019 ex art. 281 sexies c.p.c., in seguito a rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n. 30600 del 2017, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la legittimità del primo contratto di lavoro a termine stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] dal 12 giugno al 9 settembre 1998, ritenendo, invece, l'illegittimità del termine apposto al secondo contratto con decorrenza 1° dicembre 1998; ha condannato poi la società al pagamento di una indennità ex art. 32 della 1. n. 183 del 2010 pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ F,sposito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; 2.. quanto poi alla richiesta di restituzione delle somme asseritamente versate da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza poi caducata, la Corte territoriale ha argomentato: "assumono i lavoratori di non aver percepito nulla a tale titolo, né la società ha dato prova dell'avvenuto pagamento, prova che non può essere data con Ric. 2020 n. 29239 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- giuramento decisorio, da deferirsi ai lavoratori, come dalla medesima richiesto, stante che da parte di una società di capitali la dazione di somme ingenti quali quelle che la società afferma di aver corrisposto, dovrebbe avere una traccia documentale, non essendo possibile che siano date sulla parola"; 3. per la cassazione di tale se"ntenza ha proposto ricorso la società soccombente con 3 motivi; hanno resistito con controricorso i [OSCURATO:PERSONA], Cirillo, Cosa e Rubinelli; non hanno svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Presago; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. risulta depositata rinuncia al ricorso da parte della società e dei suoi procuratori, notificata alle parti costituite ed agli avvocati delle stesse nonché alle parti intimate, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; 2. per quanto riguarda il regime delle spese, il Collegio reputa sussistere le condizioni per compensare le spese rispetto alle parti controricorrenti, atteso che la rinuncia è stata determinata dall'accoglimento del ricorso per revocazione proposto dalla società innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila e che il relatore aveva proposto raccoglimento del ricorso poi rinunciato; P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione e compensa le spese. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 Depositata in Cance leria [OSCURATO:PERSONA] ente •M"i, [OSCURATO:PERSONA].ssa I sposito