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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23460/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il termine prescrizionale sia decorso prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, giacchè è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata equivalente alle attenuanti e vi sono 64 giorni di sospensione per il differimento dell'udienza del 22 aprile 2020 a causa dell'emergenza sanitaria COVD, sicché il termine di prescrizione prorogato è decorso alla data del 14 dicembre 2020; Rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/0d 22 [OSCURATO:PERSONA] e est nsore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o•Pa [OSCURATO:PERSONA] C N. 16 LLERIA ;, oggi. ----

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il termine prescrizionale sia decorso prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, giacchè è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata equivalente alle attenuanti e vi sono 64 giorni di sospensione per il differimento dell'udienza del 22 aprile 2020 a causa dell'emergenza sanitaria COVD, sicché il termine di prescrizione prorogato è decorso alla data del 14 dicembre 2020; Rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0d 22 [OSCURATO:PERSONA] e est nsore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o•Pa [OSCURATO:PERSONA] C N. 16 LLERIA ;, oggi. ----
Sentenza Cassazione n. 23460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris