CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26535-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - GRAZIANO & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro - intimati - avverso la sentenza n. 965/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CI P di Caserta di annullamento dell'atto impositivo con cui si rideterminava la movimentazione di prodotti petroliferi in forza di documentazione extracontabile rinvenuta nel domicilio dell'amministratore la società contribuente; che ha spiegato controricorso la società contribuente; che in prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria CONSIDERATO Che appare opportuno acquisire i fascicoli dei gradi di merito; PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,