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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 26717/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] diTriesteudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Trieste con ordinanza del 19dicembre 2025 ha rigettato l’eccezione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] la competenza per l’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Trieste, trattandosi di reato commesso avvalendosidelle condizioni previste dall’art. 416 bis 1 cod. pen., ai sensi degli artt. 51 e 328cod. proc. pen.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensoredi fiducia, articolando due motivi di gravame.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla determinazione della competenza territoriale.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione agli art.64 e 121 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b),essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabileautonomamente (art. 586, comma 1, cod. proc. pen.).La disciplina di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, cod. proc.pen., integra un'ipotesi di competenza territoriale e non di competenzafunzionale o per materia, sicché l’eccezione relativa alla sua violazione deveessere proposta, a pena di decadenza, entro il limite ultimo costituitodall'espletamento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimentoai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16500 del14/11/2018, dep. 2019, D., Rv. 275561 - 01).Ciò comporta che l’ordinanza che dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari non è autonomamente impugnabile ex art. 586 cod. proc.pen.La natura di provvedimento non autonomamente impugnabile dell’ordinanzade qua comporta la stessa conclusione di inammissibilità per il secondo motivo.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diTriesteudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Trieste con ordinanza del 19dicembre 2025 ha rigettato l’eccezione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] la competenza per l’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Trieste, trattandosi di reato commesso avvalendosidelle condizioni previste dall’art. 416 bis 1 cod. pen., ai sensi degli artt. 51 e 328cod. proc. pen.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensoredi fiducia, articolando due motivi di gravame.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla determinazione della competenza territoriale.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione agli art.64 e 121 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b),essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabileautonomamente (art. 586, comma 1, cod. proc. pen.).La disciplina di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, cod. proc.pen., integra un'ipotesi di competenza territoriale e non di competenzafunzionale o per materia, sicché l’eccezione relativa alla sua violazione deveessere proposta, a pena di decadenza, entro il limite ultimo costituitodall'espletamento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimentoai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16500 del14/11/2018, dep. 2019, D., Rv. 275561 - 01).Ciò comporta che l’ordinanza che dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari non è autonomamente impugnabile ex art. 586 cod. proc.pen.La natura di provvedimento non autonomamente impugnabile dell’ordinanzade qua comporta la stessa conclusione di inammissibilità per il secondo motivo.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26717/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris