CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10501/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 28 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110, 449, in relazione all’art. 434 cod. pen. e art. 2 e 4 della legge n. 895 del 1967; che con il ricorso si deduce la mancata dichiarazione di estinzione del reato relativamente al capo A), in quanto prescritto in data 1° luglio 2024, nonché l’inosservanza e l’erronea applicazione delle disposizioni processuali in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio e l’omessa motivazione con riferimento al quantum dell’aumento per la continuazione; [OSCURATO:PERSONA] che è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01); che la doglianza oggetto del primo motivo è fondata in quanto il reato di cui al capo A) al momento della sentenza resa all’esito del concordato in appello era già maturato il termine di prescrizione che, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del reato, con conseguente rideterminazione della pena; che, peraltro, questa Corte può direttamente procedere alla rideterminazione della pena complessiva eliminando dalla stessa la parte di pena inflitta in relazione al Capo A) pari a mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa; che, nel resto, il ricorso è inammissibile ai sensi del disposto di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in riferimento al capo a perche' il reato e' estinto per prescrizione. Per l'effetto elimina la relativa pena pari a mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 12/0