CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 17424/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha disposto la revoca, con efficacia ex tunc, della misura dell'affidamento in prova in casi particolari concessa a [OSCURATO:PERSONA], confermando altresì il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal Magistrato di sorveglianza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha dato compiutamente atto delle plurime violazioni delle prescrizioni imposte con l'applicazione della misura, consumate sin da subito rispetto all'inizio dell'esecuzione della misura stessa; rilevato che il Tribunale ha posto in evidenza che le condotte di violazione sono state tenute a circa un mese dall'inizio della misura e che il breve periodo di attuazione del programma è stato parzialmente deludente, cogliendo da detti elementi oggettivi la strumentalità del programma, nel senso che è stato richiesto al solo scopo di conseguire il beneficio penitenziario; rilevato che i rilievi di ricorso non inficiano, con il richiamo alle deduzioni fatte dall'interessato, la tenuta della motivazione e che il Tribunale di quelle deduzioni ha tenuto conto per quel che esse hanno rappresentato; rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla fissazione ex tunc della revoca, senza incorrere in illogicità manifeste e meno che mai in violazioni di legge; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co igliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] pe Sa alucia t...> -7* i' T A Z:.-› 1. A [OSCURATO:PERSONA] t N cAr4c