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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07305/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 00534-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Milizie 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dallo stesso; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 294/2017 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 17/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza 5 marzo 2015 n. 204, rigettava l’opposizione proposta d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della società [OSCURATO:PERSONA] GmbH per il pagamento della somma di euro 125.447,91, che questi aveva indebitamente tenuto, trattandosi di tre assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA] GmbH, negoziati da Furlan presso Monte dei Paschi di Siena e versati dallo stesso sul suo conto personale.

L’opponente aveva sostenuto il proprio diritto a riscuotere e trattenere la somma in forza di procure conferitegli dall’opposta e sussistendo in ogni caso dei controcrediti, in relazione ai quali faceva valere domanda riconvenzionale, che aveva maturato per prestazioni professionali rese in favore della società tedesca [OSCURATO:PERSONA] GmbH e di quella italiana [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che chiamava in causa dopo essere stato autorizzato dal Tribunale.

2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Trieste –con la sentenza 17 ma ggio 2017 n. 294 – ha confermato la sentenza di primo grado, unicamente accogliendo il gravame in relazione agli interessi riconosciuti dal decreto ingiuntivo.

3. Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] GmbH in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo denuncia la “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riguardo all’art. 2697 c.c. in relazione agli art. 2033 o 2036, comma 2 c.c.”: la Corte d’appello ha riconosciuto che alla controparte spettano gli interessi legali da calcolarsi dal 14 maggio 2003, data in cui il ricorrente ricevette gli assegni circolari, mentre tali interessi dovrebbero decorrere dalla domanda introduttiva del processo, dovendosi presumere la buona fede del ricorrente e dovendo la mala fede essere provatada chi la afferma.

Il motivo è inammissibile, in quanto fa valere una nuova censura, non sottoposta al giudice d’appello.

Nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado il ricorrente aveva lamentato l’illegittima applicazione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, ma nulla ha detto in relazione alla decorrenza degli interessi legali (v. le pp. 7-8 dell’atto di citazione in appello ), così che correttamente la questione della buona fede non è stata esaminata dal giudice d’appello e non può essere proposta per la prima volta davanti a questa Corte. 2) Il secondo motivo lamenta la “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riguardo all’art. 183, n. 6, sub 1 c.p.c.”: l’assunto difensivo del ricorrente, basato sullo stretto coordinamento operativo tra la società italiana e quella tedesca, è stato “sbrigativamente disatteso” dal Tribunale assumendo la tardività della relativa domanda quando invece la chiamata in causa della società italiana è stata accolta.

Il motivo non può essere accolto.

Il ricorrente ripropone la censura già formulata dinanzi al giudice d’appello relativamente alla declaratoria di tardività della propria domanda di accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra la società tedesca e quella italiana, confondendo i piani della chiamata in causa con quello della proposizione della domanda, domanda correttamente ritenuta tardiva dal primo giudice in quanto avanzata nel la prima memoria di cui all’art. 183 c.p.c. (cfr. la p. 10 della sentenza d’appello). 3) Il terzo motivo lamenta la “violazione dell’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riguardo all’art. 2697 c.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riguardo all’art. 1709 c.c.”: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la procura conferita il 4 settembre 2000 non legittimasse l’incasso da parte del ricorrente nell’interesse della società tedesca, così ignorando il contenuto testuale di tale procura, non considerando anche l’ampiezza dei poteri conferiti con la procura generale del 25 gennaio 2001, atti in base ai quali sarebbe palese che il ricorrente operava quale mandatario di entrambe le società; in ogni caso, il ricorrente vanta un credito di euro 46.184,32 nei confronti della società italiana per l’attività di consulenza e assistenza legale dall’aprile 2009 all’aprile 2010.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ripropone quanto ha già sostenuto in appello, ossia che il primo giudice ha ignorato il “contenuto testuale” della procura del 4 settembre 2000 e di quella del 25 gennaio 2001 senza confrontarsi con quanto argomentato al riguardo dal giudice d’appello.

La Corte d’appello ha infatti sottolineato la genericità della censura del ricorrente, a fronte del fatto che le due procure nulla disponevano riguardo alla legittimazione del ricorrente a trattenere la somma riscossa per la società.

Generico è poi il motivo laddove, a fronte dell’affermazione del giudice d’appello secondo cui il ricorrente nulla aveva dedotto circa l’oggetto della attività di consulenza svolta dall’aprile del 2009 all’aprile del 2010, il ricorrente si limita a sostenere “che non è condivisibile” e a fare vaghi cenni a prove testimoniali e a produzione documentale.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13,comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 7.700,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R . n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 00534-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Milizie 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dallo stesso; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 294/2017 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 17/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza 5 marzo 2015 n. 204, rigettava l’opposizione proposta d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della società [OSCURATO:PERSONA] GmbH per il pagamento della somma di euro 125.447,91, che questi aveva indebitamente tenuto, trattandosi di tre assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA] GmbH, negoziati da Furlan presso Monte dei Paschi di Siena e versati dallo stesso sul suo conto personale. L’opponente aveva sostenuto il proprio diritto a riscuotere e trattenere la somma in forza di procure conferitegli dall’opposta e sussistendo in ogni caso dei controcrediti, in relazione ai quali faceva valere domanda riconvenzionale, che aveva maturato per prestazioni professionali rese in favore della società tedesca [OSCURATO:PERSONA] GmbH e di quella italiana [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che chiamava in causa dopo essere stato autorizzato dal Tribunale. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Trieste –con la sentenza 17 ma ggio 2017 n. 294 – ha confermato la sentenza di primo grado, unicamente accogliendo il gravame in relazione agli interessi riconosciuti dal decreto ingiuntivo. 3. Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] GmbH in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo denuncia la “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riguardo all’art. 2697 c.c. in relazione agli art. 2033 o 2036, comma 2 c.c.”: la Corte d’appello ha riconosciuto che alla controparte spettano gli interessi legali da calcolarsi dal 14 maggio 2003, data in cui il ricorrente ricevette gli assegni circolari, mentre tali interessi dovrebbero decorrere dalla domanda introduttiva del processo, dovendosi presumere la buona fede del ricorrente e dovendo la mala fede essere provatada chi la afferma. Il motivo è inammissibile, in quanto fa valere una nuova censura, non sottoposta al giudice d’appello. Nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado il ricorrente aveva lamentato l’illegittima applicazione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, ma nulla ha detto in relazione alla decorrenza degli interessi legali (v. le pp. 7-8 dell’atto di citazione in appello ), così che correttamente la questione della buona fede non è stata esaminata dal giudice d’appello e non può essere proposta per la prima volta davanti a questa Corte. 2) Il secondo motivo lamenta la “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riguardo all’art. 183, n. 6, sub 1 c.p.c.”: l’assunto difensivo del ricorrente, basato sullo stretto coordinamento operativo tra la società italiana e quella tedesca, è stato “sbrigativamente disatteso” dal Tribunale assumendo la tardività della relativa domanda quando invece la chiamata in causa della società italiana è stata accolta. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente ripropone la censura già formulata dinanzi al giudice d’appello relativamente alla declaratoria di tardività della propria domanda di accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra la società tedesca e quella italiana, confondendo i piani della chiamata in causa con quello della proposizione della domanda, domanda correttamente ritenuta tardiva dal primo giudice in quanto avanzata nel la prima memoria di cui all’art. 183 c.p.c. (cfr. la p. 10 della sentenza d’appello). 3) Il terzo motivo lamenta la “violazione dell’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riguardo all’art. 2697 c.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riguardo all’art. 1709 c.c.”: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la procura conferita il 4 settembre 2000 non legittimasse l’incasso da parte del ricorrente nell’interesse della società tedesca, così ignorando il contenuto testuale di tale procura, non considerando anche l’ampiezza dei poteri conferiti con la procura generale del 25 gennaio 2001, atti in base ai quali sarebbe palese che il ricorrente operava quale mandatario di entrambe le società; in ogni caso, il ricorrente vanta un credito di euro 46.184,32 nei confronti della società italiana per l’attività di consulenza e assistenza legale dall’aprile 2009 all’aprile 2010. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ripropone quanto ha già sostenuto in appello, ossia che il primo giudice ha ignorato il “contenuto testuale” della procura del 4 settembre 2000 e di quella del 25 gennaio 2001 senza confrontarsi con quanto argomentato al riguardo dal giudice d’appello. La Corte d’appello ha infatti sottolineato la genericità della censura del ricorrente, a fronte del fatto che le due procure nulla disponevano riguardo alla legittimazione del ricorrente a trattenere la somma riscossa per la società. Generico è poi il motivo laddove, a fronte dell’affermazione del giudice d’appello secondo cui il ricorrente nulla aveva dedotto circa l’oggetto della attività di consulenza svolta dall’aprile del 2009 all’aprile del 2010, il ricorrente si limita a sostenere “che non è condivisibile” e a fare vaghi cenni a prove testimoniali e a produzione documentale. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13,comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 7.700,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R . n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello
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