CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 33019/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 10/11/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato gli argomenti della requisitoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Vercelli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 342, secondo comma, cod. pen. per avere inviato agli accounts ufficiali di soggetti istituzionali quali Polizia locale, Prefettura e Comune di Vercelli diverse mails, tra marzo e settembre 2019, contenenti gravi offese agli appartenenti al corpo di Polizia locale di Vercelli. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo censura l'adesione della sentenza ad un orientamento giurisprudenziale minoritario (Sez. 6, n. 2804 del 20/11/2006, Rv. 235721), senza tenere conto di quello invocato dalla difesa, peraltro maggioritario, secondo il quale la fattispecie penale consumatasi per iscritto è integrata solo quando l'offesa pervenga al Corpo riunito nello svolgimento delle sue funzioni e alla presenza del soggetto attivo (Sez. 6, n. 9417 del 1994), circostanze non sussistenti nel caso di specie in quanto la mail è stata inviata al solo titolare dell'indirizzo di posta elettronica 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione di legge in ordine alla configurazione dell'elemento materiale del reato costituito dall'avvenire l'offesa «al cospetto» del Corpo che ne è destinatario, non bastando la mera possibilità che i componenti di questo ne vengano a conoscenza o che essa sia rivolta al singolo componente, come avvenuto con le mails oggetto di contestazione. 2.3. Con il terzo motivo censura la violazione di legge per mancato accertamento dell'elemento soggettivo non bastando l'esistenza delle espressioni offensive. 2.4. Con il quarto motivo censura la violazione di legge in ordine all'esistenza della scriminante del diritto di critica, anche in forma putativa, in quanto la volontà del ricorrente era solo quella di ristabilire la corretta azione dell'ufficio a fronte di comportamenti censurabili di alcuni appartenenti al Corpo. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come prorogato, e in mancanza di richiesta nei termini di discussione le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.2. i primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto attengono tutti alla configurazione del delitto, e sono generici, reiterativi e manifestamente infondati. 2.1. In punto di fatto non è contestato che [OSCURATO:PERSONA] abbia inviato, dal proprio account di posta elettronica, agli indirizzi istituzionali del Comandante capo della Polizia locale di Vercelli, del Prefetto, del Comando dei vigili e del Comune di Vercelli quattro mails (12 e 23 marzo, 6 aprile e 5 settembre 2019) contenenti plurime e gravi espressioni offensive all'indirizzo degli appartenenti alla Polizia locale di Vercelli definiti: «criminali», «un'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e all'abuso di ufficio, al servizio di un'oligarchia che controlla tutta la locale pubblica amministrazione, e persegue interessi privati in spregio di quello pubblico», «delinquenti in divisa», ecc. Detta condotta, comprovata da prove documentali non disconosciute, è stata qualificata, dalle due conformi pronunce di merito, come oltraggio ai sensi dell'art. 342, secondo comma, cod. pen. in quanto le gravi e reiterate offese sono state rivolte, con linguaggio denso di insulti, tramite mails e dirette, in modo indiscriminato, al Corpo della polizia municipale di Vercelli, nel suo complesso, per la ritenuta cattiva e personalistica gestione dell'attività istituzionale demandatagli. 2.2. L'art. 342 cod. pen. punisce l'oltraggio cosiddetto corporativo per tale intendendosi quello rivolto nei confronti della Pubblica amministrazione, anziché al suo singolo funzionario, tale da lederne la personalità di ente collegiale. Come ha correttamente ritenuto la Corte d'appello, detta fattispecie di reato può compiersi anche non alla presenza del Corpo oltraggiato quando venga consumata - come nella specie - con uno scritto. Si tratta di una soluzione ricavabile dal testo normativo secondo il quale il delitto può assumere due diverse forme: quella prevista dal primo comma dell'art.342 cod. pen. in cui l'offesa avviene "al cospetto" del Corpo, della rappresentanza o del Collegio, per tale intendendosi il momento in cui questo si trova nell'esercizio delle funzioni; quella prevista dal secondo comma commessa "a causa delle funzioni" dell'autorità oltraggiata per la quale non è necessario che questa stia svolgendo l'attività istituzionalmente riconosciutale proprio in ragione del mezzo utilizzato (telegrafo, scritto o disegno). 2.3. Il ricorso censura la sentenza impugnata per non avere accolto l'orientamento interpretativo secondo il quale anche nell' ipotesi in cui il fatto avvenga con comunicazione scritta il delitto si configura solo se l'oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario avvenga "al cospetto" di questo, cioè nel momento in cui si trovi riunito nell'esercizio delle sue funzioni I precedenti giurisprudenziali citati, assai risalenti, attinenti al caso in esame in quanto tutti riferibili a frasi offensive pronunciate nei confronti del «Corpo amministrativo» in un preciso e delimitato contesto, in un'unica occasione e sempre alla presenza di singoli soggetti. La sentenza Sez. 6, n. 7498 del 12/05/1998, Postiglione, Rv. 211247 ha ritenuto non integrata la fattispecie in quanto la frase lesiva pronunciata ("siete tutti ladri, questa è un'associazione a delinquere"), pur coinvolgendo apparentemente un numero indeterminato di persone era stata rivolta ai soli tre vigili presenti fuori dal servizio (negli stessi termini Sez. 6, n. 1168 del 30/10/1998 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213334 che ha riqualificato il delitto ai sensi dell'art. 341 cod. pen. in quanto la frase oltraggiosa - anche se coinvolgente, in qualche misura, l'intero corpo - era stata pronunciata nei confronti di un vigile urbano e Sez. 6, n. 9417 del 30/05/1994, Marocchini, Rv. 199527 frase offensiva "polizia boia assassina" rivolta in presenza di un soprintendente della Polizia di Stato e di agenti in servizio in una zona dello stadio). L'unica sentenza richiamata dal ricorso riferibile a oltraggi espressi in forma scritta è Sez. 6, n. 4159 del 16/02/2000, Salemi, Rv. 220518 anch'essa del tutto inconferente rispetto al caso di specie in quanto relativa all'offesa, recata ai vigili urbani, inserita nella causale di versamento di un bollettino postale. 2.4. Altrettanto generico è il motivo relativo all'elemento psicologico del reato, costituito dal dolo generico, che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente nella volontà di Gabrielli di offendere consapevolmente l'onore ed il prestigio della polizia municipale di Vercelli, proprio in considerazione del linguaggio utilizzato nelle mails oggetto della contestazione, con valenza obiettivamente denigratoria («criminali» «delinquenti in divisa», «associazione a delinquere»), soprattutto per appartenenti ad un Corpo quale quello della Polizia municipale, a nulla rilevando gli stati di risentimento per lo scarso controllo esercitato o altre asserite inefficienze ad esso riferibili (Sez. 6, n. 3606 del 02/04/1986,Conte, Rv. 172642). 3. Il quarto motivo di ricorso, relativo all'invocata esimente del diritto di critica, non è stato posto alla Corte di appello e comunque è inammissibile per genericità. Il ricorrente afferma, in termini apodittici ed immotivati, l'esistenza del proprio legittimo diritto di critica, anche in forma putativa, a fronte di non indicati atti arbitrari dei pubblici ufficiali. L'oltraggio costituisce l'espressione di un giudizio negativo nei confronti dei soggetti istituzionali indicati dall'art. 342 cod. pen. e non può essere presidiato dall'art. 21 Cost. allorchè si utilizzi un linguaggio intrinsecamente e volgarmente insultante e denigratorio, come nella specie.Le motivazioni dei giudici di merito hanno dato compiutamente atto della natura offensiva degli scritti inviati da Gabrielli, tale da travalicare il legittimo diritto di critica, in quanto con essi si sono messi in dubbio la competenza professionale e l'onestà di tutti gli appartenenti alla Polizia municipale di Vercelli, con dirette e generiche accuse di commissione di gravi delitti contro la pubblica amministrazione. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al