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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23955/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo per carenza di motivazione in punto di elementi costitutivi del reato contestato; rilevato che: «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708); ritenuto che, nel caso di specie, la censura è totalmente generica, priva di collegamento con la decisione impugnata e contiene la descrizione di carenze motivazionali del tutto insussistenti ed allegate in termini avulsi dalla scansione dei passaggi argomentativi della sentenza; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Di P.Q.Mv 3iklIU2026 v 2 M Funzt . no [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo per carenza di motivazione in punto di elementi costitutivi del reato contestato; rilevato che: «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708); ritenuto che, nel caso di specie, la censura è totalmente generica, priva di collegamento con la decisione impugnata e contiene la descrizione di carenze motivazionali del tutto insussistenti ed allegate in termini avulsi dalla scansione dei passaggi argomentativi della sentenza; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Di P.Q.Mv 3iklIU2026 v 2 M Funzt . no [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23955/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris