CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 23539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAidato alle 2_a_aii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Monza, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di dieci mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 81, 582, 585, 576 cod. pen. Rilevato che il motivo (mancato contenimento della pena al minimo per omessa concessione delle attenuanti generiche) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] idente Orla C C V [OSCURATO:PERSONA]/U [OSCURATO:PERSONA] g