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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04621/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16664/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via Della Vite n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 121/11/16, depositata il 14 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Definizione agevolata -Rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 121 / 11 /1 6 del 14 / 01 /201 6 la Commissione tributaria regionale Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 632 / 03 /1 4 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avvis o di acce rtamento per IRES , IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006;

1.1. c ome si evince anche dalla sentenza della CTR, nella prospettazione di AE l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; 2.avverso la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. la società contribuente ha depositato documentazione, concernente tre cartelle di pagamento, dalla quale si evincerebbe l’intervenuta definizione agevolata della controversia;

2. appare opportuno invitare l’Agenzia delle entrate a dedurre in ordine alla documentazione depositata da [OSCURATO:SOCIETA]. e, pertanto, la causa va rinviata anuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate a dedurre in ordine a quanto depositato dalla ricorrente.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16664/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via Della Vite n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 121/11/16, depositata il 14 gennaio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Definizione agevolata -Rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 121 / 11 /1 6 del 14 / 01 /201 6 la Commissione tributaria regionale Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 632 / 03 /1 4 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avvis o di acce rtamento per IRES , IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006; 1.1. c ome si evince anche dalla sentenza della CTR, nella prospettazione di AE l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; 2.avverso la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. la società contribuente ha depositato documentazione, concernente tre cartelle di pagamento, dalla quale si evincerebbe l’intervenuta definizione agevolata della controversia; 2. appare opportuno invitare l’Agenzia delle entrate a dedurre in ordine alla documentazione depositata da [OSCURATO:SOCIETA]. e, pertanto, la causa va rinviata anuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate a dedurre in ordine a quanto depositato dalla ricorrente. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 04621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris