CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° gradodella Toscana n. 303/2023 depositata il 03/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mosse dall’istanza con cuila società [OSCURATO:SOCIETA]. formulava istanza di rimborso dell’impostaipotecaria che assumeva versata in eccesso per l’anno d’imposta 2019(per un importo complessivo pari ad €. 67.200,00) in ragione del contrattodi permuta stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] con cuila società istante cedeva in permuta beni strumentali per Euro2.240.000,00 ottenendo in cambio, sempre a titolo di permuta, beniNumero registro generale 21199/2023Numero sezionale 3294/2026Numero di raccolta generale 14946/2026Data pubblicazione 19/05/2026strumentali per Euro 3.340.000,00, con conguaglio pattuito medianteaccollo del mutuo gravante sui beni medesimi per la differenza di valore.2. La contribuente impugnava, quindi, il silenzio rifiuto formatosisull’istanza innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Prato cheaccoglieva il ricorso, osservando che, in ipotesi di permuta di beni IVA,nella relazione tra l'imposta ipotecaria e l'I.V.A., le regole per ladeterminazione della base imponibile rimandano alla disciplina delregistro, e non a quella dell'I.V.A., per cui l’ imposta ipotecaria dovuta è,dunque, quella calcolata sui beni oggetto di permuta di maggior valore,per cui l'importo di € 67.200,00 andava rimborsato, non essendo legittimal’applicazione dell’imposta in relazione ad entrambi i beni permutati.3. La CGT di 2° grado della Toscana rigettava l’appello dell’Agenziadelle Entrate (ADE).1. L’ADE ricorre in cassazione avverso la decisione di secondo grado,affidandosi ad un unico motivo.2. Resiste la contribuente che ha depositato controricorso.3. In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta, la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 40 e 43d.P.R. n. 131/1987 e dell’art. 2 d.lgs. n. 347/1990, in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il giudice di secondo grado avesseerroneamente ritenuto che, nella fattispecie di cui è causa, avente adoggetto la permuta di due beni strumentali (trasferimenti soggetti adI.V.A. ma esenti ex art. 10, lett. 8-ter) D.P.R. n. 633/72), l’impostaipotecaria trovi applicazione esclusivamente in relazione al bene il cuivalore dà luogo alla maggiore imposta ipotecaria invece che, comeritenuto dallo stesso notaio rogante, in relazione ad entrambi i benipermutati e, per l’effetto, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto oppostoNumero registro generale 21199/2023Numero sezionale 3294/2026Numero di raccolta generale 14946/2026Data pubblicazione 19/05/2026dall’Ufficio all’istanza di rimborso di parte.1.1. Il motivo è infondato.1.2. in termini generali, la Corte ha statuito che, ai fini delladeterminazione dell'imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta, inapplicazione del criterio di cui al combinato disposto dell' art. 2 del D.Lgs.n. 347 del 1990 e dell' art. 43 del D.P.R. n. 131 del 1986 , la baseimponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogoall'applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quelvalore coincida o meno con quello più alto ai fini dell'imposta di registro, inquanto, stante l'autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è ilcriterio del valore più alto, comune all'imposta di registro, ma non lostesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta ( Cass., 8 aprile 2022,n. 11474).1.3. Con più specifico riferimento alle questioni poste col motivo diricorso, la Corte - nel ribadire che la permuta, in quanto unico negoziogiuridico, dà luogo ad un'unica formalità ai fini dell'applicazione dell'imposta ipotecaria (l. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 17, comma 1) - ha, perl'appunto, rimarcato che l'imposta ipotecaria va liquidata (ai sensi delD.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. b)) su di una baseimponibile pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione dellamaggiore imposta, ed anche a riguardo della tassazione dei benistrumentali che - non incisa dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo2011, n. 23, art. 10 - comporta l'applicazione dell'imposta ipotecaria aisensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1-bis della tariffa allegata(v. Cass., 19 febbraio 2024, n. 4379).1.4. Va, peraltro, rimarcato che il richiamo al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 , art. 11, ed al (ivi) sotteso criterio di tassazione separata delleprestazioni, risulta del tutto eccentrico, da un lato, ai criteri dideterminazione del presupposto impositivo dell'imposta ipotecaria(correlato alle "formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione eNumero registro generale 21199/2023Numero sezionale 3294/2026Numero di raccolta generale 14946/2026Data pubblicazione 19/05/2026annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari"; D.Lgs. 31 ottobre1990, n. 347, art. 1) e, dall'altro, al rinvio al criterio di determinazionedella base imponibile dell' imposta di registro (art. 43, comma 1, lett. b),cit.), ove, dunque, quest'ultima ad ogni modo involge il valore venaledel bene piuttosto che il corrispettivo pattuito (v. Cass., 16 marzo2022, n. 8511).1.5. Del resto, come la Corte ha in più occasioni statuito, a seguito delleinnovazioni apportate al D.Lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdottadall'art. 35, comma 10-bis, lett. a), del D.L. n. 223 del 2006, conv., conmodif., dalla L. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate inmisura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobilistrumentali, ed indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimiad IVA ( Cass., 13 luglio 2017, n. 17284 cui adde Cass., 12 gennaio 2022,n. 734; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4861).1.6. In considerazione di quanto sin qui esposto, la CGT ha fatto, quindi,buon governo di tali principi, ritenendo correttamente che l'impostaipotecaria vada liquidata (ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art.43, comma 1, lett. b)) su di una base imponibile pari al valore del beneche dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, ed anche a riguardodella tassazione dei beni strumentali che - non incisa dalle disposizioni dicui al d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10 - comporta l'applicazione dell'imposta ipotecaria ai sensi del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1-bisdella tariffa allegata.1.7. Da ciò discende l’infondatezza del motivo.2. In definitiva, il ricorso va rigettato.3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.3.1. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermatoda questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo diNumero registro generale 21199/2023Numero sezionale 3294/2026Numero di raccolta generale 14946/2026Data pubblicazione 19/05/2026versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione neiconfronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte etasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., 1778/2016;2615/2022; 3314/2022; 3814/2022; 3831/2022; 19747/2022;29956/2023; 26720/2024). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain Euro 4.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]