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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 43143/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma per avere dichiarato inammissibile il reclamo in quanto proposto da difensore non nominato nel procedimento di sorveglianza, quando invece era stato proposto da difensore (che lamentava di non avere ricevuto avviso del rigetto del permesso premio reclamato) nominato dal ricorrente fin dal suo ingresso in istituto - è manifestamente infondata.

Invero, la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o di esecuzione non spiega effetti in quello di sorveglianza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Andreoli, Rv. 264027).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma per avere dichiarato inammissibile il reclamo in quanto proposto da difensore non nominato nel procedimento di sorveglianza, quando invece era stato proposto da difensore (che lamentava di non avere ricevuto avviso del rigetto del permesso premio reclamato) nominato dal ricorrente fin dal suo ingresso in istituto - è manifestamente infondata. Invero, la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o di esecuzione non spiega effetti in quello di sorveglianza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Andreoli, Rv. 264027). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 43143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris