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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36436/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina 6 ottobre 2021 ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per occupazione di edificio e ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, LAMBERTINI Antonio e GIUNTA Lorenzo.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. L'impugnazione del GIUNTA risulta inammissibile in quanto proposto da soggetto assolto con formula piena

3.2. Il primo motivo del ricorso LAMBERTINI, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, risulta inammissibile a fronte di motivazione adeguata e congrua che palesa modalità della condotta, dimensioni dell'area occupata e la natura pubblica di parte dell'area occupata; considerazioni a fronte delle quali il ricorrente oppone una valutazione artatamente parcellizzata dei singoli caratteri considerati.

3.3. Quanto invece al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta sussistere sul punto motivazione adeguata e congrua in relazione alla mancata possibilità di individuare elementi favorevoli al reo che giustifichino l'applicabilità del beneficio (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).

Si tratta di motivazione nemmeno contrastata dal tenore sostanzialmente generico dell'articolazione del motivo.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e l versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deci o in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina 6 ottobre 2021 ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per occupazione di edificio e ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, LAMBERTINI Antonio e GIUNTA Lorenzo. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. L'impugnazione del GIUNTA risulta inammissibile in quanto proposto da soggetto assolto con formula piena 3.2. Il primo motivo del ricorso LAMBERTINI, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, risulta inammissibile a fronte di motivazione adeguata e congrua che palesa modalità della condotta, dimensioni dell'area occupata e la natura pubblica di parte dell'area occupata; considerazioni a fronte delle quali il ricorrente oppone una valutazione artatamente parcellizzata dei singoli caratteri considerati. 3.3. Quanto invece al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta sussistere sul punto motivazione adeguata e congrua in relazione alla mancata possibilità di individuare elementi favorevoli al reo che giustifichino l'applicabilità del beneficio (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). Si tratta di motivazione nemmeno contrastata dal tenore sostanzialmente generico dell'articolazione del motivo. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e l versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci o in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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