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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 1969

Cassazione n. 34603/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/05/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] annunziata sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il condannato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 14 maggio 2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'incidente promosso al fine di ottenere la revoca dell'ordine di demolizione disposto dal medesimo Tribunale, con sentenza emessa in data 3 febbraio 1998, divenuta irrevocabile in data 27 aprile 1999, relativa a violazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 20, lett. c),

I. n. 47/85, artt. 2-4, 13-14,

I. n. 1086/1981, artt. 1, 2, 20,

I. n. 64/74, art. 1-sexies,

I. n. 431/85.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato: si censura che il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto di rigettare la richiesta di revoca ritenendo che la seconda istanza di condono non fosse più pendente presso i competenti Uffici, richiamando sul punto le dichiarazioni del Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune competente, rese all'udienza del 6 giugno 2023, superando le dichiarazioni rese da altro Responsabile all'udienza del 17 dicembre 2021, relative, tra l'altro, alla astratta accoglibilità dell'istanza ed all'intervenuto sequestro del relativo fascicolo, circostanza, quest'ultima, non compiutamente ricostruita, a detta del ricorrente, che anzi ne nega la corrispondenza al vero, deducendo che non vi sarebbe stato alcun sequestro e che, diversamente, il Comune competente avrebbe, piuttosto, smarrito l'incarto relativo alla seconda istanza di condono.

Ancora, il ricorrente si duole del fatto che il silenzio e l'inerzia dell'autorità amministrativa competente siano stati valutati come equivalenti ad un rigetto o diniego dell'istanza, senza, peraltro, che il giudice dell'esecuzione abbia verificato la reale proponibilità dell'istanza, e, comunque, sollecitato l'acquisizione di provvedimenti amministrativi espressi sul punto.

La Procura Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità del proposto motivo, e ciò per un duplice ordine di ragioni. 1.1 Quanto al primo profilo di genericità, il motivo, si osserva, censura il provvedimento impugnato in relazione, indistintamente e senza ulteriore connotazione, a tutti i profili di vizio della motivazione consentiti dalla legge, laddove questa Corte ha chiaramente affermato, invece, che la necessaria specificità dei motivi di ricorso impone, quanto alla deduzione del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'indicazione specifica dei profili di censura in relazione a ciascuno dei distinti vizi motivatori dedotti.

Sul punto, si osserva che la Corte ha chiaramente affermato che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, le 2cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata. (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della, Rv. 285870 - 01), senza che, peraltro, si possa attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528 -01). 1.2 In via di ulteriore considerazione, inoltre, il ricorrente omette ogni reale confronto con la motivazione svolta, atteso che il giudice dell'esecuzione sul punto espressamente richiama le dichiarazioni rese in tempft diversi da due responsabili dell'ufficio [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Nocerino, dando altresì espressamente atto di aver disposto la sospensione del procedimento in attesa dell'esito delle istanze di condono presentate e prodotte unitamente, entrambe, alle ricevute attestanti il versamento integrale.

Ebbene, il provvedimento impugnato espressamente richiama, in particolare, il tenore delle dichiarazioni rese dal nuovo responsabile del già menzionato [OSCURATO:PERSONA], ascoltato all'udienza del 6 giugno 2023.

Sul punto si osserva che questa Corte ha chiaramente affermato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria, è tenuto a compiere, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., un effettivo scrutinio sullo stato del procedimento amministrativo, sul prevedibile esito dell'istanza, sull'assenza di cause ostative e sulla durata necessaria alla sua definizione, potendo accordare la sospensione nel solo caso in cui sia ragionevolmente preventivabile un rapido esaurimento della procedura con l'adozione di un provvedimento incompatibile con la demolizione (Sez. 3, n. 23011 del 11/06/2026, Pmt, Rv. 290187 - 01; Sez. 3, n. 1895 del 13/11/2025, dep. 2026, Biondo, Rv. 289161 - 01).

Nel caso di specie, come emerge dal provvedimento impugnato, il giudice ha dapprima sospeso il procedimento relativo all'incidente di esecuzione, in attesa delle determinazioni della competente autorità amministrativa, salvo prendere atto, in via successiva, delle dichiarazioni rese all'udienza del 6 giugno 2023 dal nuovo responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] urbanistica, il 3quale "...ha riferito che allo stato non risulta più pendente alcuna pratica...", ulteriormente precisando che non vi fossero elementi sulla cui base ritenere "concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di un permesso a costruire in sanatoria...".

Il Tribunale, quindi, ha fatto buon governo delle indicazioni di questa Corte che ha ritenuto che, sebbene l'ordine di demolizione delle opere abusive sia sottratto alla regola del giudicato, e pertanto possa essere sempre revocato o sospeso, ciò può accadere solo a condizione, rispettivamente che si sia in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione, ovvero sia ragionevolmente prospettabile che, nell'arco di tempi brevissimi, la P.A. adotterà un provvedimento incompatibile con la demolizione.

Ne consegue che non è sufficiente a neutralizzarlo la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare (Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, Di, Rv. 237815 - 01).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/05/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] annunziata sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il condannato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 14 maggio 2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'incidente promosso al fine di ottenere la revoca dell'ordine di demolizione disposto dal medesimo Tribunale, con sentenza emessa in data 3 febbraio 1998, divenuta irrevocabile in data 27 aprile 1999, relativa a violazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 20, lett. c), I. n. 47/85, artt. 2-4, 13-14, I. n. 1086/1981, artt. 1, 2, 20, I. n. 64/74, art. 1-sexies, I. n. 431/85. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato: si censura che il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto di rigettare la richiesta di revoca ritenendo che la seconda istanza di condono non fosse più pendente presso i competenti Uffici, richiamando sul punto le dichiarazioni del Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune competente, rese all'udienza del 6 giugno 2023, superando le dichiarazioni rese da altro Responsabile all'udienza del 17 dicembre 2021, relative, tra l'altro, alla astratta accoglibilità dell'istanza ed all'intervenuto sequestro del relativo fascicolo, circostanza, quest'ultima, non compiutamente ricostruita, a detta del ricorrente, che anzi ne nega la corrispondenza al vero, deducendo che non vi sarebbe stato alcun sequestro e che, diversamente, il Comune competente avrebbe, piuttosto, smarrito l'incarto relativo alla seconda istanza di condono. Ancora, il ricorrente si duole del fatto che il silenzio e l'inerzia dell'autorità amministrativa competente siano stati valutati come equivalenti ad un rigetto o diniego dell'istanza, senza, peraltro, che il giudice dell'esecuzione abbia verificato la reale proponibilità dell'istanza, e, comunque, sollecitato l'acquisizione di provvedimenti amministrativi espressi sul punto. La Procura Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità del proposto motivo, e ciò per un duplice ordine di ragioni. 1.1 Quanto al primo profilo di genericità, il motivo, si osserva, censura il provvedimento impugnato in relazione, indistintamente e senza ulteriore connotazione, a tutti i profili di vizio della motivazione consentiti dalla legge, laddove questa Corte ha chiaramente affermato, invece, che la necessaria specificità dei motivi di ricorso impone, quanto alla deduzione del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'indicazione specifica dei profili di censura in relazione a ciascuno dei distinti vizi motivatori dedotti. Sul punto, si osserva che la Corte ha chiaramente affermato che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, le 2cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata. (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della, Rv. 285870 - 01), senza che, peraltro, si possa attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528 -01). 1.2 In via di ulteriore considerazione, inoltre, il ricorrente omette ogni reale confronto con la motivazione svolta, atteso che il giudice dell'esecuzione sul punto espressamente richiama le dichiarazioni rese in tempft diversi da due responsabili dell'ufficio [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Nocerino, dando altresì espressamente atto di aver disposto la sospensione del procedimento in attesa dell'esito delle istanze di condono presentate e prodotte unitamente, entrambe, alle ricevute attestanti il versamento integrale. Ebbene, il provvedimento impugnato espressamente richiama, in particolare, il tenore delle dichiarazioni rese dal nuovo responsabile del già menzionato [OSCURATO:PERSONA], ascoltato all'udienza del 6 giugno 2023. Sul punto si osserva che questa Corte ha chiaramente affermato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria, è tenuto a compiere, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., un effettivo scrutinio sullo stato del procedimento amministrativo, sul prevedibile esito dell'istanza, sull'assenza di cause ostative e sulla durata necessaria alla sua definizione, potendo accordare la sospensione nel solo caso in cui sia ragionevolmente preventivabile un rapido esaurimento della procedura con l'adozione di un provvedimento incompatibile con la demolizione (Sez. 3, n. 23011 del 11/06/2026, Pmt, Rv. 290187 - 01; Sez. 3, n. 1895 del 13/11/2025, dep. 2026, Biondo, Rv. 289161 - 01). Nel caso di specie, come emerge dal provvedimento impugnato, il giudice ha dapprima sospeso il procedimento relativo all'incidente di esecuzione, in attesa delle determinazioni della competente autorità amministrativa, salvo prendere atto, in via successiva, delle dichiarazioni rese all'udienza del 6 giugno 2023 dal nuovo responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] urbanistica, il 3quale "...ha riferito che allo stato non risulta più pendente alcuna pratica...", ulteriormente precisando che non vi fossero elementi sulla cui base ritenere "concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di un permesso a costruire in sanatoria...". Il Tribunale, quindi, ha fatto buon governo delle indicazioni di questa Corte che ha ritenuto che, sebbene l'ordine di demolizione delle opere abusive sia sottratto alla regola del giudicato, e pertanto possa essere sempre revocato o sospeso, ciò può accadere solo a condizione, rispettivamente che si sia in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione, ovvero sia ragionevolmente prospettabile che, nell'arco di tempi brevissimi, la P.A. adotterà un provvedimento incompatibile con la demolizione. Ne consegue che non è sufficiente a neutralizzarlo la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare (Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, Di, Rv. 237815 - 01). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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