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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 dicembre 2022

Cassazione n. 35926/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 Gennaio 2021 la Corte d' Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 28 Marzo 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva (capo a) e truffa (capo b).2.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo solleva la questione di costituzionalità dell'art. 23 bis L.176/2020 per violazione dell'art. 6 CEDU in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.

Assume che la sentenza era stata emessa a seguito di contraddittorio cartolare in violazione delle norme costituzionali che impongono il principio di oralità e del contraddittorio in materia penale, in difetto, peraltro, di specifiche indicazioni nell' avviso di cancelleria in ordine alle concrete modalità di tenuta dell'udienza.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 640 e 648 c.p. in relazione all' art.530 comma 2 c.p.p. nonché vizio di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità in ordine ai reati contestati.

Assume che la corte di appello aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati contestati sulla scorta di un giudizio di verosimiglianza e senza alcuna certezza sulla provenienza delle firme apposte sui documenti acquisiti in atti, non avendo proceduto ad integrare l'attività istruttoria con una consulenza d' ufficio.

Rileva, ancora, che la motivazione stessa appariva illogica nella parte in cui aveva ritenuto che era onere dell'imputato dimostrare la legittimità del titolo di pagamento e che, in generale, difettavano nella specie gli elementi costitutivi del reato di truffa.

Deduce, ancora, che non poteva ritenersi integrato tale ultimo reato in ragione del fatto che la cauzione non poteva essere incamerata dalla locataria in acconto dei canoni sulla scorta delle disposizioni normative vigenti in tema di locazione e che del tutto privo di rilevanza era il peso attribuito al silenzio serbato dall' imputato sulla circostanza che l' assegno dato in deposito fosse privo di provvista, difettando, in ogni caso, la prova di un danno patrimoniale conseguente alla asserita condotta decettiva dell' imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Osserva questa Corte che la questione di costituzionalità dell'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020 che ha istituito, per ragioni di emergenza pandemica, il rito a trattazione scritta prorogato sino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1 d.l. 228/2021 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 per violazione degli artt. 24, 111Cost e 6 CEDU, è manifestamente infondata.

Occorre rilevare che, come evidenziato dal P.G. nelle proprie conclusioni, la disciplina normativa garantisce sempre alle parti il diritto di avanzare istanza di trattazione orale e all'imputato di manifestare la volontà di comparire ed, in ogni caso, il contraddittorio è sempre assicurato attraverso la prevista facoltà per le parti di far pervenire le rispettive conclusioni in forma scritta.

La Corte costituzionale con la sentenza n.97/2015 ha, peraltro, rilevato come la pubblicità del giudizio - specie di quello penale - rappresenta, in effetti, un principio connaturato ad un ordinamento democratico (ex plurimis, sentenze n. 373 del 1992, n. 69 del 1991 e n. 50 del 1989) precisando tuttavia che tale principio non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali (sentenza n. 212 del 1986), e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale (sentenza n. 12 del 1971).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Osserva la Corte che la motivazione appare congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui la corte di appello, nel confermare la ricostruzione delle emergenze istruttorie operata dal primo giudice, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di ricettazione in quanto trovato nella disponibilità di un assegno di provenienza illecita senza che lo stesso avesse fornito alcuna plausibile giustificazione in relazione alla disponibilità di detto titolo, in tal modo applicando il consolidato principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa). (Sez. 2, Sentenza n. 53017 del 22/11/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268713 —

01. In tale prospettiva non appare affatto decisiva, per escludere la prova del dolo di ricettazione in capo all'imputato, la circostanza della mancata identificazione dell'autore della firma apposta sul titolo provento di furto.

3.1. Manifestamente infondate sono pure le censure con le quali viene contestata la configurabilità del delitto di truffa a fronte di una motivazione logica e corretta in diritto, con la precisazione che le questioni prospettate circa la sussistenza di un mero deposito cauzionale e la mancanza di un pregiudizio di tipo patrimoniale per la vittima della condotta decettiva dell' imputato mirano ad una lettura alternativa della vicenda (peraltro legata a profili fattuali di dubbio riscontro) certamente preclusa in questa sede.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 Gennaio 2021 la Corte d' Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 28 Marzo 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva (capo a) e truffa (capo b).2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo solleva la questione di costituzionalità dell'art. 23 bis L.176/2020 per violazione dell'art. 6 CEDU in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. Assume che la sentenza era stata emessa a seguito di contraddittorio cartolare in violazione delle norme costituzionali che impongono il principio di oralità e del contraddittorio in materia penale, in difetto, peraltro, di specifiche indicazioni nell' avviso di cancelleria in ordine alle concrete modalità di tenuta dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 640 e 648 c.p. in relazione all' art.530 comma 2 c.p.p. nonché vizio di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità in ordine ai reati contestati. Assume che la corte di appello aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati contestati sulla scorta di un giudizio di verosimiglianza e senza alcuna certezza sulla provenienza delle firme apposte sui documenti acquisiti in atti, non avendo proceduto ad integrare l'attività istruttoria con una consulenza d' ufficio. Rileva, ancora, che la motivazione stessa appariva illogica nella parte in cui aveva ritenuto che era onere dell'imputato dimostrare la legittimità del titolo di pagamento e che, in generale, difettavano nella specie gli elementi costitutivi del reato di truffa. Deduce, ancora, che non poteva ritenersi integrato tale ultimo reato in ragione del fatto che la cauzione non poteva essere incamerata dalla locataria in acconto dei canoni sulla scorta delle disposizioni normative vigenti in tema di locazione e che del tutto privo di rilevanza era il peso attribuito al silenzio serbato dall' imputato sulla circostanza che l' assegno dato in deposito fosse privo di provvista, difettando, in ogni caso, la prova di un danno patrimoniale conseguente alla asserita condotta decettiva dell' imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Osserva questa Corte che la questione di costituzionalità dell'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020 che ha istituito, per ragioni di emergenza pandemica, il rito a trattazione scritta prorogato sino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1 d.l. 228/2021 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 per violazione degli artt. 24, 111Cost e 6 CEDU, è manifestamente infondata. Occorre rilevare che, come evidenziato dal P.G. nelle proprie conclusioni, la disciplina normativa garantisce sempre alle parti il diritto di avanzare istanza di trattazione orale e all'imputato di manifestare la volontà di comparire ed, in ogni caso, il contraddittorio è sempre assicurato attraverso la prevista facoltà per le parti di far pervenire le rispettive conclusioni in forma scritta. La Corte costituzionale con la sentenza n.97/2015 ha, peraltro, rilevato come la pubblicità del giudizio - specie di quello penale - rappresenta, in effetti, un principio connaturato ad un ordinamento democratico (ex plurimis, sentenze n. 373 del 1992, n. 69 del 1991 e n. 50 del 1989) precisando tuttavia che tale principio non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali (sentenza n. 212 del 1986), e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale (sentenza n. 12 del 1971). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Osserva la Corte che la motivazione appare congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui la corte di appello, nel confermare la ricostruzione delle emergenze istruttorie operata dal primo giudice, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di ricettazione in quanto trovato nella disponibilità di un assegno di provenienza illecita senza che lo stesso avesse fornito alcuna plausibile giustificazione in relazione alla disponibilità di detto titolo, in tal modo applicando il consolidato principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa). (Sez. 2, Sentenza n. 53017 del 22/11/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268713 — 01. In tale prospettiva non appare affatto decisiva, per escludere la prova del dolo di ricettazione in capo all'imputato, la circostanza della mancata identificazione dell'autore della firma apposta sul titolo provento di furto. 3.1. Manifestamente infondate sono pure le censure con le quali viene contestata la configurabilità del delitto di truffa a fronte di una motivazione logica e corretta in diritto, con la precisazione che le questioni prospettate circa la sussistenza di un mero deposito cauzionale e la mancanza di un pregiudizio di tipo patrimoniale per la vittima della condotta decettiva dell' imputato mirano ad una lettura alternativa della vicenda (peraltro legata a profili fattuali di dubbio riscontro) certamente preclusa in questa sede. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas