CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] - sezione riesame misure cautelari. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi, per l'indagato ricorrente, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e MARINO M. PUNTURIERI, che hanno concordemente concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione aggravata, anche dal metodo e dalla finalità mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen.), per i motivi che, come previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel complesso, infondato. 1. E' opportuno premettere che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, violazione di leggi e vizi di motivazione, ovvero due o più tra i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso - di indicare su quale profilo sussista violazione di quale legge processuale, su quale la motivazione asseritamente manchi, in quali parti essa sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.1. Per altro verso, non appare inopportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni dì conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, , Sebbar, Rv. 263715). 2. Ciò premesso, il ricorrente deduce i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli artt. 266, 267, 271 cod. proc. pen. e vizi di motivazione per asserita insussistenza dei requisiti normativamente previsti pro tempore per effettuare intercettazioni con captatore, in particolare per carenza dei sufficienti indizi di colpevolezza, nonché carenza di urgenza e carenza delle ragioni che avrebbero potuto legittimare l'utilizzo del c.d. "trojan horse". 2.2. Violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., in assenza di collegamento con il diverso procedimento dal quale sono state acquisite alcune delle intercettazioni valorizzate ad integrazione del necessario quadro indiziario. 2.3. Vizi di motivazione inerente al necessario quadro indiziario, anche quanto alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., asseritamente argomentato ricorrendo massicciamente alla tecnica del "taglia e incolla". 2.4. Violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alle esigenze cautelari, asseritannente carenti. 3. Il primo motivo è infondato. Invero, il Tribunale ha compiutamente vagliato i rilievi difensivi, evidenziando che sussistevano i necessari indizi di colpevolezza (pag. 2 dell'ordinanza impugnata) nonché l'urgenza dell'intercettazione (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 3.1. Peraltro, questa Corte (Sez. 1, n. 28132 del 16/12/2020, dep. 2021, Cannizzaro, non mass.; Sez. F, n. 32666 del 24/08/2010, Crupi, Rv. 248253 - 01) è tradizionalmente ferma nel ritenere che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con decreto d'urgenza dal Pubblico Ministero, una volta che sia intervenuta la convalida del Gip, la quale preclude la possibilità di valutare l'esistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla valutazione dell'organo procedente. 3.1.1. E', inoltre, pacifico anche l'orientamento per il quale, in tema di intercettazioni disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero, l'arco cronologico in riferimento al quale va apprezzata la sussistenza del presupposto del grave pregiudizio per le indagini si identifica con lo stesso lasso di tempo (quarantotto ore) riservato al giudice per la convalida del decreto dell'organo inquirente, senza che eventuali ritardi nell'attivazione delle intercettazioni possano influire sulla validità e utilizzabilità dei risultati delle operazioni, inficiando ex post il requisito dell'urgenza, ritenuto al momento dell'autorizzazione (così, da ultimo, Sez. 1, n. 36449 del 18/06/2021, Spirito, Rv. 282006 - 01). 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come chiarito con solare evidenza anche dalla stessa decisione impropriamente richiamata dal ricorrente a conferma del proprio contrario assunto (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01), in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate/ non opera per le intercettazioni che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, quale quello provvisoriamente ascritto al ricorrente. Trattasi di rilievo assorbente, che rende superflue le ulteriori (e pure fondate) , argomentazioni esposte darribunale a pag. 4 dell'ordinanza impugnata. 5. Il terzo motivo (che deduce promiscuamente più violazioni di leggi e vizi eterogenei della motivazione) è in parte non consentito e comunque privo della necessaria specificità, in parte infondato. 5.1. Il ricorrente contesta, nella sostanza, l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate ad integrazione del necessario quadro indiziario, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, con argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 5 ss. dell'ordinanza impugnata, nonché, con specifico riferimento al ruolo del Costarella, pag. 15 ss., anche quanto alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.), senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la sua attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate. Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena"; si aggiunge, inoltre, che essendo il quadro indiziario valorizzato integrato essenzialmente da intercettazioni di conversazioni particolarmente chiare nel confermare la bontà dell'assunto accusatorio, appare improponibile la questione della loro pedissequa valorizzazione: si tratta, infatti, di conversazioni dotate di una ben derminabile "oggettività", che sarebbe impossibile valorizzare altrimenti. 6. E', infine, infondato l'ultimo motivo, avendo in particolare il Tribunale correttamente valorizzato, al fine di ritenere la sussistenza di un pericolo di recidiva estremamente attuale e concreto, nonché la assoluta necessità dell'applicazione della misura coercitiva estrema, la accertata perdurante operatività della cosca di riferimento, unitamente alla gravità del fatto contestato, alla sua protrazione per un ampio lasso temporale ed alla "allarmante spregiudicatezza dell'indagato", in difetto di concreti indici decisivamente dotati di contraria valenza. i, 7. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe