CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08992/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5416 del 26 febbraio 2021, in accoglimento, sotto il profilo rescindente, del presente ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza n. 12775/2017 della Sezione Sesta - sottosezione Terza di questa Corte ( con cui era stato accolto il ricorso per cassazione proposto dalla CNP Unicredit nei confronti delle Scifoni contro la sentenza della Corte d'appello di Roma la sentenza n. 2482/2016 della Corte d'appello di Roma ), ha disposto la revocazione della predetta ordinanza cassatoria, in accoglimento del motivo con cui le Scifoni avevano lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso contro quella sentenza per difetto di integrità dei contraddittorio, proposta dalle medesime con la memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. 2. La sentenza di revocazione della pronuncia di accoglimento del ricorso ordinario per cassazione si è basata sulla considerazione che il giudizio di legittimità — come avevano prospettato le germane Scifoni - non si era svolto nei confronti del fratello coerede ([OSCURATO:PERSONA]) quale litisconsorte necessario e che, conseguentemente, il giudice di legittimità avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la mancata integrazione del contraddittorio. 3. Alla pronuncia di revocazione della sentenza si è accompagnato, al fine di provvedere in sede rescissoria ad una nuova decisione sul ricorso, l'ordine di integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza. 4. L'ordine di integrazione del contraddittorio è stato ritualmente eseguito da CNP [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5. [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito. 6. La trattazione del ricorso per revocazione è stata nuovamente fissata ai fini della decisione sul profilo rescissorio, che, dunque, ha luogo anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il PM ha depositato conclusioni scritte con cui chiede l'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso n. 15183 del 2016, assorbito il secondo. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente darsi atto del fatto che, all'esito del giudizio di rinvio determinato dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 12775/17, successivamente revocata da questa Corte con la sentenza n. 5416 del 2021, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2725 del 2018, ha proceduto ad una nuova liquidazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito, condannando le due sorelle Scifoni a restituire alla CNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la differenza sull'importo originariamente stabilito, frattanto percepito, nella misura di C 4.300,34 per il giudizio di primo grado e di C 2.594,66 per il giudizio di secondo grado. La Corte di merito ha liquidato altresì le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, ponendole per due terzi a carico della società convenuta e compensandole per il residuo terzo.2. CNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n.r.g.27284 del 2018 sulla base di un unico motivo e la Sesta Sezione-3 di questa Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 11808 del 2020, ha, in accoglimento del ricorso, cassato la sentenza n. 2725 del 2018 della Corte capitolina e, conseguentemente , decidendo nel merito, ha condannato Mirella e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento, in favore della CNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese del (primo) giudizio di legittimità e di quello di rinvio, liquidate rispettivamente in C 5.532,00 ed in C 2.935,00: ciò in ragione del fatto che in sede di rinvio, per quanto riguarda il giudizio di legittimità e quello di rinvio, deve ritenersi vittoriosa la parte le cui ragioni sono state accolte in relazione al capo della sentenza relativo alle spese di lite, indipendentemente dall'esito del merito del giudizio. In quella sede si è sancito che la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di rinvio, di conseguenza, deve avvenire, sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c. in modo distinto e autonomo rispetto all'esito del giudizio di merito e prescindendo da chi sia risultato in quest'ultimo vittorioso. 3. Orbene, questa Corte deve preliminarmente dichiarare giudicando sul presente giudizio di revocazione che è tamquam non esset tutta l'attività processuale appena riferita, svoltasi a seguito del rinvio disposto con l'ordinanza di questa Corte n. 12775 del 2017, revocata in fase rescindente in questo giudizio. Dunque, sia la sentenza della Corte capitolina n. 2725 del 2018, sia la pronuncia di cui a Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18108 del 2020 emesse in sede di giudizio di rinvio si debbono considerare caducate per effetto della disposta revocazione della ordinanza n. 12775 del 2017 della Corte di cassazione Sesta Sezione -3. 4. L'attività processuale de qua risulta svolta, infatti, sulla base della disposta cassazione e del rinvio prosecutorio antecedente al provvedimento di revocazione che, essendo intervenuto successivamente al giudizio di rinvio ed avendo eliminato la decisione che lo aveva disposto, rende privi di effetto gli atti conseguenti al provvedimento oggetto di revocazione, in applicazione di quanto disposto dall'art. 336, secondo comma, c.p.c. 5. La situazione processuale delle parti da esaminare in questa sede rescissoria, per effetto della disposta revocazione, risulta pertanto ripristinata al tempo del primo ricorso per cassazione e, più precisamente, corrisponde a quella emergente dalla sentenza di appello n. 2482 del 19 aprile 2016 e dal ricorso n.r.g. 15183 del 2016 contro di essa proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deve decidersi anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della disposta ed avvenuta integrazione del contraddittorio. 6. Si deve, dunque, procedere, in via rescissoria, all'esame dei motivi proposti dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso iscritto al n.r.g. 15183 del 2016 contro la sentenza n. 2482 del 19 aprile 2016 della Corte di Appello di Roma: - con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 11 delle preleggi al codice civile, degli artt. 4, 5 e 28 del regolamento approvato con d.m. 10 marzo 2014 n.55 emesso ai sensi dell'art. 13, co. 6, della legge n. 247/2012 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte d'appello erroneamente liquidato le spese relative al giudizio di primo grado in applicazione delle tariffe di cui al d.m. 55/2014, illegittimamente regolandole secondo una fonte normativa entrata in vigore successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado definito con una sentenza del 2007; - con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 4 e 5 e delle tabelle forensi di cui al d.m. n. 55/2014 cit. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente determinato gli importi liquidati a titolo di rimborso delle spese relative al primo grado del giudizio in violazione dei parametri tariffari previsti dalle fonti richiamate; - con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione dell'art. 5, punto 1, delle tabelle forensi di cui al d.m. n. 55/2014 cit. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente determinato gli importi liquidati a titolo di rimborso delle spese relative al grado d'appello in violazione dei parametri tariffari previsti dalle fonti richiamate. 7. Al riguardo, ritiene il Collegio di condividere, quanto ai principi espressi, lo scrutinio a suo tempo effettuato dall'ordinanza n. 12775 del 22 maggio 2017 della Corte di cassazione emessa in assenza di pieno contraddittorio, della quale, pertanto, è opportuno trascrivere il contenuto: 8. «Rilevato che, con sentenza resa in data 19/4/2016, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CNP [OSCURATO:PERSONA] e oggi CNP [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. all'obbligazione di pagamento delle somme dovute in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, preso atto del pagamento della sorte capitale dovuta nel corso del giudizio di primo grado, ha condannato la CNP [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di controparte, dei soli interessi dovuti dalla data di maturazione del credito al saldo; che, con la medesima decisione, la corte territoriale ha dichiarato compensate tra le parti, in ragione di un terzo, le spese di entrambi i gradi del giudizio, condannando la CNP [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore di controparte, dei restanti due terzi delle spese, liquidate per l'intero in complessivi euro 9.430,00, oltre agli accessori di legge, con riferimento al primo grado, e in euro 4.532,00, oltre accessori di legge, con riferimento al grado di appello; che avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione la CNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sulla base di tre motivi d'impugnazione; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso; che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., le controricorrenti hanno presentato memoria; Considerato che, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 11 delle preleggi al codice civile, degli artt. 4, 5 e 28 del regolamento approvato con d.m. 10 marzo 2014 n. 55 emesso ai sensi dell'art. 13, co. 6, della legge n. 247/2012 (in relazione all'art. 360, n. 3, 6 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente liquidato le spese relative al giudizio di primo grado in applicazione delle tariffe di cui al d.m. 3 55/2014, illegittimamente regolandole secondo una fonte normativa entrata in vigore successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado definito con una sentenza del 2007; che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 4 e 5 e delle tabelle forensi di cui al d.m. n. 55/2014 cit. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente determinato gli importi liquidati a titolo di rimborso delle spese relative al primo grado del giudizio in violazione dei parametri tariffari previsti dalle fonti richiamate; che il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo motivo; che, infatti, al caso di specie deve trovare applicazione l'orientamento fatto proprio da questa corte di legittimità ai sensi del quale, in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell'entrata in vigore (come nel caso di specie), atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2016, Rv. 638855 - 01); che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 5, punto 1, delle tabelle forensi di cui al d.m. n. 55/2014 cit. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente determinato gli importi liquidati a titolo di rimborso delle spese relative al grado d'appello in violazione dei parametri tariffari previsti dalle fonti richiamate; che anche tale motivo è fondato; che, infatti, la corte territoriale ha liquidato le spese relative al grado d'appello sulla base del valore iniziale della causa, trascurando di limitarne il riconoscimento ai soli importi rimasti controversi a seguito del pagamento, nel corso del giudizio di primo grado, della sorte capitale da parte della compagnia assicurativa, tenuto altresì conto del carattere del tutto specioso (per la sostanziale carenza d'interesse) della richiesta declaratoria dell'inadempimento della compagnia assicuratrice odierna ricorrente, una volta dato atto del ridetto intervenuto pagamento della sorte capitale nel corso del giudizio di primo grado; che tale erronea identificazione del valore residuo della causa d'appello ha determinato la conseguente violazione dei limiti imposti dal parametro tariffario applicabile; che, sulla base delle argomentazioni che precedono, riconosciuta la manifesta fondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso, e con l'assorbimento del secondo, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Roma, che provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.». 9. Il primo motivo, in particolare, è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo motivo. 10. Infatti, al caso di specie deve trovare applicazione, come aveva ritenuto l'ordinanza revocata, l'orientamento fatto proprio da questa Corte di legittimità ai sensi del quale, in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell'entrata in vigore (come nel caso di specie), atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021;Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018; Cass.Sez. 6 - 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2016, Rv. 638855 - 01) 11. Per quanto riguarda il terzo motivo, la Corte territoriale ha errato a liquidare le spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], relative al grado d'appello, sulla base del valore iniziale della causa intentata da [OSCURATO:PERSONA], quando in sede di appello si discuteva limitatamente all'importo non versato per interessi maturati fino alla data del pagamento, avvenuto nel corso del giudizio di primo grado in data 24 gennaio 2005, e al danno esistenziale pari a C 14.000,00, trascurando di limitarne il riconoscimento ai soli importi rimasti controversi in sede di impugnazione ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19606 del 19/07/2019; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 27871 del 23/11/2017). 12. Pertanto, ragionando sulla base delle argomentazioni che precedono, riconosciuta la manifesta fondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso, con l'assorbimento del secondo, dev'essere disposta la cassazione della sentenza d'appello qui impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello perché decida in merito alla proposta impugnazione alla luce dei suesposti principi. 13. Va peraltro anche osservato, per quanto ancora interessa in questa sede, che il principio espresso dalla Corte di cassazione con la ordinanza Sez. 6 - 3, n. 18108 del 2020, depositata in seguito al giudizio di rinvio il cui esito è stato parimenti impugnato per cassazione, è stato reso in conformità a principi corretti che questo Collegio parimenti condivide, essendo stati confermati anche da ultimo (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 602 del 14/01/2019, (Rv. 652393 - 01), là dove si sancisce che in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio(Nella specie, la S.C. ha disposto la compensazione per reciproca soccombenza delle spese dei gradi di giudizio successivi al primo, in cui la parte era risultata vittoriosa nel merito, promossi solo per motivi relativi alle spese ed accolti parzialmente). Di questo principio dovrà tenere ugualmente conto in sede giudizio di rinvio. 14. Pertanto, la Corte, decidendo in fase rescissoria in accoglimento del ricorso per cassazione ordinario iscritto al RG 15183/2016, accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenza n. 2482/2016 della Corte d'appello di Roma e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio di rinvio. 15. Quanto alle spese del presente giudizio di revocazione, la Corte ritiene che esse debbano essere compensate unitamente a tutta l' attività processuale conseguita all'ordinanza della Corte di cassazione n. 12775/2017 qui revocata. La ragione di compensazione risiede nel fatto che, se le ricorrenti in revocazione sono risultate vincitrici nella fase rescindente, sono risultate soccombenti quanto alla fase rescissoria, riguardo alla quale è vittoriosa la CNP [OSCURATO:PERSONA]. Tale ragione di compensazione ritiene il Collegio si estenda anche all'attività processuale successiva alla pronuncia della citata ordinanza, cioè al conseguente giudizio di rinvio, al successivo ricorso ordinario per cassazione contro la sentenza n. 2725 del 2018 della corte romana, nonché all'attività conseguente sfociata nell'ordinanza n. 11808 del 2020 di questa Corte. Il giudice di rinvio dovrà liquidare solo le spese del giudizio di rinvio, considerando l'esito finale dello stesso, con l'avvertenza risultante da Cass., (ord.) n. 11808 del 2020 quanto alla determinazione del valore della causa. PQM La Corte, in accoglimento del ricorso per quanto attiene alla fase rescissoria, e decidendo su di essa, accoglie il primo e terzo motivo del ricorso per cassazione ordinario iscritto al RG 15183 del 2016; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa in relazione la sentenza n. 2482/16 della Corte d'appello di Roma e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio di rinvio e le conseguenti statuizioni sulle spese ad esso relative; dà atto che, ai sensi del secondo lo comma dell'art. 336 c.p.c. resta priva di effetti l'attività processuale conseguita all'ordinanza della Corte di cassazione n. 12775/2017 qui revocata; compensa le spese dell