CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32624/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA];osservato chei primi tre motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quantoprivi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett.c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione delle doglianzepresentate alla Corte d’appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e,in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzionedi una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n.20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01);considerato che, oltre che aspecifici, i motivi non sono nemmeno consentiti,nella parte in cui richiedono la rivalutazione di circostanze di merito che nonpertengono a questa Corte (sul ruolo dell’imputato e sulla sussistenza di un falsoimpossibile) a fronte di valutazioni dei giudici di merito non manifestamenteillogiche né contraddittorie;ritenuto che il quarto motivo sia manifestamente infondato, alla luce dellaprescrizione decennale del reato in contestazione, non compiutasi prima dellapronuncia della sentenza di appello e non rilevabile in questa sede, alla luce dellainammissibilità del ricorso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente