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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 11497/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036IGFB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNO(o avviso aprtiS udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Salerno applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione ai seguenti delitti: artt. 110, 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché vendeva a [OSCURATO:PERSONA], che l'acquistava per il successivo spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish avvolta in due involucri di cellophane del peso, rispettivamente, di gr. 95,90 e gr. 192,75, non completando, tuttavia, la materiale consegna della stessa, di cui Elmamouni si disfaceva, lanciandola all'interno del terreno sito innanzi alla propria abitazione, in considerazione dell'intervento della forze dell'ordine, che tempestivamente recuperavano detti involucri (capo 1); art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva, all'interno del terreno antistante la propria abitazione, sostanza stupefacente di tipo hashish avvolta all'interno di due involucri di cellophane de peso di gr. 191,09 e gr. 192,36, che per quantità qualità, modalità di confezionamento e circostanze dell'azione, consistita nella precedente cessione a terzi di altro quantitativo della medesima sostanza di cui al capo 1) che precede, appariva destinata ad uso non personale (capo 2).

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge, posto che il fatto di cui al capo 1) deve ritenersi assorbita in quello di cui al capo 2), posto che lo stupefacente ceduto faceva parte del quantitativo sequestrato le stessa giornata, che era occultato nel terreno antistante l'abitazione dell'imputato.

3. Il motivo è inammissibile.

4. Si osserva che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c.

Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, che ricorre nel caso in esame, stante l'autonomia della condotte contestate. 2L. 0,U

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C rbetta [OSCURATO:PERSONA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036IGFB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNO(o avviso aprtiS udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Salerno applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione ai seguenti delitti: artt. 110, 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché vendeva a [OSCURATO:PERSONA], che l'acquistava per il successivo spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish avvolta in due involucri di cellophane del peso, rispettivamente, di gr. 95,90 e gr. 192,75, non completando, tuttavia, la materiale consegna della stessa, di cui Elmamouni si disfaceva, lanciandola all'interno del terreno sito innanzi alla propria abitazione, in considerazione dell'intervento della forze dell'ordine, che tempestivamente recuperavano detti involucri (capo 1); art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva, all'interno del terreno antistante la propria abitazione, sostanza stupefacente di tipo hashish avvolta all'interno di due involucri di cellophane de peso di gr. 191,09 e gr. 192,36, che per quantità qualità, modalità di confezionamento e circostanze dell'azione, consistita nella precedente cessione a terzi di altro quantitativo della medesima sostanza di cui al capo 1) che precede, appariva destinata ad uso non personale (capo 2). 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge, posto che il fatto di cui al capo 1) deve ritenersi assorbita in quello di cui al capo 2), posto che lo stupefacente ceduto faceva parte del quantitativo sequestrato le stessa giornata, che era occultato nel terreno antistante l'abitazione dell'imputato. 3. Il motivo è inammissibile. 4. Si osserva che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, che ricorre nel caso in esame, stante l'autonomia della condotte contestate. 2L. 0,U 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C rbetta [OSCURATO:PERSONA] .
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