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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 10624/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27500-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA] e Societario), che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); - intimata - avverso la sentenza n. 208/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 20/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 27500 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 27500/2018 Fatti e Ragioni della decisione La CTR del Veneto, con sentenza nr 208/2018 ,decidendo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTP di Padova che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro due avvisi di accertamento per operazioni inesistenti nonché per indebita deduzioni dei costi relativi all'anno 2006 e 2007 , accoglieva il gravame.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi nei confronti della CTR chiedendo, fra l'altro, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018.

L'Agenzia delle Entrate non si è costituita .

Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.16867/2019 alla stregua della disposizione suindicata.

In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018- cfr.fra le tante, Cass.3739912021 P.Q.M. dichiara l'estinzione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27500-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA] e Societario), che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); - intimata - avverso la sentenza n. 208/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 20/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 27500 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 27500/2018 Fatti e Ragioni della decisione La CTR del Veneto, con sentenza nr 208/2018 ,decidendo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTP di Padova che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro due avvisi di accertamento per operazioni inesistenti nonché per indebita deduzioni dei costi relativi all'anno 2006 e 2007 , accoglieva il gravame. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi nei confronti della CTR chiedendo, fra l'altro, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita . Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.16867/2019 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018- cfr.fra le tante, Cass.3739912021 P.Q.M. dichiara l'estinzione
Sentenza Cassazione n. 10624/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris