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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32342/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì ".[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata hepigrafe, ha confermato la pronuncia resa dal G.U.P. del Tribunale di Marsala all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 95 in relazione all'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002 — per avere omesso di comunicare, dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la variazione del reddito del proprio nucleo familiare relativa al periodo d'imposta 2020 .(pari a C 22.879,00), superiore alla soglia di legge, con l'aggravante di avere continuato a fruire del beneficio — e condannato alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione ed C 260,00 di multa, oltre spese.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, affidandolo a tre motivi.

2.1. Con il primo, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione degli artt. 95, 79 e 76 d.P.R. n. 115/2002 in punto di elemento soggettivo, lamentando che la Corte territoriale abbia sostituito l'accertamento della concreta consapevolezza dell'imputato con un'inferenza meramente presuntiva, ricavata dal solo dato oggettivo dell'esistenza del reddito materno e della sua astratta rilevanza per il nucleo, senza dimostrare la specifica conoscenza dell'ammontare percepito dalla madre, della sua incidenza sul superamento della soglia e del conseguente insorgere dell'obbligo di comunicazione, così sovrapponendo indebitamente il piano del fatto oggettivo a quello psicologico. 2.2.

Con il secondo, censura, sotto i medesimi profili, il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., assumendo che la Corte abbia utilizzato quali indici ostativi elementi coincidenti con il nucleo tipico della fattispecie (superamento della soglia e protrarsi della fruizione del beneficio) e abbia richiamato in modo indistinto i precedenti penali, senza illustrarne la concreta incidenza sul disvalore del fatto.

2.3. Con il terzo, denuncia analoghi vizi in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., fondato — a suo dire — sugli stessi elementi già valorizzati per l'affermazione di responsabilità e sul mero catalogo dei precedenti.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo congruo, dalla Corte territoriale, oltre che inerenti al trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione congrua e non illogica.Quanto al primo motivo, la censura sull'elemento soggettivo si risolve in una lettura alternativa del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione immune da vizi logici.

La Corte d'appello ha correttamente ravvisato il dolo generico — coscienza e volontà dell'omissione — desumendolo dalla circostanza che le somme non comunicate rappresentavano, per l'anno d'imposta 2020, le uniche fonti di reddito per il sostentamento dell'intero nucleo familiare, seppur percepite dalla sola madre convivente, dovendosi dunque escludere che l'imputato non ne avesse contezza; ha altresì valorizzato la netta incidenza di tali entrate sul tenore di vita del predetto e l'entità del superamento della soglia (C 22.879,00 a fronte degli C 12.000,00 inizialmente dichiarati).

Trattasi di argomentazione lineare e priva di aporie, a fronte della quale la difesa oppone una diversa ricostruzione — segnatamente la non convivenza della madre nel 2020 e il suo decesso — che la Corte ha motivatamente disatteso, rilevando come proprio dall'istanza di ammissione depositata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] la madre figurasse ancora quale componente convivente del nucleo.

La deduzione difensiva, sul punto, non si confronta con la ratio decidendi e sollecita un inammissibile riesame del fatto.

Correttamente, inoltre, la Corte ha escluso di poter ravvisare un errore su legge extrapenale idoneo a incidere sul dolo, avendo ribadito che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., «legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente» (Sez. 6 n. 25941 del 31/03/205, Rv. 263808; Sez. 6, n. 7817 del 18/11/1998, Rv. 214730; Sez. 6, n. 37590 del 2010), sicché la norma di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, disciplinando direttamente la materia del gratuito patrocinio ed essendo espressamente richiamata dalla norma incriminatrice per il tramite dell'art. 79, non può integrare un errore su legge extrapenale scusabile.

Quanto al secondo motivo, il giudice distrettuale ha escluso il fatto di lieve entità con motivazione congrua, evidenziando la gravità del fatto ricavata dalle concrete modalità della condotta, dalla particolare intensità del dolo — desumibile dalla rilevanza della componente reddituale omessa e dall'avere mantenuto indebitamente l'ammissione sino alla definizione del procedimento — nonché la grave indifferenza verso il rispetto delle prescrizioni, anche alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali risultanti dal casellario.

La valutazione è stata condotta secondo i corretti parametri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite, per cui il giudizio sulla tenuità richiede un apprezzamento complesso e mirato sulla concreta manifestazione del reato (Sez.

Un., n. 13681 del 25/02/2016).La censura difensiva, che assume la natura tautologica del diniego, non coglie nel segno, giacché la Corte non si è limitata a richiamare in astratto il superamento della soglia, ma ha valorizzato indici ulteriori e individualizzanti attinenti al concreto disvalore della vicenda e alla personalità dell'agente.

In ordine al terzo motivo, il diniego delle attenuanti generiche risulta parimenti sorretto da motivazione adeguata e non illogica, avendo la Corte escluso la ricorrenza di elementi di positivo apprezzamento e valorizzato, ancora negativamente, le modalità della condotta, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti (per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, contro il patrimonio, in materia di armi e di falsità).

Deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti preponderanti, non essendo tenuto a un'analitica confutazione di ogni deduzione difensiva; la relativa valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie il trattamento sanzionatorio, contenuto in misura inferiore alla media edittale, risulta frutto di corretto esercizio del potere discrezionale ex art. 133 cod. pen.

Le doglianze, in definitiva, si risolvono nella sollecitazione di una rivalutazione del merito e nel confronto con una motivazione priva di contraddizioni e di illogicità evidenti, così esulando dal perimetro del sindacato di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì ".[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata hepigrafe, ha confermato la pronuncia resa dal G.U.P. del Tribunale di Marsala all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 95 in relazione all'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002 — per avere omesso di comunicare, dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la variazione del reddito del proprio nucleo familiare relativa al periodo d'imposta 2020 .(pari a C 22.879,00), superiore alla soglia di legge, con l'aggravante di avere continuato a fruire del beneficio — e condannato alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione ed C 260,00 di multa, oltre spese. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione degli artt. 95, 79 e 76 d.P.R. n. 115/2002 in punto di elemento soggettivo, lamentando che la Corte territoriale abbia sostituito l'accertamento della concreta consapevolezza dell'imputato con un'inferenza meramente presuntiva, ricavata dal solo dato oggettivo dell'esistenza del reddito materno e della sua astratta rilevanza per il nucleo, senza dimostrare la specifica conoscenza dell'ammontare percepito dalla madre, della sua incidenza sul superamento della soglia e del conseguente insorgere dell'obbligo di comunicazione, così sovrapponendo indebitamente il piano del fatto oggettivo a quello psicologico. 2.2. Con il secondo, censura, sotto i medesimi profili, il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., assumendo che la Corte abbia utilizzato quali indici ostativi elementi coincidenti con il nucleo tipico della fattispecie (superamento della soglia e protrarsi della fruizione del beneficio) e abbia richiamato in modo indistinto i precedenti penali, senza illustrarne la concreta incidenza sul disvalore del fatto. 2.3. Con il terzo, denuncia analoghi vizi in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., fondato — a suo dire — sugli stessi elementi già valorizzati per l'affermazione di responsabilità e sul mero catalogo dei precedenti. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo congruo, dalla Corte territoriale, oltre che inerenti al trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione congrua e non illogica.Quanto al primo motivo, la censura sull'elemento soggettivo si risolve in una lettura alternativa del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione immune da vizi logici. La Corte d'appello ha correttamente ravvisato il dolo generico — coscienza e volontà dell'omissione — desumendolo dalla circostanza che le somme non comunicate rappresentavano, per l'anno d'imposta 2020, le uniche fonti di reddito per il sostentamento dell'intero nucleo familiare, seppur percepite dalla sola madre convivente, dovendosi dunque escludere che l'imputato non ne avesse contezza; ha altresì valorizzato la netta incidenza di tali entrate sul tenore di vita del predetto e l'entità del superamento della soglia (C 22.879,00 a fronte degli C 12.000,00 inizialmente dichiarati). Trattasi di argomentazione lineare e priva di aporie, a fronte della quale la difesa oppone una diversa ricostruzione — segnatamente la non convivenza della madre nel 2020 e il suo decesso — che la Corte ha motivatamente disatteso, rilevando come proprio dall'istanza di ammissione depositata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] la madre figurasse ancora quale componente convivente del nucleo. La deduzione difensiva, sul punto, non si confronta con la ratio decidendi e sollecita un inammissibile riesame del fatto. Correttamente, inoltre, la Corte ha escluso di poter ravvisare un errore su legge extrapenale idoneo a incidere sul dolo, avendo ribadito che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., «legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente» (Sez. 6 n. 25941 del 31/03/205, Rv. 263808; Sez. 6, n. 7817 del 18/11/1998, Rv. 214730; Sez. 6, n. 37590 del 2010), sicché la norma di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, disciplinando direttamente la materia del gratuito patrocinio ed essendo espressamente richiamata dalla norma incriminatrice per il tramite dell'art. 79, non può integrare un errore su legge extrapenale scusabile. Quanto al secondo motivo, il giudice distrettuale ha escluso il fatto di lieve entità con motivazione congrua, evidenziando la gravità del fatto ricavata dalle concrete modalità della condotta, dalla particolare intensità del dolo — desumibile dalla rilevanza della componente reddituale omessa e dall'avere mantenuto indebitamente l'ammissione sino alla definizione del procedimento — nonché la grave indifferenza verso il rispetto delle prescrizioni, anche alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali risultanti dal casellario. La valutazione è stata condotta secondo i corretti parametri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite, per cui il giudizio sulla tenuità richiede un apprezzamento complesso e mirato sulla concreta manifestazione del reato (Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016).La censura difensiva, che assume la natura tautologica del diniego, non coglie nel segno, giacché la Corte non si è limitata a richiamare in astratto il superamento della soglia, ma ha valorizzato indici ulteriori e individualizzanti attinenti al concreto disvalore della vicenda e alla personalità dell'agente. In ordine al terzo motivo, il diniego delle attenuanti generiche risulta parimenti sorretto da motivazione adeguata e non illogica, avendo la Corte escluso la ricorrenza di elementi di positivo apprezzamento e valorizzato, ancora negativamente, le modalità della condotta, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti (per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, contro il patrimonio, in materia di armi e di falsità). Deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti preponderanti, non essendo tenuto a un'analitica confutazione di ogni deduzione difensiva; la relativa valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie il trattamento sanzionatorio, contenuto in misura inferiore alla media edittale, risulta frutto di corretto esercizio del potere discrezionale ex art. 133 cod. pen. Le doglianze, in definitiva, si risolvono nella sollecitazione di una rivalutazione del merito e nel confronto con una motivazione priva di contraddizioni e di illogicità evidenti, così esulando dal perimetro del sindacato di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] -
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