CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14253/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 22 ottobre 2018, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla natura non grossolana della falsificazione, è manifestamente infondato, atteso che nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque e nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che la falsità del documento per il quale è stata pronunciata condanna non era immediatamente percepibile da persone non esperte della materia, tanto che anche i carabinieri avevano dovuto eseguire accertamenti per verificare che il documento, al quale era stata apposta la fotografia dell'imputato, non fosse stato regolarmente rilasciato ad altro soggetto; - che l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter e 1- quater, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111, Cost., per il mancato rispetto del principio di parità tra le parti e lo svuotamento della difesa tecnica dato dall'obbligo del deposito di specifico mandato ad impugnare a pena di inammissibilità, è irrilevante, atteso che il ricorso è in ogni caso inammissibile a prescindere dal rispetto degli oneri formali prescritti dalle disposizioni sopra citate; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de