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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 35701/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena concordata emessa il 25 novembre 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Torino, con cui, in ordine a una pluralità di episodi del reato di contrabbando, gli è stata applicata la pena di mesi 10 di reclusione, a titolo di continuazione rispetto ai più gravi reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Torino del 26 giugno 2016, irrevocabile il 7 giugno 2018, con rideterminazione della pena finale in anni 7 e mesi 6 di reclusione.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, proponendo il ricorso doglianze (generiche e fattuali) in punto di ascrivibilità dei reati all'imputato e di determinazione della pena, estranee al perimetro del sindacato di legittimità consentito in questa materia.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena concordata emessa il 25 novembre 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Torino, con cui, in ordine a una pluralità di episodi del reato di contrabbando, gli è stata applicata la pena di mesi 10 di reclusione, a titolo di continuazione rispetto ai più gravi reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Torino del 26 giugno 2016, irrevocabile il 7 giugno 2018, con rideterminazione della pena finale in anni 7 e mesi 6 di reclusione. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, proponendo il ricorso doglianze (generiche e fattuali) in punto di ascrivibilità dei reati all'imputato e di determinazione della pena, estranee al perimetro del sindacato di legittimità consentito in questa materia. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 35701/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris