CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaBasilicata n. 88/2025 depositata il 12/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con provvedimento n. 12613RU, del 9 novembre 2021, notificato in data12 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrare irrogava alla [OSCURATO:SOCIETA]una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.539,46 euro, ai sensi dell’art.Numero registro generale 14939/2025Numero sezionale 4004/2026Numero di raccolta generale 15368/2026Data pubblicazione 20/05/202659 del d.lgs. n. 504 del 1995, contestando al legale rappresentante PietroPanaino di aver sottratto in modo fraudolento energia elettrica mediantel’alterazione della registrazione dei consumi tramite l’apposizione almisuratore di un dispositivo esterno (magnete), sulla scorta di quantoaccertato dal funzionario [OSCURATO:SOCIETA]. con il verbale di verifican. DP5A-0042/2016, dell’8 giugno 2016, omettendo la registrazione deiconsumi relativamente al periodo ricompreso tra il 2 giugno 2011 ed il 7giugno 2016.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza, adita dallacontribuente, con sentenza n. 706/2022 rigettava il ricorso sulla base di tremotivi: a) non si è verificata la prescrizione quinquennale trattandosi diviolazione permanente; b) il verbale di verifica dell’ENEL è un atto pubblicoche fa piena prova fino a querela di falso; c) l’intestatario del contratto difornitura ha l’obbligo di controllare e vigilare sui congegni di misurazionedell’energia elettrica nella sua disponibilità, rispondendo di eventualimanomissioni ad opera di terzi.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, consentenza n. 88/2025, accoglieva l’appello della contribuente ritenendoprescritto il potere sanzionatorio dell’amministrazione finanziaria. A normadell’art. 28 della l. n. 689 del 1981, il termine di prescrizione quinquennaledecorre dal giorno in cui è stata accertata la condotta fraudolenta; nel casodi specie il periodo in cui è stato accettato il prelievo irregolare di energiaelettrica va dal 2.06.2011 al 31.12.2013, mentre il provvedimento diirrogazione della sanzione veniva emesso in data 9.11.2021 e notificato indata 12.11.2021. A conclusione analoga deve giungersi, secondo i giudici diappello, applicando la disciplina di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 472del 1997, secondo il quale “l’atto di contestazione di cui all’art. 16 ovverol’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta laNumero registro generale 14939/2025Numero sezionale 4004/2026Numero di raccolta generale 15368/2026Data pubblicazione 20/05/2026violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singolitributi”.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legale rappresentante PietroPanaino, si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 (oggi art. 22 del d.lgs.n. 173 del 2024) e dell’art. 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995.1.1. Ad avviso della ricorrente, i giudici di appello sarebbero incorsi nelleviolazioni censurate avendo ritenuto, da un lato, che il potere sanzionatorioesercitato dall’Agenzia delle Entrate fosse soggetto al termine diprescrizione di cinque anni di cui all’art. 28 della l. n. 698 del 1981, e,dall’altro, che il periodo in cui veniva accertato il prelievo irregolare dienergia elettrica da parte dei funzionari dell’ENEL andasse dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al31.12.2013 (periodo oggetto di ricostruzione dei consumi da partedell’allora competente fornitore [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., noncoincidente, però, con quello – più ampio – oggetto di verifica, che copreanche il periodo successivo in cui erano competenti le Società ENI eEDISON, che tuttavia non hanno fatto pervenire all’Agenzia delle Dogane lerelative fatture).1.2. Osserva, più in dettaglio, l’amministrazione finanziaria che nel caso dispecie vengono in rilievo sanzioni tributarie, comminate nell’esercizio di unpotere soggetto al regime della decadenza e non della prescrizione, ai sensidell’art. 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 20 deld.lgs. n. 472 del 1997. I giudici di secondo grado hanno erroneamenteNumero registro generale 14939/2025Numero sezionale 4004/2026Numero di raccolta generale 15368/2026Data pubblicazione 20/05/2026sovrapposto e confuso l’istituto della decadenza dal potere sanzionatorio dicui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 con il diverso istitutodella prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione di cui all’art. 20,comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che logicamente, prima ancora chegiuridicamente, presuppone l’irrogazione della sanzione.1.3. Rileva, ancora, la ricorrente che il sopralluogo dei funzionari dell’ENELsi è svolto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in quella data è stata constatata la presenzadi un magnete sul lato esterno del contatore, poi rimosso. Da ciò consegueche la ricostruzione dei consumi è stata fatta, correttamente, relativamenteal periodo che va dal 2.06.2011 al 7.06.2016, trattandosi di violazionepermanente che cessa solo con il ripristino della situazione di legalità.2. Nel proprio controricorso, la società contribuente ribadisce che il poteresanzionatorio è soggetto a prescrizione quinquennale e che tale termine,nel caso di specie, decorre dalla data in cui veniva accertato il prelievoirregolare di energia elettrica, ossia dal 2.06.2011 al 31.12.2013.3. Il motivo è fondato.3.1. In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,l'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 ha mutuato l'impostazione penalisticadistinguendo tra termine di decadenza per la notificazione dell'atto dicontestazione (o di irrogazione), indicato al comma 1 (e corrispondente aitermini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p.) e termine diprescrizione del diritto alla riscossione, indicato al comma 3 (ecorrispondente ai termini di prescrizione delle pene di cui all'art. 172 c.p.);ne consegue che, a livello applicativo, ove l'atto di contestazione siadivenuto definitivo per mancata impugnazione, non rileva più il termine didecadenza previsto dal comma 1, ma solo quello di prescrizione di cui alcomma 3, trattandosi di "esecuzione" mediante iscrizione a ruolo esuccessiva notificazione della cartella di pagamento non già di un titologiudiziale, bensì di un atto amministrativo divenuto definitivo perNumero registro generale 14939/2025Numero sezionale 4004/2026Numero di raccolta generale 15368/2026Data pubblicazione 20/05/2026acquiescenza del contribuente (cfr. Cass., Sez. V, Sez. 5 n. 2613 del5/02/2020, Rv. 656959-01).3.2. Ciò premesso, l’illecito rilevato dai funzionari dell’ENEL (sottrazionefraudolenta di energia elettrica mediante applicazione di un magneteall’esterno del misuratore) ha natura permanente in quanto consiste inplurime captazioni di energia che si ripetono costantemente finoall’interruzione dell’azione furtiva. Come statuito dalla giurisprudenza diquesta Corte in tema di furto di energia elettrica – fattispecie sovrapponibilea quella in esame –, il termine di prescrizione decorre dall'ultima delleplurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unicaazione furtiva a consumazione prolungata (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 53456del 15/11/2018, Rv. 274501-01).3.3. Nel caso di specie la fraudolenta sottrazione si è protratta finoall’intervento dei funzionari dell’ENEL, che hanno rimosso il magneteponendo termine all’azione illecita. Erra, sul punto ,la sentenza impugnatacollocando il dies a quo al 31.12.2013, data in cui cessa la ricostruzione deiconsumi da parte di ENEL, a cui sono subentrati ENI e EDISON, ma non lasottrazione fraudolenta.Ne consegue che l’amministrazione finanziaria non era decaduta dal poteredi irrogare la sanzione impugnata.4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata conrinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Basilicata, in diversa composizione, che dovrà provvedere anchealla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]