CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29010/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7801-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (BO), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - C017trOTICOITellte avverso la sentenza n. 882/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07801 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Premesso che; 1. il 20.10.2015, il Comune di Castenaso notificava alla srl "[OSCURATO:PERSONA]", un avviso di accertamento per ICI dell'anno 2009, relativamente ad un'area ritenuta dal Comune edificabile; 2, il 15.12.2015 la società faceva istanza di accertamento con adesione ai sensi del d.lgs.218/1997 e dell'art.35 del regolamento unico delle entrate tributarie del Comune. La procedura si chiudeva con verbale negativo del 1.2.2016, per "non concordabilità della materia" essendo "le proposte del contribuente incentrare su questioni di diritto"; 3. il 5.2.2016 la srl impugnava l'avviso davanti alla commissione tributaria provinciale di Bologna. La commissione accoglieva l'impugnazione. 4. La CTR dell' [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'appello del Comune e dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 546/92, il ricorso originario. 5. La CTR ha motivato la decisione sul richiamo agli artt.50 del d.lgs. 446/1997, 50 della 1.449/1997, 30 del ricordato regolamento comunale (articolo con cui il Comune ha introdotto in ambito comunale l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al d.lgs.218 del 1997), gli artt. 31 e 35 del medesimo regolamento (secondo cui, rispettivamente, "il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile. Esulano dal campo applicativo dell'istituto questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nella quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili"; "la presentazione dell'istanza [di accertamento con adesione], purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi di cui all'art. 31, produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini di impugnazione sia quelli di pagamento del tributo") ed ha poi affermato: "nel caso di specie le questioni sollevate ... sono da considerare di mero diritto riguardanti precisamente l'interpretazione e l'applicazione del enorme relative alla definizione di fabbricati e aree [fabbricabili] ai fini Ici di cui all'art. 2 del d.lgs. 504/1992". 6. la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR. Il ricorso è affidato a tre motivi. 7. Il Comune resiste con controricorso; 8. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. va preliminarmente\ rilevato il Comune ha prodotto, come allegato 8 del '/ 7 controricorso, parte di un estratto del registro delle imprese della Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di Bologna, e sottolineato che da esso si evince che la [OSCURATO:PERSONA] srl è stata cancellata dal registro il 17.1.2018. Ciò allo scopo di far dichiarare il ricorso inammissibile perché proposto da soggetto inesistente. La ricorrente, con la propria memoria, ha depositato un estratto completo del registro delle imprese della Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di Foggia, dal quale risulta che il 17.1.2018 la società si è trasferita da Bologna a Foggia. Al contrario di quanto veicolato dal Comune il ricorso non è stato inammissibilmente proposto (in nome) di società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese; 2. il ricorso è dunquessotto l'esaminato profilo soggettivo, ammissibile; 3. con il primo motivo di ricorso la società deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 218/1997 e dell'articolo 30 del regolamento unico delle entrate tributarie del Comune di Castenaso. Sostiene la ricorrente che la CTR, con l'affermazione per cui "la materia trattata ... esula dal campo applicativo dell'istituto", ha "inconcepibilmente" voluto affermare che l'ICI "non rientra tra le imposte che possono essere definite mediante accertamento con adesione", con ciò palesemente violando le norme di legge e di regolamento evocate; 2. con il secondo motivo di ricorso la società deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 218/1997 e dell'art. 31, commi 1, 3 e 4, del regolamento unico delle entrate tributarie del Comune di Castenaso, per avere la CTR disconosciuto l'operatività automatica dell'effetto sospensivo ricollegato alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione; 3. con il terzo motivo di ricorso la società lamenta "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ.". Sostiene che la CTR non ha tenuto conto del fatto che "il contraddittorio si è tempestivamente e regolarmente instaurato tra le parti ai fini della proposta di adesione poi ritualmente prodotta su impulso di parte". Richiama il verbale dell'incontro tra essa ricorrente e l'amministrazione comunale in data 1.2.2016 in cui era scritto che "pur rimanendo le parti ognuna delle opinioni espresse nell'incontro precedente, al solo fine di giungere ad una potenziale definizione della controversia, il contribuente si riserva di fare una proposta basata sulla valutazione dell'area". Deduce che la proposta era stata effettivamente presentata il 5.2.2016 e che con ciò si era "cristallizzato il diritto della società contribuente di cercare un accordo per la definizione della giusta imposta". Conclude che "il corretto verificarsi del fatto procedimentale cui la legge riconosce effetti circa l'efficacia della sospensione del termine non ha tuttavia impedito che l'amministrazione comunale, attraverso una interpretazione capziosa e illegittima del proprio regolamento, abbia poi sindacato con discrezionalità assoluta ciò che è concordabile o meno a seconda dei contenuti e dello svolgimento del contraddittorio con il contribuente. Se solo si dovesse ritenere accettabile questo arbitrio si sottoporrebbe il diritto del contribuente alla discrezionalità assoluta dell'Ente", in contrasto con gli artt. 97 e 24 Cost.; 4. l'art. 59, comma 1, lettera m, del decreto legislativo numero 446/1997 prevede che con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218; 5. e' incontroverso che il regolamento adottato dal comune di Castenaso prevedeva l'accertamento con adesione delle controversie in materia di tributi locali con esclusione delle controversie di solo diritto (art. 31 comma 3 reg.). 6. il primo motivo di ricorso è inammissibile. La tesi della ricorrente secondo cui la CTR con l'affermazione per cui "la materia trattata ... esula dal campo applicativo dell'istituto", avrebbe voluto affermare che l'ICI "non rientra tra le imposte che possono essere definite mediante accertamento con adesione", non trova corrispondenza nelle chiare parole della suddetta affermazione. La CTR ha escluso che la controversia fosse suscettiva di definizione non perché attinente all'ICI -cosa che non si legge in alcuna parte della sentenza- ma, sul richiamo all'art.31 del regolamento comunale, perché di solo diritto; 7. il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La tesi della ricorrente per cui la CTR avrebbe disconosciuto l'operatività automatica dell'effetto sospensivo ricollegato alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non è correlata a quanto la CTR ha affermato. La sospensione dei termini per proporre ricorso prevista dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e ribadita dall'art. 35 del regolamento comunale, presuppone che la controversia rientri nell'ambito applicativo dell'istituto dell'accertamento con adesione. La CTR non ha negato l'effetto sospensivo automatico dell'istanza di accertamento con adesione, in sé. Ha negato l'effetto sospensivo come conseguenza dell'insussistenza del presupposto (ossia la inclusione della controversia dall'ambito di quelle definibili); 5. il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte ha precisato che "l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014). Nel caso di specie la ricorrente non indica un fatto storico il cui esame sia stato omesso ma prospetta argomentazioni. Si aggiunge che dette argomentazioni non intaccano l'affermazione su cui la sentenza impugnata fa perno: la controversia, essendo di puro diritto, non era inclusa nell'ambito delle controversie per cui, in base all'art.31 del regolamento comunale, era prevista la possibilità di definizione e per cui, conseguentemente, poteva operare l'effetto sospensivo della presentazione della istanza di accertamento con adesione; 4. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 5. le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. F)5',.....”---hz ed.ig-ci,Ac.y, 4 ' e e - i'74 " ,l/n list SIXO A-> dl-ii'' A Ò , c .5 0,- 1 lictIA 4 P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Castenaso le spese processuali che liquida in euro 2.300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15°h ed ol