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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 25766/2026

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, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 29/01/2026 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria trasmessa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna, difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 29 gennaio 2026 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riconoscimento delle sentenze straniere emesse, rispettivamente, nelle date 10 giugno 2007 (proc. 15.06) e 2 settembre 2009 (proc.

SH 2009 25) dal Tribunale Cantonale di Svitto ([OSCURATO:PERSONA] -Svizzera) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e riteneva manifestamente infondata e non rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata, in subordine, dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al preteso contrasto dell'art. 12 cod. pen. con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede il riconoscimento delle sentenze straniere di condanna irrevocabili ai fini dell'applicazione in executivis dell'istituto della continuazione (art. 81 cod. pen.) con quelle italiane irrevocabili ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando nove motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAAS) e all'art. 50 della CDFUE per l'erronea applicazione del criterio dell'idem factum in relazione al reato associativo.

Dal rapporto integrativo della Polizia cantonale di Svitto del 16 giugno 2006 emergerebbe che l'attività associativa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], si sarebbe protratta oltre la sentenza del 2007, sovrapponendosi temporalmente con la condotta associativa giudicata in Italia.

Le medesime persone coinvolte nell'associazione svizzera avrebbero continuato ad operare dopo la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e le medesime società e strutture organizzative utilizzate in Svizzera sarebbero state impiegate anche successivamente, attraverso lo stesso modus operandi.

La diversa qualificazione giuridica dei fatti (violazione dell'art. 146, comma 2, del codice penale svizzero, riguardante la forma aggravata del reato di truffa riservata al "colpevole che ne fa mestiere"; associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in Italia) non escluderebbe l'identità dei fatti materiali.

La Corte di appello sarebbe caduta in errore nel non considerare integrato l'idem factum.

2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE.

La Corte di appello, quale giudice di ultima istanza avrebbe avuto l'obbligo di sollevare questione pregiudiziale interpretativa, in relazione all'art. 54 CAAS letto alla luce dell'art. 50 CDFUE, tenuto conto della mancanza di pronunce specifiche in materia di reati associativi e della loro dimensione transnazionale nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 CAAS per erronea applicazione del criterio ratione temporis. 2Sarebbe erroneo l'orientamento della giurisprudenza italiana che ritiene non applicabile l'art. 54 CAAAS a sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione della Svizzera allo spazio Schengen, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 730 cod. proc. pen. e all'art. 3 del d.

Igs. n. 73 del 2016.

La Corte di appello ha ritenuto che qualsiasi effetto diverso da quelli specificamente prescritti all'art. 12 cod. pen. non è utilmente considerabile ai fini del riconoscimento di sentenza straniera e che la continuazione non è riconducibile agli effetti penali ai quali fa riferimento la citata disposizione.

Tale orientamento non considera l'evoluzione del quadro normativo determinata dall'entrata in vigore del d.

Igs. n. 73 del 2016 attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, che espressamente fa riferimento alla presa in considerazione da parte delle autorità giudiziarie italiane di sentenze penali di condanna pronunciate da autorità giudiziarie di altri Stati membri dell'Unione europea ai fini, fra l'altro, di ogni determinazione sulla pena.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al principio di fungibilità delle detenzioni di cui all'art. 56 CAAS e all'art. 138 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha espiato 18 mesi di pena in Svizzera a seguito della condanna definitiva del Tribunale cantonale di Svitto del 2 settembre 2009.

Anche qualora non si ritenesse integrato il ne bis in idem processuale, l'art. 56 CAAS e l'art. 138 cod. pen. imporrebbero il computo della pena eseguita all'estero ai fini della determinazione della pena residua in Italia.

La Corte di appello ha escluso l'applicabilità del principio di fungibilità delle detenzioni ritenendo non integrato l'idem factum.

Tale valutazione sarebbe errata in relazione a quanto esposto nel primo motivo di ricorso.

Invero, qualora si ritenesse integrato l'idem factum in relazione al reato associativo il principio di fungibilità delle detenzioni dovrebbe trovare piena applicazione.

2.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione per la mancata considerazione di elementi decisivi ai fini dell'accertamento dell'idem factum in relazione al reato associativo.

2.7. Con il settimo motivo prospetta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 del d.

Igs. n. 73 del 2016 per la mancata applicazione del principio secondo cui le condanne straniere devono essere valutate ai fini di ogni determinazione sulla pena, reiterando le argomentazioni già esposte con il quarto motivo, e aggiungendo che, benché la 3citata normativa faccia espresso riferimento agli Stati membri dell'Unione europea, i principi ivi sanciti dovrebbero essere estesi anche agli Stati terzi associati allo spazio Schengen, come la Svizzera, in virtù del rapporto di piena fiducia reciproca che dovrebbe essere alla base dello spazio Schengen. 2.8.

Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 cod. pen. e dell'art. 696 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.

Dal 1997, allorquando si pronunciava la Corte costituzionale, ad oggi il quadro normativo euro-unitario sarebbe notevolmente mutato e porterebbe a superare i presupposti dell'ordinanza n. 72 del 1997.

Nel caso di specie la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante perché il suo accoglimento comporterebbe una decisione più favorevole per il [OSCURATO:PERSONA] che potrebbe vedersi riconosciuta la continuazione con i reati per i quali è stato definitivamente giudicato in Svizzera, oggetto delle sentenze di cui si chiede il riconoscimento.

2.9. Con il nono motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 54 CAAS e dell'art. 50 CDFUE, essendo stato provato documentalmente l'idem factum.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e le parti hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, è necessario ricostruire le vicende processuali che hanno condotto all'instaurazione del procedimento in esame al fine del suo corretto inquadramento giuridico. 2.

Come emerge dalla sentenza impugnata ed anche dalla parte descrittiva delle vicende processuali riportata nel ricorso, un vero e proprio procedimento di riconoscimento delle sentenze straniere ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. non è stato promosso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma.

Invero, il Procuratore generale, ricevuta l'istanza difensiva del 4 ottobre 2024, volta ad ottenere il promovimento presso la Corte di appello della procedura di riconoscimento ex artt. 730 e ss. cod. proc. pen. delle due sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria svizzera, pervenuta a quell'Ufficio con nota ministeriale n.

EA 149 2019 AR del 4 aprile 2025, la respingeva con provvedimento del 3 giugno 42025, e, quindi, non promuoveva la richiesta di riconoscimento.

Il procedimento, quindi, che si è concluso con la sentenza impugnata, è stato attivato con l'istanza presentata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], trasmessa alla Corte di appello a mezzo p.e.c. in data 4 agosto 2025 e qualificata come "incidente di esecuzione portante istanza di riconoscimento di sentenze penali straniere".

In sede di conclusioni, rese oralmente all'udienza camerale tenutasi dinanzi alla Corte di appello di Roma in data 29 gennaio 2026 (in realtà, ove il procedimento fosse stato incardinato come finalizzato in via ordinaria al riconoscimento delle sentenze straniere, non vi sarebbe stata necessità di fissare l'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., tenuto conto del disposto dell'art. 734, comma 2, cod. proc. pen.; sarebbe stato sufficiente un contraddittorio scritto: v.

Sez. 6, n. 39686 del 12/09/2024, non mass.), il Procuratore generale concludeva per l'inammissibilità dell'istanza, riportandosi alle conclusioni già rese dal suo Ufficio, ossia, evidentemente, a quanto già argomentato con il provvedimento del 3 giugno 2025 con il quale, come detto, era stata respinta l'istanza difensiva volta a sollecitare l'avvio del procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere.

3. Così ricostruita la "genesi" del procedimento in esame, deve osservarsi che, non essendo stata promossa dal Procuratore generale alcuna richiesta di riconoscimento delle sentenze penali straniere, il procedimento, scaturito dall'istanza del 4 agosto 2025 avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], non può essere inteso, stricto sensu, come finalizzato, in prima battuta, al riconoscimento delle sentenze penali straniere.

Invero, ove inteso in tale senso, il procedimento sarebbe stato attivato da soggetto non legittimato, tenuto conto che l'art. 730 cod. proc. pen. attribuisce al Ministro della Giustizia l'iniziativa, ma al Procuratore generale la legittimazione a promuovere il relativo procedimento (v.

Sez. 6 n. 6532 del 14/01/2025, in motivazione, non mass.), e, quindi, a monte avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia di inammissibilità da parte della Corte di appello.

Ai fini del riconoscimento delle sentenze penali straniere, infatti, l'art. 730 cod. proc. pen. impone al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di promuovere il relativo procedimento, specificando espressamente gli effetti per i quali il riconoscimento stesso è domandato.

In mancanza di tale presupposto, il giudice è carente di giurisdizione (Sez. 5, n. 2137 del 03/10/1995, Rv. 203579-01, in relazione ad una fattispecie nella quale la Suprema Corte ha riconosciuto il vizio cosiddetto di ultrapetizione nel provvedimento adottato dalla Corte d'Appello di Trento, che aveva determinato la pena da eseguire in Italia, in difetto della richiesta del Procuratore generale). 5D'altra parte, la richiesta del Procuratore generale non può mancare, dovendo specificare anche gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, e ciò ai fini di assicurare la ritualità del contraddittorio.

In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la norma di cui all'art. 730, terzo comma, cod. proc. pen., impone, per la richiesta del Procuratore generale, il requisito indispensabile della specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, essendo ispirata, rispetto alla previsione del codice abrogato, alla maggior tutela delle esigenze del contradditorio e della difesa che si realizzano attraverso il procedimento previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.; essa si correla, d'altra parte, alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 734 cod. proc. pen., la quale, prescrivendo che la sentenza enunci espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento, viene a porre un principio di stretta corrispondenza tra la richiesta del Procuratore generale, che è esercizio di azione penale complementare, e la pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 6490 del 25/11/1997, dep. 1998, Rv. 209598-01: in applicazione di tale principio il giudice di legittimità ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva deliberato il riconoscimento di una sentenza penale di condanna, pronunciata all'estero, ai fini della recidiva e dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, senza che nella richiesta del Procuratore generale fossero stati specificati gli effetti ai quali il riconoscimento doveva riferirsi; nello stesso senso Sez. 6, n. 7067 del 27/11/2009, deo. 2010, Rv. 246073-01).

D'altronde, come chiarito in altra pronuncia (Sez. 6, n. 2046 del 17/10/2017, deo. 2018, non mass), il riconoscimento di cui all'art. 730 cod. proc. pen. è previsto per i soli effetti dell'articolo 12, primo comma, nn. 1, 2 e 3 del codice penale (nonché del n. 4 quando vi sia richiesta del privato ai fini civilistici), sicché emerge con evidenza che la richiamata norma non prevede che il condannato possa presentare la richiesta di riconoscimento per la semplice ragione che non è al riguardo ipotizzabile alcuno spazio di suo concreto interesse.

Con riferimento agli artt. 731 cod. proc. pen. e 1 della legge 3 luglio 1989, n. 257, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui riservano solo al Ministro della giustizia il potere di richiedere il riconoscimento delle sentenze penali straniere e non anche all'imputato, in quanto tale strumento processuale interno è finalizzato alla soddisfazione degli obblighi o all'attuazione delle facoltà che derivano dal rapporto interstatuale (Sez. 4, n. 598 del 28/02/1997, Rv. 207912-01).

Infine, in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, una volta che il Ministro ha avanzato la richiesta, il Procuratore generale non è obbligato a procedere esclusivamente per i fini individuati dal Ministro, in quanto l'art. 730 6comma secondo cod. proc. pen. gli attribuisce autonomia di azione (Sez. 6, n. 31515 del 16/06/2004, Rv. 229158-01).

4. Ciò chiarito, questa Corte ritiene che il procedimento attivato con l'istanza del 4 agosto 2025 si configura come un vero e proprio "incidente di esecuzione", così come del resto rubricato nella predetta istanza, avente ad oggetto il controllo giurisdizionale sulla legittimità del diniego del Procuratore generale di promuovere il procedimento volto al riconoscimento delle sentenze penali straniere.

Invero, al di là della fondatezza della pretesa del ricorrente circa il riconoscimento delle sentenze straniere a fini penali, deve ritenersi riconosciuta la possibilità all'interessato non solo di sollecitare il Ministero della Giustizia e il Procuratore generale a promuovere il procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere a fini penali, ma anche di sottoporre a controllo l'eventuale rifiuto del Procuratore generale di dare corso alla sollecitazione, atto che, altrimenti, sfuggirebbe, nel sistema, a qualsiasi forma di sindacato giurisdizionale.

Non va neppure sottaciuto che l'art. 730 cod. proc. pen. impone al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di promuovere il relativo procedimento (v. la già citata Sez. 5 n. 2137 del 03/10/1995, Rv. 203579-01; v., altresì, Sez. 2, n. 1176 del 18/03/1977, Rv. 137075 - 01, che, nella vigenza del vecchio codice di rito, aveva affermato come la richiesta di riconoscimento di sentenze penali straniere da parte del Procuratore generale ed il conseguente provvedimento della Corte d'appello non sono atti meramente discrezionali, bensì atti dovuti se ricorrano le condizioni di legge).

Sotto questo profilo, pertanto, il vigente sistema processuale, come è noto, non prevede la possibilità di esperire ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del pubblico ministero, in particolare nella fase esecutiva (e il procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere è assimilabile ad un procedimento di esecuzione, se non altro per ragioni storiche - si veda quanto già prevedeva l'art. 674, comma 2, del codice di procedura penale del 1930, che rimandava, sotto il profilo procedurale, alle forme stabilite per gli incidenti di esecuzione): tali atti, tuttavia, possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (v.

Sez. 1, n. 3229 del 24/05/1995, Rv. 202353-01; Sez. 1, n. 23287 del 04/04/2001, Rv. 219492-01).

Nel caso di specie, dunque, la Corte di appello si è pronunciata, nella sostanza, come giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale il ricorrente ha censurato il provvedimento del Procuratore generale con cui è stata respinta la sollecitazione a promuovere il procedimento di riconoscimento, ai fini penali, delle sentenze straniere in esame. 7Ciò posto, va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto: "Il diniego del Procuratore generale presso la Corte di appello di dare corso al procedimento di riconoscimento di sentenza penale straniera ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen., sollecitato con motivata istanza dall'interessato, può essere da questi opposto, al fine di sindacarne la legittimità, con incidente di esecuzione promosso dinanzi alla competente Corte di appello".

Ne consegue la formale ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza impugnata, che, dichiarando inammissibile l'istanza dei [OSCURATO:PERSONA], concludeva il relativo incidente di esecuzione.

5. Tuttavia, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

5.1. Sono inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto e il nono motivo, che pongono tutti il tema del ne bis in idem ai sensi degli artt. 54 CAAS e e 50 CDFUE, in via principale o preliminare, quanto, in quest'ultimo caso, alla questione della fungibilità della pena (quinto motivo), ovvero alla prospettata necessità di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE (secondo motivo).

Invero, come emerge dalla sentenza impugnata (vedi pag. 12), il tema del ne bis in idem è stato oggetto di una formale rinuncia nel corso del procedimento con memoria del 20 ottobre 2025, sicché dello stesso la Corte di appello non si è occupata, correttamente omettendo di pronunciarsi.

Ne consegue che le doglianze su questo aspetto sono inammissibili, non essendo stato più devoluto il tema alla Corte distrettuale.

In ogni caso, va, ulteriormente, aggiunto che l'applicazione del divieto di "bis in idem", sancito dagli artt. 54 e ss. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, non richiede il pregresso riconoscimento nello Stato della sentenza straniera.

Consegue che la necessaria limitazione dell'esercizio della giurisdizione da parte di uno Stato aderente all'Accordo di Schengen in presenza del bis in idem derivante da una sentenza di altro Stato aderente al predetto Accordo implica di per sé l'incompatibilità con il meccanismo del riconoscimento della sentenza straniera, potendo l'interessato fare valere la preclusione direttamente in sede esecutiva (Sez. 6, n. 34793 del 18/06/2008, Rv. 241377-01).

5.2. Sono inammissibili anche le ulteriori censure che attengono al tema del riconoscimento delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria svizzera ai fini della configurazione della continuazione fra i reati oggetto di quelle sentenze e reati oggetto di sentenze irrevocabili emesse dall'Autorità giudiziaria italiana nei riguardi del ricorrente.

Come è noto, infatti, con orientamento consolidato nel tempo, la 8giurisprudenza di legittimità ha affermato che il riconoscimento di una sentenza straniera non può essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l'applicazione dell'istituto della continuazione; invero quest'ultimo, che implica un giudizio di merito bilaterale tra la pronuncia all'estero e quella emananda in Italia, non può considerarsi "altro effetto penale della condanna" rilevante ai fini del suddetto riconoscimento ex art. 12, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 6 n. 1056 del 07/03/1996, Rv. 204519-01).

E' inapplicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen. (ex plurimis Sez. 1, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 259035-01).

Tale esegesi è anche coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 12 cod. pen., nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'individuazione del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 del cod. proc. pen. (Corte cost. ordinanza n. 72 del 1997).

Al riguardo, la Corte ha rilevato che la disciplina del reato continuato postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché «il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti di quanto richiesto dal giudice a quo comporterebbe l'individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato all'estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene in concreto irrogate nei due giudizi, posto che soltanto per questa via sarebbe possibile individuare la 'violazione più grave' e determinare, in ragione di essa, l'aumento di una pena prevista dall'ordinamento interno» e che «l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all'estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l'altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere».

Questa pronuncia non può dirsi superata da quanto eventualmente desumibile dalla decisione quadro 2008/675/GAI, attuata in Italia con il d.

Igs. n. 73 del 2016, poiché, a tacere d'altro, la Svizzera, che ha aderito allo spazio Schengen, tuttavia non fa parte dell'Unione europea.

Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 6, n. 671 del 927/10/2022, dep. 2023, non mass., e Sez. 6, n. 23263 del 05/05/2023, non mass.), il regime giuridico di circolazione dei giudicati penali di condanna previsto per gli Stati membri dell'U.E. (in ordine al quale, Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022, Rv. 283614-01) non è applicabile alla Confederazione svizzera.

Tale Stato, pur avendo relazioni qualificate con l'Unione europea, non è membro di tale consesso e pertanto allo stesso non è applicabile il d.lgs. 2 maggio 2016, n. 73, che ha attuato in Italia la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

Per detto Stato continuano quindi ad applicarsi le disposizioni della cooperazione intergovernativa del Consiglio d'Europa, come integrata dagli accordi aggiuntivi, quanto al riconoscimento delle decisioni penali.

In particolare, viene in considerazione l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 10 settembre 1998, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e che ne agevola l'applicazione, che all'art. 21 disciplina lo scambio delle decisioni di condanna.

Nell'attuare tale disposizione, la legge di ratifica (I. n. 367 del 2001) ha novellato l'art. 730 cod. proc. pen., ribadendo quindi il ricorso alla ordinaria procedura di riconoscimento.

6. Conclusivamente, sulla base delle sue su esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 29/01/2026 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria trasmessa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna, difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 gennaio 2026 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riconoscimento delle sentenze straniere emesse, rispettivamente, nelle date 10 giugno 2007 (proc. 15.06) e 2 settembre 2009 (proc. SH 2009 25) dal Tribunale Cantonale di Svitto ([OSCURATO:PERSONA] -Svizzera) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e riteneva manifestamente infondata e non rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata, in subordine, dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al preteso contrasto dell'art. 12 cod. pen. con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede il riconoscimento delle sentenze straniere di condanna irrevocabili ai fini dell'applicazione in executivis dell'istituto della continuazione (art. 81 cod. pen.) con quelle italiane irrevocabili ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando nove motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAAS) e all'art. 50 della CDFUE per l'erronea applicazione del criterio dell'idem factum in relazione al reato associativo. Dal rapporto integrativo della Polizia cantonale di Svitto del 16 giugno 2006 emergerebbe che l'attività associativa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], si sarebbe protratta oltre la sentenza del 2007, sovrapponendosi temporalmente con la condotta associativa giudicata in Italia. Le medesime persone coinvolte nell'associazione svizzera avrebbero continuato ad operare dopo la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e le medesime società e strutture organizzative utilizzate in Svizzera sarebbero state impiegate anche successivamente, attraverso lo stesso modus operandi. La diversa qualificazione giuridica dei fatti (violazione dell'art. 146, comma 2, del codice penale svizzero, riguardante la forma aggravata del reato di truffa riservata al "colpevole che ne fa mestiere"; associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in Italia) non escluderebbe l'identità dei fatti materiali. La Corte di appello sarebbe caduta in errore nel non considerare integrato l'idem factum. 2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE. La Corte di appello, quale giudice di ultima istanza avrebbe avuto l'obbligo di sollevare questione pregiudiziale interpretativa, in relazione all'art. 54 CAAS letto alla luce dell'art. 50 CDFUE, tenuto conto della mancanza di pronunce specifiche in materia di reati associativi e della loro dimensione transnazionale nella giurisprudenza della Corte di giustizia. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 CAAS per erronea applicazione del criterio ratione temporis. 2Sarebbe erroneo l'orientamento della giurisprudenza italiana che ritiene non applicabile l'art. 54 CAAAS a sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione della Svizzera allo spazio Schengen, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. 2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 730 cod. proc. pen. e all'art. 3 del d. Igs. n. 73 del 2016. La Corte di appello ha ritenuto che qualsiasi effetto diverso da quelli specificamente prescritti all'art. 12 cod. pen. non è utilmente considerabile ai fini del riconoscimento di sentenza straniera e che la continuazione non è riconducibile agli effetti penali ai quali fa riferimento la citata disposizione. Tale orientamento non considera l'evoluzione del quadro normativo determinata dall'entrata in vigore del d. Igs. n. 73 del 2016 attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, che espressamente fa riferimento alla presa in considerazione da parte delle autorità giudiziarie italiane di sentenze penali di condanna pronunciate da autorità giudiziarie di altri Stati membri dell'Unione europea ai fini, fra l'altro, di ogni determinazione sulla pena. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al principio di fungibilità delle detenzioni di cui all'art. 56 CAAS e all'art. 138 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha espiato 18 mesi di pena in Svizzera a seguito della condanna definitiva del Tribunale cantonale di Svitto del 2 settembre 2009. Anche qualora non si ritenesse integrato il ne bis in idem processuale, l'art. 56 CAAS e l'art. 138 cod. pen. imporrebbero il computo della pena eseguita all'estero ai fini della determinazione della pena residua in Italia. La Corte di appello ha escluso l'applicabilità del principio di fungibilità delle detenzioni ritenendo non integrato l'idem factum. Tale valutazione sarebbe errata in relazione a quanto esposto nel primo motivo di ricorso. Invero, qualora si ritenesse integrato l'idem factum in relazione al reato associativo il principio di fungibilità delle detenzioni dovrebbe trovare piena applicazione. 2.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione per la mancata considerazione di elementi decisivi ai fini dell'accertamento dell'idem factum in relazione al reato associativo. 2.7. Con il settimo motivo prospetta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 del d. Igs. n. 73 del 2016 per la mancata applicazione del principio secondo cui le condanne straniere devono essere valutate ai fini di ogni determinazione sulla pena, reiterando le argomentazioni già esposte con il quarto motivo, e aggiungendo che, benché la 3citata normativa faccia espresso riferimento agli Stati membri dell'Unione europea, i principi ivi sanciti dovrebbero essere estesi anche agli Stati terzi associati allo spazio Schengen, come la Svizzera, in virtù del rapporto di piena fiducia reciproca che dovrebbe essere alla base dello spazio Schengen. 2.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 cod. pen. e dell'art. 696 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. Dal 1997, allorquando si pronunciava la Corte costituzionale, ad oggi il quadro normativo euro-unitario sarebbe notevolmente mutato e porterebbe a superare i presupposti dell'ordinanza n. 72 del 1997. Nel caso di specie la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante perché il suo accoglimento comporterebbe una decisione più favorevole per il [OSCURATO:PERSONA] che potrebbe vedersi riconosciuta la continuazione con i reati per i quali è stato definitivamente giudicato in Svizzera, oggetto delle sentenze di cui si chiede il riconoscimento. 2.9. Con il nono motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 54 CAAS e dell'art. 50 CDFUE, essendo stato provato documentalmente l'idem factum. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e le parti hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, è necessario ricostruire le vicende processuali che hanno condotto all'instaurazione del procedimento in esame al fine del suo corretto inquadramento giuridico. 2. Come emerge dalla sentenza impugnata ed anche dalla parte descrittiva delle vicende processuali riportata nel ricorso, un vero e proprio procedimento di riconoscimento delle sentenze straniere ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. non è stato promosso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma. Invero, il Procuratore generale, ricevuta l'istanza difensiva del 4 ottobre 2024, volta ad ottenere il promovimento presso la Corte di appello della procedura di riconoscimento ex artt. 730 e ss. cod. proc. pen. delle due sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria svizzera, pervenuta a quell'Ufficio con nota ministeriale n. EA 149 2019 AR del 4 aprile 2025, la respingeva con provvedimento del 3 giugno 42025, e, quindi, non promuoveva la richiesta di riconoscimento. Il procedimento, quindi, che si è concluso con la sentenza impugnata, è stato attivato con l'istanza presentata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], trasmessa alla Corte di appello a mezzo p.e.c. in data 4 agosto 2025 e qualificata come "incidente di esecuzione portante istanza di riconoscimento di sentenze penali straniere". In sede di conclusioni, rese oralmente all'udienza camerale tenutasi dinanzi alla Corte di appello di Roma in data 29 gennaio 2026 (in realtà, ove il procedimento fosse stato incardinato come finalizzato in via ordinaria al riconoscimento delle sentenze straniere, non vi sarebbe stata necessità di fissare l'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., tenuto conto del disposto dell'art. 734, comma 2, cod. proc. pen.; sarebbe stato sufficiente un contraddittorio scritto: v. Sez. 6, n. 39686 del 12/09/2024, non mass.), il Procuratore generale concludeva per l'inammissibilità dell'istanza, riportandosi alle conclusioni già rese dal suo Ufficio, ossia, evidentemente, a quanto già argomentato con il provvedimento del 3 giugno 2025 con il quale, come detto, era stata respinta l'istanza difensiva volta a sollecitare l'avvio del procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere. 3. Così ricostruita la "genesi" del procedimento in esame, deve osservarsi che, non essendo stata promossa dal Procuratore generale alcuna richiesta di riconoscimento delle sentenze penali straniere, il procedimento, scaturito dall'istanza del 4 agosto 2025 avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], non può essere inteso, stricto sensu, come finalizzato, in prima battuta, al riconoscimento delle sentenze penali straniere. Invero, ove inteso in tale senso, il procedimento sarebbe stato attivato da soggetto non legittimato, tenuto conto che l'art. 730 cod. proc. pen. attribuisce al Ministro della Giustizia l'iniziativa, ma al Procuratore generale la legittimazione a promuovere il relativo procedimento (v. Sez. 6 n. 6532 del 14/01/2025, in motivazione, non mass.), e, quindi, a monte avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia di inammissibilità da parte della Corte di appello. Ai fini del riconoscimento delle sentenze penali straniere, infatti, l'art. 730 cod. proc. pen. impone al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di promuovere il relativo procedimento, specificando espressamente gli effetti per i quali il riconoscimento stesso è domandato. In mancanza di tale presupposto, il giudice è carente di giurisdizione (Sez. 5, n. 2137 del 03/10/1995, Rv. 203579-01, in relazione ad una fattispecie nella quale la Suprema Corte ha riconosciuto il vizio cosiddetto di ultrapetizione nel provvedimento adottato dalla Corte d'Appello di Trento, che aveva determinato la pena da eseguire in Italia, in difetto della richiesta del Procuratore generale). 5D'altra parte, la richiesta del Procuratore generale non può mancare, dovendo specificare anche gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, e ciò ai fini di assicurare la ritualità del contraddittorio. In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la norma di cui all'art. 730, terzo comma, cod. proc. pen., impone, per la richiesta del Procuratore generale, il requisito indispensabile della specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, essendo ispirata, rispetto alla previsione del codice abrogato, alla maggior tutela delle esigenze del contradditorio e della difesa che si realizzano attraverso il procedimento previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.; essa si correla, d'altra parte, alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 734 cod. proc. pen., la quale, prescrivendo che la sentenza enunci espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento, viene a porre un principio di stretta corrispondenza tra la richiesta del Procuratore generale, che è esercizio di azione penale complementare, e la pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 6490 del 25/11/1997, dep. 1998, Rv. 209598-01: in applicazione di tale principio il giudice di legittimità ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva deliberato il riconoscimento di una sentenza penale di condanna, pronunciata all'estero, ai fini della recidiva e dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, senza che nella richiesta del Procuratore generale fossero stati specificati gli effetti ai quali il riconoscimento doveva riferirsi; nello stesso senso Sez. 6, n. 7067 del 27/11/2009, deo. 2010, Rv. 246073-01). D'altronde, come chiarito in altra pronuncia (Sez. 6, n. 2046 del 17/10/2017, deo. 2018, non mass), il riconoscimento di cui all'art. 730 cod. proc. pen. è previsto per i soli effetti dell'articolo 12, primo comma, nn. 1, 2 e 3 del codice penale (nonché del n. 4 quando vi sia richiesta del privato ai fini civilistici), sicché emerge con evidenza che la richiamata norma non prevede che il condannato possa presentare la richiesta di riconoscimento per la semplice ragione che non è al riguardo ipotizzabile alcuno spazio di suo concreto interesse. Con riferimento agli artt. 731 cod. proc. pen. e 1 della legge 3 luglio 1989, n. 257, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui riservano solo al Ministro della giustizia il potere di richiedere il riconoscimento delle sentenze penali straniere e non anche all'imputato, in quanto tale strumento processuale interno è finalizzato alla soddisfazione degli obblighi o all'attuazione delle facoltà che derivano dal rapporto interstatuale (Sez. 4, n. 598 del 28/02/1997, Rv. 207912-01). Infine, in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, una volta che il Ministro ha avanzato la richiesta, il Procuratore generale non è obbligato a procedere esclusivamente per i fini individuati dal Ministro, in quanto l'art. 730 6comma secondo cod. proc. pen. gli attribuisce autonomia di azione (Sez. 6, n. 31515 del 16/06/2004, Rv. 229158-01). 4. Ciò chiarito, questa Corte ritiene che il procedimento attivato con l'istanza del 4 agosto 2025 si configura come un vero e proprio "incidente di esecuzione", così come del resto rubricato nella predetta istanza, avente ad oggetto il controllo giurisdizionale sulla legittimità del diniego del Procuratore generale di promuovere il procedimento volto al riconoscimento delle sentenze penali straniere. Invero, al di là della fondatezza della pretesa del ricorrente circa il riconoscimento delle sentenze straniere a fini penali, deve ritenersi riconosciuta la possibilità all'interessato non solo di sollecitare il Ministero della Giustizia e il Procuratore generale a promuovere il procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere a fini penali, ma anche di sottoporre a controllo l'eventuale rifiuto del Procuratore generale di dare corso alla sollecitazione, atto che, altrimenti, sfuggirebbe, nel sistema, a qualsiasi forma di sindacato giurisdizionale. Non va neppure sottaciuto che l'art. 730 cod. proc. pen. impone al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di promuovere il relativo procedimento (v. la già citata Sez. 5 n. 2137 del 03/10/1995, Rv. 203579-01; v., altresì, Sez. 2, n. 1176 del 18/03/1977, Rv. 137075 - 01, che, nella vigenza del vecchio codice di rito, aveva affermato come la richiesta di riconoscimento di sentenze penali straniere da parte del Procuratore generale ed il conseguente provvedimento della Corte d'appello non sono atti meramente discrezionali, bensì atti dovuti se ricorrano le condizioni di legge). Sotto questo profilo, pertanto, il vigente sistema processuale, come è noto, non prevede la possibilità di esperire ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del pubblico ministero, in particolare nella fase esecutiva (e il procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere è assimilabile ad un procedimento di esecuzione, se non altro per ragioni storiche - si veda quanto già prevedeva l'art. 674, comma 2, del codice di procedura penale del 1930, che rimandava, sotto il profilo procedurale, alle forme stabilite per gli incidenti di esecuzione): tali atti, tuttavia, possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 3229 del 24/05/1995, Rv. 202353-01; Sez. 1, n. 23287 del 04/04/2001, Rv. 219492-01). Nel caso di specie, dunque, la Corte di appello si è pronunciata, nella sostanza, come giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale il ricorrente ha censurato il provvedimento del Procuratore generale con cui è stata respinta la sollecitazione a promuovere il procedimento di riconoscimento, ai fini penali, delle sentenze straniere in esame. 7Ciò posto, va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto: "Il diniego del Procuratore generale presso la Corte di appello di dare corso al procedimento di riconoscimento di sentenza penale straniera ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen., sollecitato con motivata istanza dall'interessato, può essere da questi opposto, al fine di sindacarne la legittimità, con incidente di esecuzione promosso dinanzi alla competente Corte di appello". Ne consegue la formale ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza impugnata, che, dichiarando inammissibile l'istanza dei [OSCURATO:PERSONA], concludeva il relativo incidente di esecuzione. 5. Tuttavia, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 5.1. Sono inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto e il nono motivo, che pongono tutti il tema del ne bis in idem ai sensi degli artt. 54 CAAS e e 50 CDFUE, in via principale o preliminare, quanto, in quest'ultimo caso, alla questione della fungibilità della pena (quinto motivo), ovvero alla prospettata necessità di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE (secondo motivo). Invero, come emerge dalla sentenza impugnata (vedi pag. 12), il tema del ne bis in idem è stato oggetto di una formale rinuncia nel corso del procedimento con memoria del 20 ottobre 2025, sicché dello stesso la Corte di appello non si è occupata, correttamente omettendo di pronunciarsi. Ne consegue che le doglianze su questo aspetto sono inammissibili, non essendo stato più devoluto il tema alla Corte distrettuale. In ogni caso, va, ulteriormente, aggiunto che l'applicazione del divieto di "bis in idem", sancito dagli artt. 54 e ss. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, non richiede il pregresso riconoscimento nello Stato della sentenza straniera. Consegue che la necessaria limitazione dell'esercizio della giurisdizione da parte di uno Stato aderente all'Accordo di Schengen in presenza del bis in idem derivante da una sentenza di altro Stato aderente al predetto Accordo implica di per sé l'incompatibilità con il meccanismo del riconoscimento della sentenza straniera, potendo l'interessato fare valere la preclusione direttamente in sede esecutiva (Sez. 6, n. 34793 del 18/06/2008, Rv. 241377-01). 5.2. Sono inammissibili anche le ulteriori censure che attengono al tema del riconoscimento delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria svizzera ai fini della configurazione della continuazione fra i reati oggetto di quelle sentenze e reati oggetto di sentenze irrevocabili emesse dall'Autorità giudiziaria italiana nei riguardi del ricorrente. Come è noto, infatti, con orientamento consolidato nel tempo, la 8giurisprudenza di legittimità ha affermato che il riconoscimento di una sentenza straniera non può essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l'applicazione dell'istituto della continuazione; invero quest'ultimo, che implica un giudizio di merito bilaterale tra la pronuncia all'estero e quella emananda in Italia, non può considerarsi "altro effetto penale della condanna" rilevante ai fini del suddetto riconoscimento ex art. 12, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 6 n. 1056 del 07/03/1996, Rv. 204519-01). E' inapplicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen. (ex plurimis Sez. 1, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 259035-01). Tale esegesi è anche coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 12 cod. pen., nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'individuazione del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 del cod. proc. pen. (Corte cost. ordinanza n. 72 del 1997). Al riguardo, la Corte ha rilevato che la disciplina del reato continuato postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché «il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti di quanto richiesto dal giudice a quo comporterebbe l'individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato all'estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene in concreto irrogate nei due giudizi, posto che soltanto per questa via sarebbe possibile individuare la 'violazione più grave' e determinare, in ragione di essa, l'aumento di una pena prevista dall'ordinamento interno» e che «l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all'estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l'altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere». Questa pronuncia non può dirsi superata da quanto eventualmente desumibile dalla decisione quadro 2008/675/GAI, attuata in Italia con il d. Igs. n. 73 del 2016, poiché, a tacere d'altro, la Svizzera, che ha aderito allo spazio Schengen, tuttavia non fa parte dell'Unione europea. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 6, n. 671 del 927/10/2022, dep. 2023, non mass., e Sez. 6, n. 23263 del 05/05/2023, non mass.), il regime giuridico di circolazione dei giudicati penali di condanna previsto per gli Stati membri dell'U.E. (in ordine al quale, Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022, Rv. 283614-01) non è applicabile alla Confederazione svizzera. Tale Stato, pur avendo relazioni qualificate con l'Unione europea, non è membro di tale consesso e pertanto allo stesso non è applicabile il d.lgs. 2 maggio 2016, n. 73, che ha attuato in Italia la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Per detto Stato continuano quindi ad applicarsi le disposizioni della cooperazione intergovernativa del Consiglio d'Europa, come integrata dagli accordi aggiuntivi, quanto al riconoscimento delle decisioni penali. In particolare, viene in considerazione l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 10 settembre 1998, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e che ne agevola l'applicazione, che all'art. 21 disciplina lo scambio delle decisioni di condanna. Nell'attuare tale disposizione, la legge di ratifica (I. n. 367 del 2001) ha novellato l'art. 730 cod. proc. pen., ribadendo quindi il ricorso alla ordinaria procedura di riconoscimento. 6. Conclusivamente, sulla base delle sue su esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25766/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris