Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14707/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Viareggio il 19/02/1955avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta: la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questaCorte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lamemoria presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], hacontestato quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell’accoglimentodell’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 4 marzo 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma dellapronuncia del Tribunale di Lucca del 19 luglio 2022, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 220 legge fall., perché estinto perprescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la primadecisione, segnatamente nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dello stessoAntignano e di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta per distrazione.2.

Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso percassazione, con separato atto, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, d. att. cod. proc. pen.).2.1.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.2.1.1.

Con il primo motivo è stata dedotta l’inosservanza di norme processuali stabilite apena di nullità (artt. 178, 179 e 429 cod. proc. pen.), in ragione dell’indeterminatezza dell’edittoaccusatorio, assumendosi che, pur esordendo con il riferimento alla condotta di «entrambi» gliimputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), esso non chiarisca l’attribuzione soggettiva delle singole condottedescritte (prelievi e pagamenti non giustificati; operazioni in favore della [OSCURATO:PERSONA] LTD;bonifici in favore del [OSCURATO:PERSONA]; omesso deposito delle scritture), né specifichi se e in quali termini alricorrente siano stati ascritti in concorso anche fatti posti in essere da altri, non valendo in sensocontrario il riferimento cronologico alle rispettive cariche sociali; con conseguente lesione deldiritto di difesa e, in particolare, della possibilità di valutare l’accesso a riti alternativi.2.1.2.

Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, ad avviso delladifesa pure apparente, sulle censure sollevate con l’atto di appello in ordine all’affermazione diresponsabilità dell’imputato per bancarotta fraudolenta distrattiva con riguardo a ciascuna dellecondotte contestate.

In particolare, la difesa ha censurato l’affermazione secondo cui la mancatagiustificazione delle operazioni (anche di quelle poste in essere durante la gestione [OSCURATO:PERSONA])sarebbe di per sé sufficiente a qualificare come ingiustificati e, quindi, distrattivi i prelievi e ipagamenti, osservando che tale impostazione finirebbe per gravare l’imputato di un onereprobatorio, peraltro reso impraticabile dal tempo trascorso e dalla mancata disponibilità delladocumentazione contabile.

È stato altresì censurato il richiamo a un elaborato tecnico di parte(consulenza del curatore) e la valorizzazione della mancanza di delibere societarie a supportodei pagamenti (in particolare dei bonifici in favore del [OSCURATO:PERSONA]), assumendosi che si tratti diargomenti inconferenti che non avrebbero compiutamente disatteso le specifiche deduzionidifensive sulle causali delle operazioni.2.1.3.

Con il terzo motivo è stata dedotta l’erronea applicazione dell’art. 62, n. 6, cod.pen. e di norme civilistiche (artt. 1965 e 1267 cod. civ.) in relazione all’esclusione dell’attenuantedel risarcimento del danno e alla condanna al risarcimento di esso.2.2.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi.2.2.1.

Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione.

Con l’atto diappello si era rappresentato il difetto di prova di prelevamenti ingiustificati riferibili all’[OSCURATO:PERSONA](e già il capo di imputazione non conterrebbe la specifica indicazione delle operazionieffettivamente a lui riconducibili, come prospettato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]); e, quanto alle operazionidirettamente ascritte all’[OSCURATO:PERSONA] (pagamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] LTD e bonificiin favore del [OSCURATO:PERSONA]), si era negato il difetto di giustificazione (deducendo che esse potrebberotrovare spiegazione in prestazioni effettive o nell’adempimento di crediti di natura privilegiata);e la Corte di appello avrebbe respinto le censure con una motivazione scarna e meramenteriepilogativa del capo di imputazione, senza confronto con il materiale istruttorio e con ilmomento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto la carica di liquidatore.2.2.2.

Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di in relazione all’elementosoggettivo del reato.

Con l’atto di appello si era dedotta la mancanza di prova dellaconsapevolezza del ricorrente circa la natura distrattiva delle operazioni contestate. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disatteso il gravame, traendo il dolo generico dalla sistematicità delleoperazioni, a fronte del numero limitato di quelle ascritte all’[OSCURATO:PERSONA] e dell’assenza dichiarimenti sul suo contributo rispetto alle condotte riferite ad altri amministratori.3. [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato inizialmente assegnato, ha disposto latrasmissione degli atti a questa Sezione.4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione eil difensore di [OSCURATO:PERSONA] hanno rassegnato le proprie conclusioni per iscritto, nei terminiesposti in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; è, invece,fondato il secondo motivo, nei limiti di seguito esposti, rimanendo assorbito il terzo.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], è dirimente osservare chel’imputazione distingue chiaramente le condotte di ciascuno a loro ascritte, indicando sia quellea loro attribuite monosoggettivamente e quelle in concorso.Difatti, all’incipit, «anche in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unicodal 18.05.2009 al 02.11.2012 e poi amministratore delegato da quella data al 12.12.2013, eAntignano [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della società dal 18.12.2013 al fallimento della ItalmarineS.r.l. in liquidazione», segue la descrizione delle condotte, quanto alla bancarotta fraudolentapatrimoniale, nei seguenti termini:- «prima del fallimento effettuavano prelievi dalle casse sociali, ovvero effettuavanopagamenti non giustificati per euro 434.456,87 (condotte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per euro 230.726,30e di [OSCURATO:PERSONA] per il residuo), annotate come anticipazioni soci e poi azzerate in contabilità, al31.12.2014 come sopravvenienza passiva»;- «[OSCURATO:PERSONA] distraeva, in assenza di giustificazione, la somma di euro 142.500,00tramite operazioni di pagamento effettuate tra il 23.12.2013 e il 22.01.2014, a fronte di unafattura (n. 1 del 03.04.2012) emessa dalla CapGoo [OSCURATO:PERSONA] LTD di Malta, amministrata dallostesso [OSCURATO:PERSONA] per “prestazioni lavorative diverse” non chiarite dal liquidatore;pagamenti effettuati, per la misura di euro 80.000,00, direttamente a favore di [OSCURATO:PERSONA]»;- «in prossimità del fallimento operavano (condotte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) una distrazionedi euro 24.832,00 tramite un bonifico del 20.11.2015 all’ordine di [OSCURATO:PERSONA], tratto sul conto correnteaziendale della Cassa di Risparmio di Volterra e, in precedenza, altro bonifico a favore dellostesso [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di euro 23.000,00 con addebito sul conto della Cassa di [OSCURATO:PERSONA] e Livorno» (cfr. capo di imputazione).Se, allora, si ricorda che «non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quandoquesta contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, inmodo da consentire all'imputato di difendersi» (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv.280572 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023 – dep. 2024, P., Rv. 286023 – 01); e siosserva che già la decisione Tribunale, confermata dalla Corte di appello, ha indicato neimedesimi termini esposti in imputazione i fatti distrattivi di cui ha ritenuto rispettivamenteresponsabile ciascuno degli imputati, non è dato comprendere in che termini l’editto accusatoriosarebbe generico né in che modo sarebbe stato leso il diritto di difesa; tanto che sottoquest’ultimo profilo il ricorso è del tutto assertivo, anche nella parte in cui correla l’asseritalesione all’eventuale richiesta di riti alternativi.3.

Il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto.È dirimente osservare che la Corte di appello ha confermato la decisione di primo gradosenza argomentare compiutamente sulla prospettazione difensiva, segnatamente nella parte incui si era contestata l’attribuzione al ricorrente dei fatti distrattivi in discorso, quantunque anchealtri (ivi compreso il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avessero ricoperto la caricaamministrativa nella fallita (unitamente al [OSCURATO:PERSONA] o successivamente); e nella parte in cui si eradedotto il generico richiamo alla relazione di consulenza fatta stilare dal curatore, in ragionedella riduzione del montante sottratto (in essa indicato) alla luce di quanto affermato dalTribunale delle imprese.Dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conrinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.Rimane assorbito il terzo motivo.4.

I motivi di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente.Essi, lungi dal contenere compiute censure di legittimità al provvedimento impugnato, siaffidano a enunciati del tutto privi di specificità – anche nella parte in cui fanno rimando,parimenti del tutto generico – ai motivi di appello che non sarebbero stati compiutamentedisattesi (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02); e prospettanoun’alternativa ricostruzione dell’occorso senza neppure dedurre il travisamento della prova edaffidandosi ad asserti pure ipotetici (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01;Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014- dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01).Ancora, l’impugnazione è manifestamente infondata nella parte in cui assume il vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza del prescritto dolo generico e degli indici di fraudolenza(Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 38396 del23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01), giustificato in maniera congrua e logica – senza cheanche sul punto vi siano puntuali censure – alla luce delle ripetute condotte depauperativedell’ente (prive di giustificazione e talune pure estranee alle finalità sociali).Infine, il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, nella parte in cui adduceil difetto della chiara indicazione dei fatti di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: fermoquanto già esposto a proposito del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha indicato le operazioniillecite che ha attribuito all’[OSCURATO:PERSONA] (ossia, la parte dei prelievi e pagamenti non giustificatinon attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente i pagamenti in favore della CapGoo CompanyLTD per complessivi euro 142.500, di cui era amministratore, privi di giustificazione; e ulterioribonifici in concorso con [OSCURATO:PERSONA]); e anche al riguardo le censure articolate con il ricorso sonogeneriche.5.

Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilitàdei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame adaltra Sezione della Corte di appello di Firenze.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 13/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Viareggio il 19/02/1955avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta: la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questaCorte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lamemoria presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], hacontestato quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell’accoglimentodell’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 marzo 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma dellapronuncia del Tribunale di Lucca del 19 luglio 2022, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 220 legge fall., perché estinto perprescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la primadecisione, segnatamente nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dello stessoAntignano e di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta per distrazione.2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso percassazione, con separato atto, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, d. att. cod. proc. pen.).2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.2.1.1. Con il primo motivo è stata dedotta l’inosservanza di norme processuali stabilite apena di nullità (artt. 178, 179 e 429 cod. proc. pen.), in ragione dell’indeterminatezza dell’edittoaccusatorio, assumendosi che, pur esordendo con il riferimento alla condotta di «entrambi» gliimputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), esso non chiarisca l’attribuzione soggettiva delle singole condottedescritte (prelievi e pagamenti non giustificati; operazioni in favore della [OSCURATO:PERSONA] LTD;bonifici in favore del [OSCURATO:PERSONA]; omesso deposito delle scritture), né specifichi se e in quali termini alricorrente siano stati ascritti in concorso anche fatti posti in essere da altri, non valendo in sensocontrario il riferimento cronologico alle rispettive cariche sociali; con conseguente lesione deldiritto di difesa e, in particolare, della possibilità di valutare l’accesso a riti alternativi.2.1.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, ad avviso delladifesa pure apparente, sulle censure sollevate con l’atto di appello in ordine all’affermazione diresponsabilità dell’imputato per bancarotta fraudolenta distrattiva con riguardo a ciascuna dellecondotte contestate. In particolare, la difesa ha censurato l’affermazione secondo cui la mancatagiustificazione delle operazioni (anche di quelle poste in essere durante la gestione [OSCURATO:PERSONA])sarebbe di per sé sufficiente a qualificare come ingiustificati e, quindi, distrattivi i prelievi e ipagamenti, osservando che tale impostazione finirebbe per gravare l’imputato di un onereprobatorio, peraltro reso impraticabile dal tempo trascorso e dalla mancata disponibilità delladocumentazione contabile. È stato altresì censurato il richiamo a un elaborato tecnico di parte(consulenza del curatore) e la valorizzazione della mancanza di delibere societarie a supportodei pagamenti (in particolare dei bonifici in favore del [OSCURATO:PERSONA]), assumendosi che si tratti diargomenti inconferenti che non avrebbero compiutamente disatteso le specifiche deduzionidifensive sulle causali delle operazioni.2.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta l’erronea applicazione dell’art. 62, n. 6, cod.pen. e di norme civilistiche (artt. 1965 e 1267 cod. civ.) in relazione all’esclusione dell’attenuantedel risarcimento del danno e alla condanna al risarcimento di esso.2.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi.2.2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione. Con l’atto diappello si era rappresentato il difetto di prova di prelevamenti ingiustificati riferibili all’[OSCURATO:PERSONA](e già il capo di imputazione non conterrebbe la specifica indicazione delle operazionieffettivamente a lui riconducibili, come prospettato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]); e, quanto alle operazionidirettamente ascritte all’[OSCURATO:PERSONA] (pagamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] LTD e bonificiin favore del [OSCURATO:PERSONA]), si era negato il difetto di giustificazione (deducendo che esse potrebberotrovare spiegazione in prestazioni effettive o nell’adempimento di crediti di natura privilegiata);e la Corte di appello avrebbe respinto le censure con una motivazione scarna e meramenteriepilogativa del capo di imputazione, senza confronto con il materiale istruttorio e con ilmomento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto la carica di liquidatore.2.2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di in relazione all’elementosoggettivo del reato. Con l’atto di appello si era dedotta la mancanza di prova dellaconsapevolezza del ricorrente circa la natura distrattiva delle operazioni contestate. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disatteso il gravame, traendo il dolo generico dalla sistematicità delleoperazioni, a fronte del numero limitato di quelle ascritte all’[OSCURATO:PERSONA] e dell’assenza dichiarimenti sul suo contributo rispetto alle condotte riferite ad altri amministratori.3. [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato inizialmente assegnato, ha disposto latrasmissione degli atti a questa Sezione.4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione eil difensore di [OSCURATO:PERSONA] hanno rassegnato le proprie conclusioni per iscritto, nei terminiesposti in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; è, invece,fondato il secondo motivo, nei limiti di seguito esposti, rimanendo assorbito il terzo.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2. Con riferimento al primo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], è dirimente osservare chel’imputazione distingue chiaramente le condotte di ciascuno a loro ascritte, indicando sia quellea loro attribuite monosoggettivamente e quelle in concorso.Difatti, all’incipit, «anche in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unicodal 18.05.2009 al 02.11.2012 e poi amministratore delegato da quella data al 12.12.2013, eAntignano [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della società dal 18.12.2013 al fallimento della ItalmarineS.r.l. in liquidazione», segue la descrizione delle condotte, quanto alla bancarotta fraudolentapatrimoniale, nei seguenti termini:- «prima del fallimento effettuavano prelievi dalle casse sociali, ovvero effettuavanopagamenti non giustificati per euro 434.456,87 (condotte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per euro 230.726,30e di [OSCURATO:PERSONA] per il residuo), annotate come anticipazioni soci e poi azzerate in contabilità, al31.12.2014 come sopravvenienza passiva»;- «[OSCURATO:PERSONA] distraeva, in assenza di giustificazione, la somma di euro 142.500,00tramite operazioni di pagamento effettuate tra il 23.12.2013 e il 22.01.2014, a fronte di unafattura (n. 1 del 03.04.2012) emessa dalla CapGoo [OSCURATO:PERSONA] LTD di Malta, amministrata dallostesso [OSCURATO:PERSONA] per “prestazioni lavorative diverse” non chiarite dal liquidatore;pagamenti effettuati, per la misura di euro 80.000,00, direttamente a favore di [OSCURATO:PERSONA]»;- «in prossimità del fallimento operavano (condotte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) una distrazionedi euro 24.832,00 tramite un bonifico del 20.11.2015 all’ordine di [OSCURATO:PERSONA], tratto sul conto correnteaziendale della Cassa di Risparmio di Volterra e, in precedenza, altro bonifico a favore dellostesso [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di euro 23.000,00 con addebito sul conto della Cassa di [OSCURATO:PERSONA] e Livorno» (cfr. capo di imputazione).Se, allora, si ricorda che «non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quandoquesta contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, inmodo da consentire all'imputato di difendersi» (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv.280572 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023 – dep. 2024, P., Rv. 286023 – 01); e siosserva che già la decisione Tribunale, confermata dalla Corte di appello, ha indicato neimedesimi termini esposti in imputazione i fatti distrattivi di cui ha ritenuto rispettivamenteresponsabile ciascuno degli imputati, non è dato comprendere in che termini l’editto accusatoriosarebbe generico né in che modo sarebbe stato leso il diritto di difesa; tanto che sottoquest’ultimo profilo il ricorso è del tutto assertivo, anche nella parte in cui correla l’asseritalesione all’eventuale richiesta di riti alternativi.3. Il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto.È dirimente osservare che la Corte di appello ha confermato la decisione di primo gradosenza argomentare compiutamente sulla prospettazione difensiva, segnatamente nella parte incui si era contestata l’attribuzione al ricorrente dei fatti distrattivi in discorso, quantunque anchealtri (ivi compreso il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avessero ricoperto la caricaamministrativa nella fallita (unitamente al [OSCURATO:PERSONA] o successivamente); e nella parte in cui si eradedotto il generico richiamo alla relazione di consulenza fatta stilare dal curatore, in ragionedella riduzione del montante sottratto (in essa indicato) alla luce di quanto affermato dalTribunale delle imprese.Dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conrinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.Rimane assorbito il terzo motivo.4. I motivi di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente.Essi, lungi dal contenere compiute censure di legittimità al provvedimento impugnato, siaffidano a enunciati del tutto privi di specificità – anche nella parte in cui fanno rimando,parimenti del tutto generico – ai motivi di appello che non sarebbero stati compiutamentedisattesi (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02); e prospettanoun’alternativa ricostruzione dell’occorso senza neppure dedurre il travisamento della prova edaffidandosi ad asserti pure ipotetici (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01;Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014- dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01).Ancora, l’impugnazione è manifestamente infondata nella parte in cui assume il vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza del prescritto dolo generico e degli indici di fraudolenza(Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 38396 del23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01), giustificato in maniera congrua e logica – senza cheanche sul punto vi siano puntuali censure – alla luce delle ripetute condotte depauperativedell’ente (prive di giustificazione e talune pure estranee alle finalità sociali).Infine, il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, nella parte in cui adduceil difetto della chiara indicazione dei fatti di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: fermoquanto già esposto a proposito del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha indicato le operazioniillecite che ha attribuito all’[OSCURATO:PERSONA] (ossia, la parte dei prelievi e pagamenti non giustificatinon attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente i pagamenti in favore della CapGoo CompanyLTD per complessivi euro 142.500, di cui era amministratore, privi di giustificazione; e ulterioribonifici in concorso con [OSCURATO:PERSONA]); e anche al riguardo le censure articolate con il ricorso sonogeneriche.5. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilitàdei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame adaltra Sezione della Corte di appello di Firenze.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 13/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14707/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris