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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36344/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Messina e previa riqualificazione del reato di lesioni personali di cui al capo 3) in quello di percosse e con rideterminazione della pena - ha confermato l'affermazione di responsabilità dei predetti come__ già sancita dal giudice di primo grado per i reati di violenza privata aggravata in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e - appunto - percosse aggravate in concorso; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si contestano non meglio precisate carenze motivazionali del provvedimento impugnato, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Messina e previa riqualificazione del reato di lesioni personali di cui al capo 3) in quello di percosse e con rideterminazione della pena - ha confermato l'affermazione di responsabilità dei predetti come__ già sancita dal giudice di primo grado per i reati di violenza privata aggravata in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e - appunto - percosse aggravate in concorso; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si contestano non meglio precisate carenze motivazionali del provvedimento impugnato, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 36344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris