CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 48012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02K5K60), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze ha revocato - su richiesta della Pubblico ministero - la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Firenze del 24/9/2014 e del Tribunale di Prato del 2/5/2017. Quanto alla prima sentenza, la revoca del beneficio era giustificata dal fatto che il prevenuto aveva riportato un'ulteriore condanna, nel 2017, per reati della stessa indole di quelli precedentemente accertati durante il quinquennio dalla irrevocabilità di detta sentenza, integrando dunque la fattispecie delineata dall'art.168, primo comma, cod. pen. Per le medesime ragioni ed alla luce di una ulteriore sentenza di condanna della Corte di appello di Firenze del 15/4/2021 per reati similari ai precedenti accertati, veniva revocato il beneficio ex art. 163 cod. pen. anche in riferimento alla sentenza del 2/5/2017. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge, con riferimento agli artt. 168 e 164 cod. peri. ed all'art. 673 cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena con riferimento alla sentenza del 24/9/2014, in quanto si contesta il dato che si tratti della terza concessione del beneficio, essendo stata revocata la prima condanna del 3/9/2008 che aveva concesso il primo beneficio; inoltre, si rileva che la somma delle pene coperte dai benefici rientra nel limite di due anni, così da consentire di mantenere il cumulo dei medesimi. 2.2. Con ulteriore motivo di ricorso si eccepisce la nullità del titolo esecutivo relativo alla sentenza del 2/5/2017, poiché detta sentenza è stata dichiarata esecutiva prima che fosse decorso il corretto termine per impugnare, indicato in 45 giorni, e non nei 30 giorni al cui spirare è stata erroneamente dichiarata l'esecutività del titolo. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Procedendo a ritroso, per ragioni di ordine logico, si osserva che non sussiste la pretesa nullità della sentenza emessa il 2/5/2017 a causa della erronea individuazione del termine per impugnare in giorni trenta, anziché in giorni quarantacinque. Invero, come ha correttamente rilevato il giudice dell'esecuzione, pur riconoscendosi l'errore sulla statuizione di irrevocabilità, anticipata a trenta giorni, il difensore avrebbe dovuto proporre impugnazione nei corretti termini di legge, facendo valere tale vizio in sede di gravame. Lasciando inutilmente decorrere il corretto termine di quarantacinque giorni dall'emissione della sentenza senza proporre impugnazione, detta sentenza è legittimamente divenuta irrevocabile. Infatti, lo stesso ricorrente ammette una inerzia difensiva da parte del precedente difensore d'ufficio, pur insistendo nel ritenere che la questione proposta sia di nullità del titolo esecutivo per anticipata declaratoria di esecutività della sentenza. Questa affermazione è destituita di fondamento. È invero risalente, ma sempre valido, il principio per cui «Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma secondo, lett. a), b) e c), cod. proc. peri., per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea apposizione, sull'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carat- tere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334» (Sez. 1, n. 32301 del 03/07/2003, Musci, Rv. 225119). Da tale rilievo trova conferma la correttezza della posizione espressa dal giudice dell'esecuzione, il quale ha per l'appunto attribuito rilievo al decorso del termine ex art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., constatando che nei quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza non era stata proposta alcuna impugnazione. 1.2. Ciò premesso, si evidenzia la manifesta infondatezza delle doglianze dirette ad infirmare le revoche dei benefici ex art. 163 cod. pen. disposte nella impugnata ordinanza. Il giudice dell'esecuzione ha chiarito che la revoca del beneficio concesso con la sentenza del 24/9/2014 dipende dalla sussistenza di un'ulteriore sentenza di condanna in data 2/5/2017, con la quale veniva accertata, entro cinque anni dalla irrevocabilità della prima sentenza, la commissione di un reato della stessa indole rispetto all'accertamento precedente. Ne discende la corretta applicazione dell'art. 168, primo comma, cod. pen. Per contro, il ricorrente eccepisce, mediante richiamo ad una sentenza del 2008 revocata ex art. 673 cod. proc. pen., l'omessa applicazione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., trattandosi di due condanne a pena che, non superando complessivamente i due anni di reclusione, avrebbero consentito il permanere del duplice beneficio.Sul punto, il ricorrente omette di confrontarsi con l'ulteriore dato, ben evidenziato dal Tribunale, relativo alla commissione nello stesso quinquennio di due reati, accertati con diverse sentenze, della medesima indole (art. 168, primo comma, cod. pen.), circostanza quest'ultima ostativa all'applicazione dell'invo- cato art. 164 cod. pen. Va altresì evidenziato che, come questa Corte ha affermato, con principio al quale si intende dare continuità, «La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. peri., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stato già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682; Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co